Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 13 Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l' utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo.(1)
Art. 1(2) [Gli impianti di
depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani, appartenenti a Comuni
diversi, comprese le condotte intercomunali e le opere per il loro smaltimento o
utilizzazione, a servizio di piu abitati (impianti collettivi), sono opere di
competenze regionale.]
Art. 2(3) [Alla realizzazione di tali
impianti provvede la Regione - attraverso l assessorato ai Lavori Pubblici - in
uno dei seguenti modi:
- DIRETTAMENTE, a mezzo degli
Uffici del Genio civile.
- IN CONCESSIONE, con
affidamento della progettazione, esecuzione dei lavori a Enti, imprese
specializzate e loro Consorzi, sulla base di apposite convenzioni, approvate
dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione
Consiliare LLPP.
Le convenzioni sono stipulate
dal Presidente della Giunta regionale.]
Art. 3(4) [I centri abitati da
servire con i singoli impianti collettivi sono determinati dal Presidente della
Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni riportate nel piano
regionale per la depurazione e smaltimento dei liquami di fogna dei centri
urbani adottato.]
Art. 4(5) [Per la realizzazione dei
suddetti impianti si applicano le norme di legge vigenti in materia di lavori
pubblici, e quanto altro disposto negli atti di concessione, nonche le norme
della legge 10- 5- 1976, n. 319.
I progetti esecutivi degli
impianti e delle opere connesse sono approvati, con decreto, dal Presidente
della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo, qualunque ne sia l importo.
Il decreto di approvazione del
progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita delle opere e urgenza e
indifferibilita dei lavori.]
Art. 5(6) [Alla gestione degli impianti
collettivi e relative opere accessorie provvedono, dopo il loro collaudo, i
Comuni interessati riuniti in consorzio ovvero l EAAP, per delega degli
stessi.
Il trasferimento degli impianti
dalla Regione ai Comuni interessati avviene in base a verbali di consegna
corredato da certificato di collaudo.]
Art. 6(7) [Alla copertura della spesa
derivante dall applicazione della presente legge si fa fronte per L. 3.500
milioni con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal Cap. 352 - Parte 2a –
Spesa - del Bilancio di previsione per l esercizio 1978 Finanziamento
ai sensi dell art. 7 lett. A, B e C della legge 2 maggio 1976, n. 183
e per L. 14.500 milioni con lo stanziamento previsto al Cap. 110 del Bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1979, in corso di approvazione,
disponibile.
Ai sensi del 2° comma dell
art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 l assegnazione dello
stanziamento di cui al Cap. 352 Finanziamento ai sensi dell art. 7
lett. A, B e C della legge 2- 5- 76, n. 183 del Bilancio 1978 resta
attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa
spesa di L. 3.500 milioni in apposito stanziamento della competenza del Bilancio
1979.
Ai sensi del 3° comma del
suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 77 nel Bilancio 1979
dovra risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziaria con
ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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