Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 28 Trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di assistenza gia' delegate alle Amministrazioni provinciali con leggi regionali 4 luglio 1974, n. 22 e 27 dicembre 1977, n. 40.(1) (2)
(1) La l.r. 22/74 è stata abrogata dalla l.r. 15/2004, art. 46. Tale disposizione abroga implicitamente anche la l.r. 40/77(2) Per effetto dell'art. 21 della l.r. 49/81 "Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane", le disposizioni della presente legge relative all'assistenza agli anziani devono ritenersi abrogate Art. 1In attesa della legge quadro nazionale sullassistenza, della legge regionale di riordino della materia e della determinazione degli ambiti territoriali socio-sanitari, in conformità degli artt. 19, punti 16, 22, 23, 25 primo comma e 132 del D.P.R. 616 del 24.7.1977, nonchè della legge n. 843 del 21.12.1978, sono abrogati gli artt. 6 e 7, punti a), b), c) e d), della legge regionale n. 22 del 4.7.1974 e successiva n. 40 del 27.12.1977 che ha apportato modifiche.
Art. 2Le Amministrazioni provinciali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai Comuni interessati lelenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni altra documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti, inerenti alla materia ad essere delegata con legge regionale n. 22 del 4.7.1974 e successiva modifica. Resta di competenza dellAmministrazione provinciale di Bari la gestione della Casa di riposo profughi che ha sede nel capoluogo. In riferimento alla competenza di cui al precedente comma, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, ad assicurare con atti amministrativi la gestione della Casa di riposo per profughi, avvalendosi di formule alternative allattuale delega.
Art. 3I comuni, sino allentrata in vigore della legge
quadro nazionale sullassistenza e di quella regionale di riordino della
materia, sono tenuti a garantire lassistenza a favore di minori ed anziani
secondo le indicazioni previste dalla legge
regionale 4 luglio 1974, n. 22 e successiva modifica.
Tutte le norme della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 22 e successiva modifica, contrastanti
con la presente legge, sono abrogate. (3)
(3) Vedi anche la l.r. 36/78
Art. 4Fino allentrata in vigore della presente legge le Amministrazioni provinciali assicurano la continuità delle prestazioni assistenziali.
Art. 5Agli oneri rivenienti dallapplicazione
dellart. 4 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti
dal cap. 372 del bilancio dellesercizio 1979 in corso di approvazione.
Per le funzioni di cui allultimo comma
dellart. 2 della presente legge si farà fronte con un fondo dellimporto di
lire 500 milioni da prelevare dal cap. 372 del bilancio 1979 e per gli esercizi
successivi con il fondo da prevedersi annualmente nei rispettivi bilanci di
previsione
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