Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 24 Provvidenze per la diffusione della cultura musicale.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia, per le
finalita enunciate all articolo 13 del proprio Statuto, in attesa dell
emanazione della legge quadro di cui al 2°comma dell art. 49 del DPR 616 del
24/ 7/ 1977, promuove e favorisce nel settore musicale attivita di promozione
educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunita regionale,
riconoscendo alla musica nelle sue diverse forme ed esplicazioni, valori d
arte, educativi, di elevazione culturale, oltre che di impiego socialmente
positivo del tempo libero.]
Art. 2(3) [Per conseguire gli scopi di cui
all art. 1 della presente legge, la Regione Puglia interviene:
a) predisponendo, promuovendo e
coordinando, con la partecipazione degli Enti Locali, programmi di attivita
musicali e diffusione della cultura musicale;
b) sostenendo la ricerca nel campo della musica colta e popolare per quanto riguarda la composizione, l esecuzione,
la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture
specifiche, altresì di danza e
coreutica, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la
raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori
professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione
con i conservatori di musica statali e le Universita regionali;(4)
c) incentivando le attivita
delle istituzioni concertistiche - orchestrali ove esistono, e promuovendo la
costituzione di altri organismi consimili al fine di sviluppare un equa
distribuzione sul territorio regionale;
d) promuovendo e sviluppando l
associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando
le forme di autogestione tra gli operatori musicali;
e) stabilendo organiche
relazioni tra attivita musicali, le Universita e l associazionismo culturale
sul territorio regionale.]
Art. 3(5) [La Regione, nel perseguimento
dei fini di cui all articolo 2, si avvale di un comitato, di nomina del
Consiglio regionale, composto da:
- l Assessore alla Cultura,
che lo presiede;
- cinque rappresentanti del
Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno;
- due rappresentanti della
Federazione Lavoratori dello Spettacolo;
- un rappresentante dell
ANCI;
- un rappresentante dell
UPI;
- un rappresentante designato
dalle associazioni concertistiche pugliesi.
Svolge le funzioni di
Segretario un funzionario dell Assessorato alla Cultura.]
Art. 4(6) [Il Comitato di cui all art. 3
ha il compito di proporre il piano di finanziamento, sulla base dei programmi
presentati alla Regione dagli Enti Locali territoriali elettivi tendenti a
favorire la realizzazione dei fini di cui all art. 1.
I piani di cui al comma
precedente saranno approvati dalla Giunta su parere vincolante della Commissione
consiliare competente.]
Art. 5(7) (8) [ Le richieste di
finanziamento dei programmi di attivita vanno inoltrate all Assessorato alla
Cultura per l anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate
della seguente documentazione:
- programma dettagliato delle
attivita relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento,
con esauriente relazione tecnico - artistica dell attivita da
svolgersi. Per il triennio 1983/ 85, il
termine di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre di ciascun
anno. L inosservanza del termine di
cui ai commi precedenti escludera dal finanziamento previsto, salvo che non
ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti gravi e validi dalla Giunta
regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art.
3.
Gli Enti locali territoriali
destinatari dei finanziamenti di cui all art. 4 imputeranno le rispettive somme
nei propri bilanci, su appositi capitoli all uopo predisposti . ]
Art. 6(9) [La copertura finanziaria dell
onere riveniente dall applicazione della presente legge, pari a lire 750
milioni, e assicurata, per il 1979, nell ambito degli interventi previsti dal
Bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978 -
art. 4.
Nello stato di previsione del
Bilancio per il 1979 - parte 2a - Spesa - verra iscritto apposito capitolo che
sara istituito con legge di approvazione del Bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1979.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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