Anno 1978
Numero 51
Data 07/09/1978
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 7 settembre 1978, n. 60. Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 16 giugno 1979, n. 33.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 7 settembre 1978, n. 51

Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.(•) 



Art. 1


Per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, trasferite alla Regione con D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, si osservano le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nella materia stessa, in quanto applicabili salvo quanto risulti modificato con la presente legge.



(•) Vedi anche la l.r. 33/79


Art. 2

(1) 


[La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano dei cantieri per l esercizio 1978.

I fondi destinati all istituzione dei cantieri sono ripartiti tra le Province in relazione al tasso di disoccupazione provinciale.

I piani provinciali sono predisposti tenendo conto dello stato di disoccupazione esistente nei vari Comuni.]



(1) Articolo abrogato dalla l.r. 33/79, art. 4


Art. 3


Listituzione ed il finanziamento dei cantieri sono disposti con Decreto del Presidente della Giunta o dellAssessore al Lavoro, cooperazione e servizi sociali, se delegato, previa approvazione in linea tecnica dei relativi progetti da parte degli Uffici di cui al successivo articolo.




Art. 4


Restano ferme le attribuzioni di competenza degli Uffici del Genio Civile, degli Ispettorati provinciali dellAgricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali forestali.

LAssessore al Lavoro, nello svolgimento dellattività di competenza, si avvarrà, ove necessario, della collaborazione dellassessorato ai Lavori Pubblici e dellAssessorato allAgricoltura.




Art. 5


Per assicurare il normale svolgimento dellattività cantieristica è versato allEnte gestore allapertura del cantiere un acconto pari all80% del contributo a carico della Regione.

Il saldo è corrisposto dopo lapprovazione del rendiconto finale da parte dellAssessorato al Bilancio.





Art. 6

(2)  (Norma transitoria)


[La Giunta regionale e autorizzata, limitatamente all anno 1978, a istituire e finanziare cantiere in quei Comuni che si trovano in gravi situazioni di tensione sociale a causa della disoccupazione, prescindendo dalla redazione dei piani provinciali, entro i limiti dello stanziamento disponibile.]



(2) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 4, L.R. 16 giugno 1979, n. 33 in quanto non espressamente richiamato dalla suddetta legge.


Art. 7

(3) 


[Il cap. 308 << Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29- 4- 1949 e successive modificazioni e art. 36 DPR n. 616 del 24 luglio 1977 >> iscritto per memoria nel bilancio di previsione 1978 e dotato di uno stanziamento pari a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).

Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 - Parte II Spesa - e introdotta la seguente variazione:

Variazione in aumento

Cap. 308 Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949 e successive modificazioni e art. 36 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 :

competenza L. 400.000.000; cassa L. 400.000.000




(3) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 4, L.R. 16 giugno 1979, n. 33 in quanto non espressamente richiamato dalla suddetta legge. 


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.