Anno 1979
Numero 20
Data 12/04/1979
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 20 aprile 1979, n. 28. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 3), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
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Legge Regionale 12 aprile 1979, n. 20

Rinnovo e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.(1) 


(1)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 3), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 1

(2) 


[Sono ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51 le esposizioni debitorie di enti, di cooperative agricole e loro consorzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purché non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi delle infrastrutture e degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione degli impianti cooperativi.

Le istanze per ottenere lintervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge]



(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 3), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 2

(3) 


[LE.R.S.A.P. provvede allesercizio delle funzioni amministrative concernenti lattuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in applicazione della legge regionale 7 giugno 1975, n. 51.

Per ottenere i benefici previsti gli interessati devono inoltrare allE.R.S.A.P. domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

Linoltro delle domande agli Enti finanziatori avverrà con nulla-osta del Presidente dellE.R.S.A.P.

Alla concessione e liquidazione del concorso sui mutui provvede il Consiglio di Amministrazione dellE.R.S.A.P. con le modalità stabilite nella convenzione che verrà stipulata fra gli Istituti e gli Enti esercenti il credito e lE.R.S.A.P. medesimo]



(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 3), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 3

(4) 


[In attesa del perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravi di oneri, la Giunta regionale, su proposta dellAssessore allAgricoltura, può autorizzare lerogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire allE.R.S.A.P. per la concessione di congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura delle esposizioni debitorie più onerose cui allart. 1 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione al momento del perfezionamento dei singoli mutui]



(4)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 3), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 4

(5) 


[Alle spese per lattuazione degli interventi previsti dallart. 1 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di lire 1,5 miliardi recante la denominazione «Finanziamento dallE.R.S.A.P. per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi» che sarà istituito nel bilancio regionale per lesercizio 1979 e per ciascuno degli anni dal 1980 al 1999 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recanti dalla legge 18 luglio 1977, n. 403, e sui fondi di cui allart. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con i finanziamenti statali nel settore dellagricoltura.

Gli oneri di cui al primo comma del presente articolo trovano copertura nellambito del bilancio pluriennale, «Obiettivo operativo agricoltura», approvato con legge regionale 6 febbraio 1978, n. 14.

Agli oneri per lattuazione di quanto previsto dallart. 3 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio per il 1979 della Regione di apposito capitolo di lire 5 miliardi che troverà identica contropartita alla parte entrata in apposito capitolo.] 



(5)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 3), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.