Legge Regionale 7 settembre 1978, n. 51 Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.(•)
Art. 1Per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, trasferite alla Regione con D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, si osservano le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nella materia stessa, in quanto applicabili salvo quanto risulti modificato con la presente legge.
Art. 2(1) [La Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, approva il piano dei cantieri per l
esercizio 1978.
I fondi destinati all
istituzione dei cantieri sono ripartiti tra le Province in relazione al tasso di
disoccupazione provinciale.
I piani provinciali sono
predisposti tenendo conto dello stato di disoccupazione esistente nei vari
Comuni.]
Art. 3Listituzione ed il finanziamento dei cantieri sono disposti con Decreto del Presidente della Giunta o dellAssessore al Lavoro, cooperazione e servizi sociali, se delegato, previa approvazione in linea tecnica dei relativi progetti da parte degli Uffici di cui al successivo articolo.
Art. 4Restano ferme le attribuzioni di competenza degli Uffici del Genio Civile, degli Ispettorati provinciali dellAgricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali forestali. LAssessore al Lavoro, nello svolgimento dellattività di competenza, si avvarrà, ove necessario, della collaborazione dellassessorato ai Lavori Pubblici e dellAssessorato allAgricoltura.
Art. 5Per assicurare il normale svolgimento dellattività cantieristica è versato allEnte gestore allapertura del cantiere un acconto pari all80% del contributo a carico della Regione. Il saldo è corrisposto dopo lapprovazione del rendiconto finale da parte dellAssessorato al Bilancio.
Art. 6(2) (Norma
transitoria) [La Giunta regionale e
autorizzata, limitatamente all anno 1978, a istituire e finanziare cantiere in
quei Comuni che si trovano in gravi situazioni di tensione sociale a causa della
disoccupazione, prescindendo dalla redazione dei piani provinciali, entro i
limiti dello stanziamento disponibile.]
Art. 7(3) [Il cap. 308 << Cantieri
di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29- 4- 1949 e
successive modificazioni e art. 36 DPR n. 616 del 24 luglio 1977 >>
iscritto per memoria nel bilancio di previsione 1978 e dotato di uno
stanziamento pari a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).
Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1978 - Parte II Spesa - e introdotta la seguente
variazione:
Variazione in
aumento
Cap. 308 Cantieri di
lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949 e
successive modificazioni e art. 36 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977
:
competenza L. 400.000.000;
cassa L. 400.000.000
Disposizioni finali La
presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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