Anno 1979
Numero 26
Data 18/04/1979
Abrogato
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 28 aprile 1979, n. 32, S.O. La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 66), L.R. 18 agosto 1998, n. 28.
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Nessun allegato

Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 26

Centri socio - culturali. Proroga termini artt. 3 e 4 legge regionale 17- 4- 1978, n. 20.



Art. 1

(1) 


[Al fine di assicurare la continuità del servizio il termine del 30 giugno 1978 di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 20, come modificata dallalegge regionale del 1° settembre 1978, n. 41, viene prorogato al 31 dicembre 1979 in attesa dellapprovazione della legge organica regionale in materia di attività socio-culturali esistenti sul territorio, che sarà emanata entro il 30 maggio 1979 ](2) 



(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(2) Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 marzo 1980 dal primo comma dell'art. 14, l.r. 12 dicembre 1979, n. 76


Art. 2

(3) 


[Lonere riveniente dallapplicazione della presente legge graverà sul cap. 324, parte 2ª spesa, del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979 «Centri servizi sociali e culturali - legge n. 20/1978».

In attesa dellentrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per il 1979, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 5, a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo utilizzando le disponibilità del suddetto capitolo 324, esercitando provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale il bilancio medesimo]



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.