Legge Regionale 12 aprile 1979, n. 21 Norme in materia di musei di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale.(•)
TITOLO 1
Art. 1(1)
[La Regione Puglia: - promuove la ricomposizione culturale del territorio ai sensi degli articoli 24, 45 e 54 della legge 1/6/1939, n. 1089; - promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di Enti locali o di interesse locale; - regola listituzione dei nuovi musei nellambito della programmazione regionale.]
Art. 2(2) [I musei di Enti locali e quelli di Enti e di Istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali che concorrono alla formazione socioculturale dei cittadini attraverso: - la raccolta, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali ivi compresi quelli linguistici, naturalistici, antropologici; - la adozione di iniziative volte alla promozione culturale e alla conoscenza dei beni culturali; - la promozione di attività culturali anche in raccordo con la scuola e con le altre Istituzioni culturali operanti nella Regione. La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione e degli artt. 47, 48 e 49 del DPR 616 del 24/7/1977.]
TITOLO 2ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI DI ENTI LOCALI
Art. 3(3) [Gli Enti locali, per il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 2, adottano propri regolamenti conformi alla presente legge affinchè i musei esercitino il servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale professionalmente qualificato, di locali e arredi idonei alla buona conservazione ed esposizione dei materiali.]
Art. 4(4) [I musei di Enti locali, a seconda della natura, della qualità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte di cui allart. 2, al fine di garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale, vengono classificati nelle seguenti categorie: a) musei grandi o multipli composti da più sezioni omogenee sotto il profilo storico, artistico e scientifico; b) musei medi; c) musei minori. I musei vengono classificati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza dei Capi degli Uffici ai sensi dellart. 32 del DPR 3/12/1975, n. 805. La classificazione puù essere rivista in base ad aumento della consistenza delle collezioni e non prima di tre anni dalla precedente classificazione, sentita la Conferenza di cui al comma precedente.]
Art. 5(5) [Gli Enti locali, nellambito della loro piena autonomia, forniscono i propri musei di un regolamento che disciplina lordinamento interno del museo, le funzioni del personale, gli orari di apertura al pubblico e le modalità di espletamento dei servizi.]
Art. 6(6) [Per i musei grandi o multipli e medi lattività è coordinata da una commissione eletta dai consigli degli Enti di appartenenza in modo da garantire la presenza proporzionale della rappresentanza consiliare. Il numero dei componenti di dette commissioni sarà stabilito nei regolamenti dei singoli Enti. La Commissione, nellambito della programmazione regionale, stabilisce i criteri per lincremento delle raccolte e indica le linee delle attività culturali e promozionali.]
Art. 7(7) [Gli Enti locali proprietari elaborano ed approvano il regolamento e lorganico dei propri Istituti tenendo conto dei titoli necessari per lespletamento delle funzioni connesse con lattività museale.]
Art. 8(8) [Gli Enti locali provvedono alla istituzione del funzionamento dei musei nellambito della programmazione regionale secondo un piano regionale di sviluppo degli Istituti museali. Gli Enti locali, nellambito della loro piena autonomia, possono consorziarsi o associarsi con altri Enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati, per dare luogo alla formazione di “Sistemi mussali”. LEnte locale, qualora non sussistano o non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità, di personale, di locali idonei, di mezzi di conversazione, di servizi didattici e di informazione, puù consorziarsi o associarsi con altri Comuni per le finalità di cui alla presente legge, fatta salva lautonomia istituzionale ed operativa dellEnte. Il Sistema museale, da definire dopo lavvenuta classificazione dei musei di cui allart. 4 della presente legge, tenuto conto della natura del museo, della omogeneità del territorio, della consistenza dei mezzi, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati e ne coordina lattività. Ladesione o la permanenza dellEnte ecclesiastico nel sistema museale avviene sulla base delle norme dettate dal diritto canonico.]
TITOLO 3COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONE DELLA REGIONE
Art. 9(9) [Gli Enti locali che intendono conseguire lintervento della Regione provvedono, nellambito della loro piena autonomia, a stanziare nel proprio bilancio preventivo le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei gestiti in forma diretta o associata, assicurando, ai sensi del successivo art. 16, gli stanziamenti necessari per le spese di gestione nonchè quelle per lespletamento dei servizi e lattuazione dei programmi di ricerca, di promozione e di attività culturali, di cui allart. 2 della presente legge. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire lutilizzazione temporanea del personale specializzato, luso di particolari servizi museali, nonchè di intesa con la Regione, il deposito temporaneo nei rispettivi musei di cose mobili di loro proprietà, anche a titolo di reciprocità.]
Art. 10(10) [La Regione elabora piani annuali per concedere ai musei di Enti locali e agli Enti e le Istituzioni di interesse locale contributi necessari per: a) listituzione, lordinamento ed il funzionamento dei musei di Enti locali di Enti e di Istituzioni di interesse locale e di loro eventuali consorzi; b) la conservazione, lintegrità, la sicurezza e la fruizione pubblica delle raccolte custodite nei musei di Enti locali, di Enti e di Istituzioni di interesse locale; c) lincremento ed il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale, nonchè limpiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione; d) lattuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di Enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale; e) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nellambito dei musei anche in collaborazione con le Università, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di musica, i distretti scolastici, gli Istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale; f) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione; g) il coordinamento dellorganizzazione e la promozione di mostre di materiale artistico, storico e scientifico. La Regione, nellambito dellattività relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei musei anche in collaborazione con le Università ed altri Istituti specializzati. Nellambito delle funzioni di cui al precedente punto b), la Regione, di intesa con lente proprietario, ha facoltà di trasportare e temporaneamente custodire in altri Istituti di analoga competenza cose mobili appartenenti alle raccolte di musei, al fine di assicurarne la conservazione e lintegrità.]
Art. 11(11) [La Regione al fine di assicurare listituzione e la ristrutturazione dei musei degli Enti locali, o di Enti ed Istituzioni di interesse locale, interviene con contributi fino ad un massimo del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per opere strutturali, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti. Le domande degli Enti interessati alla concessione del contributo devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo di spesa. Le domande relative allanno 1979 devono essere presentate entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge.]
Art. 12(12) [La Regione, sentita la competente Commissione consiliare, puù concedere contributi a favore di musei locali e di musei di Enti e di Istituzioni di interesse locale, aperti continuativamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge.]
Art. 13(13) [La Regione provvede alla concessione di contributi con apposito piano annuale di intervento predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale.]
Art. 14(14) [Gli Enti gestori dei musei, destinatari dei contributi da parte della Regione, sono tenuti a presentare ogni anno ed entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello di riferimento, i rendiconti delle spese sostenute. La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia. La mancata rendicontazione costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.]
Art. 15(15) [La Giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico consultivo unico per i musei, gli archivi, le biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i beni culturali ed ambientali. Le funzioni del Comitato, ai fini dellapplicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.]
Art. 16(16) [Nellambito del contributo disposto dalla Regione e della disponibilità del proprio bilancio redatto in conformità alla legge 5/8/1978, n. 468, lEnte locale provvederà agli oneri derivanti dalla presente legge.]
Art. 17(17) [1. Alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge, valutati in lire 450.000.000, si fa fronte con lutilizzo di
pari disponibilità riveniente dal Cap. 349, «Fondo per il finanziamento di spese
correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 1978, sia per quanto attiene la
competenza sia per quanto attiene la cassa.
2. Ai sensi del II comma, dellart. 39
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità, lassegnazione dello
stanziamento di cui al capitolo 349 - Parte II - Spesa - del bilancio 1978 resta
attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa
spesa di lire 450.000.000 in apposito stanziamento della competenza del bilancio
1979.
3. Ai sensi del III comma del suddetto art.
39
del L.R.
30 maggio 1977, n. 17 dal bilancio 1979 dovrà risultare, con
apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi
globali dellesercizio precedente.
4. Per gli oneri relativi allesercizio 1979 e
successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nel
bilancio 1979 e successivi, ai sensi dellart. 19
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17.]
Art. 18(Norma transitoria)(18) [1. Per la prima applicazione della presente legge le istanze
relative ai fondi disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro venti giorni
dalla entrata in vigore della legge; tutte le altre istanze entro due mesi dallo
stesso termine.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|