Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 36 Norme di attuazione, nella Regione Puglia, della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183 - Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonche' degli impianti ed attrezzature complementari.(1)
Art. 1(Finalita della
legge)(2)
[L attuazione nella
Regione Puglia della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183, concernente la
Disciplina dell intervento straordinario nel Mezzogiorno per il
quinquennio 1976- 1980 e regolata, per le materie di cui alla presente
legge, dalle norme che seguono.]
Art. 2(Soggetti ed opere ammessi alle
agevolazioni)(3)
[Le provvidenze di cui alla
presente legge possono essere concesse nel quadro degli indirizzi programmatici
della Regione Puglia e ad enti pubblici e ad operatori privati, con priorita
alle aziende a conduzione familiare in relazione:
a)
1) alla costruzione,
ricostruzione, completamento, trasformazione ed ampliamento di immobili adibiti
o da adibire ad esercizi ricettivi nonche delle attrezzature e impianti
complementari al turismo, di cui all art. 125 del TU 30- 6- 1967, n. 1523. Le
attrezzature e gli impianti complementari agli esercizi ricettivi devono essere
aperti al pubblico, ancorche a pagamento;
2) all acquisto del terreno o
dell immobile da adibire ad uso ricettivo, purche non sia avvenuto in data
anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda di cui al
successivo art. 9. Il valore del terreno, su cui determinare la spesa
ammissibile ai sensi del successivo art. 5 non deve superare il 50% dell intero
investimento;
3) all acquisto dell immobile
già adibito ad uso ricettivo da parte di chi risulti abbia ininterrottamente
gestito l esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda
di cui al successivo art. 9;
4) alla realizzazione di
strutture complementari al turismo.
b) all ammodernamento o al
miglioramento degli esercizi, attrezzature e impianti di cui alla precedente
lettera a) punto 1).]
Art. 3(Direttive generali e criteri
degli interventi)(4)
[In attesa dell adozione da
parte della Regione del Piano territoriale di coordinamento, entro tre mesi
dall entrata in vigore della presente legge, la competente Commissione
consiliare, su proposta della Giunta regionale, tenuto conto delle aree d
interesse turistico della Regione, approva le direttive generali degli
interventi da effettuare relativamente:
- alle priorita territoriali
di sviluppo turistico;
- alle tipologie ricettive
preferenziali;
- alle dimensioni massime
globali delle iniziative.]
Art. 4(Provvidenze)(5)
[Le provvidenze di cui alla
presente legge sono costituite da mutui a tasso agevolato e da contributi in
conto capitale.
In alternativa al mutuo
agevolato e consentita la concessione di contributi rateali diretti, secondo
quanto stabilito al successivo art. 6.]
Art. 5(Mutui a tasso
agevolato)(6)
[I mutui a tasso agevolato, con
un ammortamento massimo di 20 anni, possono essere
concessi:
a) nella misura non superiore
al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera a)
del precedente art. 2;
b) nella misura non superiore
al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera b)
del precedente art. 2;
La misura massima dei mutui a
tasso agevolato e elevata del 10% nel caso di esercizio gestito in immobile non
di proprieta del richiedente e quando le iniziative siano attuate da comuni,
province e loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, da comunita montane
costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti le cui
attivita ricreative e culturali concorrano allo sviluppo del turismo, nonche
da imprenditori in genere, relativamente ad opere realizzate in comuni montani
ovvero in aree depresse.
Per la concessione dei mutui a
tasso agevolato, la Regione stipulera apposite convenzioni con istituti di
credito, autorizzandoli a concedere i mutui ai richiedenti.
Il tasso annuo di interesse da
corrispondere in relazione alla concessione dei mutui di cui al primo comma del
presente articolo e determinato con decreto del Ministero del Tesoro.
Ai fini dell ammissione all
istruttoria bancaria, entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell
assessore al Turismo, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, approva il programma annuale di intervento sulla base delle
direttive di cui all art. 3 e delle domande pervenute in
termine.
L erogazione dei mutui puo
avvenire a stati d avanzamento dei lavori, accertati nelle forme consuete in
atto presso l Istituto mutuante. ]
Art. 6(Contributi rateali
diretti)(7)
[Ai soggetti pubblici e
privati indicati nell art. 2 della presente legge, che non intendano usufruire
del mutuo a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali diretti
sull ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entita
uguali a quelle previste per il mutuo di cui all art. 5 che precede.]
Art. 7(Contributi in conto
capitale)(8)
[I contributi in conto capitale
possono essere concessi, nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta
ammissibile, per le opere di cui all art. 2. Essi vengono erogati in unica
soluzione ad opere ultimate con le modalita indicate nel successivo art. 11.
Qualora si tratti di iniziative
realizzate da comuni, da province, da comunita montane e da loro consorzi ed
associazioni nonche da enti pubblici puo essere disposta, con deliberazione
della Giunta regionale, l anticipata erogazione di una quota non superiore al
35% del contributo concesso.
Tale quota sara computata in
sede di liquidazione finale.]
Art. 8(Non cumulabilita dei
contributi)(9)
[Per le stesse opere e per
gli stessi acquisti non e consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla
presente legge con quelle disposte dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti
pubblici.]
Art. 9(Procedure e modalita per la
richiesta delle provvidenze)(10)
[Le domande per la concessione
delle provvidenze previste dalla presente legge, dirette all assessorato al
Turismo della Regione Puglia, per l istruttoria di competenza, devono essere
contestualmente presentate, entro il mese di aprile di ogni anno, anche al
Sindaco del Comune nel cui territorio e stata programmata l
iniziativa.
Esse devono essere corredate
da:
a) progettazione delle opere
con i seguenti elaborati: relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e
sezioni di terreno, piante, prospetti e sezioni dell opera, computo metrico
estimativo;
b) concessione
edilizia;
c) nulla osta necessari ove
esistano vincoli sul territorio;
d) previsione delle modalita
di gestione nonche l indicazione della presumibile classifica, ove si tratti
di opere finalizzate ad attivita soggette a classifica;
e) elementi atti a valutare la
preparazione professionale del richiedente e dell eventuale
gestore;
f) piano finanziario con l
indicazione dei tempi di realizzazione delle opere;
g) delibera del competente
organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da un ente
pubblico;
h) titolo di proprieta dell
immobile o titolarita dell esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia
proprietario dell immobile, atto di assenso del proprietario all esecuzione
delle opere);
i) dichiarazione di impegno al
mantenimento della destinazione originaria dell opera per 20
anni;
l) dichiarazione, convalidata
dal Sindaco del Comune, da cui risulti che le opere programmate non hanno ancora
avuto inizio, ed impegno a non iniziarle prima di giorni 30 dalla data di
presentazione della domanda.
Il Comune competente per
territorio esprime il proprio parere sull opportunita dell iniziativa, in
rapporto alle esigenze turistiche della localita, e lo trasmette all
assessorato regionale al Turismo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione
della domanda.
Il Consiglio comunale
predetermina all uopo l organo competente ad esprimere il parere.
Per l attivita istruttoria,
di cui al primo comma del presente articolo, l assessorato al turismo si avvale
anche della collaborazione di funzionari tecnici dell assessorato all
Urbanistica.]
Art. 10(Modalita di concessione dei
contributi)(11)
[Entro il 31 luglio di ogni
anno, su proposta dell assessore al Turismo, la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, approva il programma annuale di intervento
sulla base delle direttive di cui all art. 3 e delle domande pervenute in
termine.
Con il provvedimento di
concessione vengono altresì stabilite le clausole operative, tecniche e finanziarie cui dovra attenersi ciascun
beneficiario.
In caso di concessione di
contributi rateali diretti, l opera incentivata deve essere iniziata in ogni,
caso, entro quattro mesi dalla data di comunicazione della concessione; la
stessa opera deve essere completata e funzionante entro due anni dalla medesima
comunicazione.
Per comprovati motivi, su
proposta dell assessore al Turismo, i termini di cui al precedente comma
possono essere prorogati, una sola volta, e per non oltre un anno, - a richiesta
dell interessato - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della Giunta stessa.]
Art. 11(Erogazione dei
contributi)(12)
[I contributi concessi ai sensi
del precedente articolo, previo accertamento nel modo di realizzazione dell
iniziativa da effettuarsi nelle forme consuete da funzionari dell assessorato
al Turismo e da tecnici del Genio Civile, sono accreditati ai Comuni che
provvedono, entro e non oltre 30 giorni e con assoluto divieto di storno delle
relative somme, all erogazione in favore dei beneficiari.]
Art. 12(Vincoli di
destinazione)(13)
[Gli immobili, per i quali sono
state concesse le provvidenze per le opere di cui all art. 2, lett. a), della
presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di
venti anni.
Il vincolo e trascritto, a
cura e spese del beneficiario, presso la competente conservatoria dei registri
immobiliari.
La destinazione specifica degli
immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere previste
dallhart. 2, lett. b), della presente legge, deve essere garantita, per la
durata di venti anni, mediante apposito atto d obbligo dei beneficiari.
La Giunta regionale autorizza
l anticipato mutamento di destinazione e, nei casi di cui al primo comma, la
relativa cancellazione del vincolo quando, su motivata e documentata richiesta
del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilita o non convenienza
della destinazione medesima.]
Art. 13(Revoca della
concessione)(14)
[La revoca delle provvidenze
concesse ed il recupero integrale dei contributi eventualmente gia erogati
nonche degli interessi legali viene disposto dalla Giunta regionale, su
proposta dell assessore al Turismo, quando:
a) venga meno la specifica
destinazione degli immobili in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente
art. 12 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
b) sia disposto dalla Giunta
regionale il mutamento della destinazione degli immobili per la sopravvenuta
impossibilita o non convenienza della destinazione;
c) venga realizzata una
iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi,
senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale; nell ipotesi di
difformita parziale la Giunta regionale, su proposta dell assessore al
Turismo, provvedera alla proporzionale riduzione dei contributi;
d) non vengano rispettati,
senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale, i termini fissati
per l inizio e l ultimazione delle opere;
e) non sia stata conseguita la
classifica indicata nella domanda e prescritta dalle vigenti disposizioni di
legge.]
Art. 14(Norma
transitoria)(15)
[Le domande presentate
alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici di cui all art. 125 del
TU 30- 6- 1967, n. 1523, riguardanti iniziative turistico - ricettive per le
quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla
data del 6 marzo 1976, nonche le istanze inoltrate direttamente alla Regione a
seguito della entrata in vigore della legge statale 2 maggio 1976, n. 183, si
considerano ritualmente proposte.]
Art. 15(Disposizioni
finanziarie)(16)
[Gli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge per complessive L. 23 miliardi per gli anni
1979- 1980, trovano copertura con le entrate derivanti dall art. 7 della legge
22- 5- 1976, n. 183 e limitatamente ai corrispondenti stanziamenti previsti
nell obiettivo operativo 9.2 Incentivi per attrezzature ricettive
del Bilancio pluriennale 1979/ 1981.
Per l esercizio finanziario
1979 l imputazione della spesa di L. 18.400.000.000 e posta a carico del cap.
349 Opere di completamento alberghiero finanziate ex legge 183/ 76 -
Art. 7 quote 76- 77- 78 e 79 dello stesso bilancio 1979 approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.
Le provvidenze di cui alla
presente legge saranno concesse per ciascun esercizio nei limiti degli
stanziamenti di spesa previsti per il medesimo esercizio.
Per gli esercizi successivi al
1981 alla determinazione dello stanziamento si provvedera in sede di formazione
dei relativi bilanci e in diretta dipendenza di eventuali entrate all uopo
finalizzate.]
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