Anno 1979
Numero 24
Data 18/04/1979
Abrogato
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 28 aprile 1979, n. 32, S.O. La presente legge, come modificata dall'articolo unico, L.R. 16 maggio 1985, n. 29, è stata abrogata dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 1988. Detto articolo ha abrogato anche la suddetta L.R. n. 29/1985.
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Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 24

Provvidenze per la diffusione della cultura musicale.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 1

(2) 


[La Regione Puglia, per le finalita enunciate all articolo 13 del proprio Statuto, in attesa dell emanazione della legge quadro di cui al 2°comma dell art. 49 del DPR 616 del 24/ 7/ 1977, promuove e favorisce nel settore musicale attivita di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunita regionale, riconoscendo alla musica nelle sue diverse forme ed esplicazioni, valori d arte, educativi, di elevazione culturale, oltre che di impiego socialmente positivo del tempo libero.] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 2

(3) 


[Per conseguire gli scopi di cui all art. 1 della presente legge, la Regione Puglia interviene:

a) predisponendo, promuovendo e coordinando, con la partecipazione degli Enti Locali, programmi di attivita musicali e diffusione della cultura musicale;

b) sostenendo la ricerca nel campo della musica colta e popolare per quanto riguarda la composizione, l esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, altresì di  danza e coreutica, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le Universita regionali;(4) 

c) incentivando le attivita delle istituzioni concertistiche - orchestrali ove esistono, e promuovendo la costituzione di altri organismi consimili al fine di sviluppare un equa distribuzione sul territorio regionale;

d) promuovendo e sviluppando l associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando le forme di autogestione tra gli operatori musicali;

e) stabilendo organiche relazioni tra attivita musicali, le Universita e l associazionismo culturale sul territorio regionale.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18
(4) Lettera sostituita  dal comma 1 dell'articolo unico della l.r. 29/1985


Art. 3

(5) 


[La Regione, nel perseguimento dei fini di cui all articolo 2, si avvale di un comitato, di nomina del Consiglio regionale, composto da:

- l Assessore alla Cultura, che lo presiede;

- cinque rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno;

- due rappresentanti della Federazione Lavoratori dello Spettacolo;

- un rappresentante dell ANCI;

- un rappresentante dell UPI;

- un rappresentante designato dalle associazioni concertistiche pugliesi.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario dell Assessorato alla Cultura.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 4

(6) 


[Il Comitato di cui all art. 3 ha il compito di proporre il piano di finanziamento, sulla base dei programmi presentati alla Regione dagli Enti Locali territoriali elettivi tendenti a favorire la realizzazione dei fini di cui all art. 1.

I piani di cui al comma precedente saranno approvati dalla Giunta su parere vincolante della Commissione consiliare competente.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 5

(7) (8) 


[ Le richieste di finanziamento dei programmi di attivita vanno inoltrate all Assessorato alla Cultura per l anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

- programma dettagliato delle attivita relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento, con esauriente relazione tecnico - artistica dell attivita da svolgersi.

Per il triennio 1983/ 85, il termine di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

L inosservanza del termine di cui ai commi precedenti escludera dal finanziamento previsto, salvo che non ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti gravi e validi dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 3.

Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all art. 4 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci, su appositi capitoli all uopo predisposti . ]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18
(8) Articolo così sostituito dal comma 2 dell'articolo unico della l.r. 29/1985


Art. 6

(9) 


[La copertura finanziaria dell onere riveniente dall applicazione della presente legge, pari a lire 750 milioni, e assicurata, per il 1979, nell ambito degli interventi previsti dal Bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978 - art. 4.

Nello stato di previsione del Bilancio per il 1979 - parte 2a - Spesa - verra iscritto apposito capitolo che sara istituito con legge di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.