Legge Regionale 22 agosto 1989, n. 12 Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari.
Art. 1Finalità. 1. Al fine di promuovere ed assicurare il miglioramento, il riequilibrio dellofferta e lordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del Piano regionale di Sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia può concedere provvidenze nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per: a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di: - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici di cui allart. 6 della Legge 17.5.83, n. 217; - impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati; - esercizi di ristorazione; - stabilimenti balneari; - agenzie di viaggio e turismo; b) larredamento e il rinnovo dellarredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a). (1) 2. Dette iniziative possono essere realizzate anche mediante locazioni finanziarie.
Art. 2Priorità. 1. Gli esercizi di cui al precedente art. 1,
primo comma, lett. a, devono essere ubicati nelle zone di cui allart. 6 della
L.R.
16 maggio 1985, n. 28.
2. Le iniziative situate nei territori di Comuni
dichiarati turisticamente rilevanti sono considerate in via prioritaria.
A quelle relative ai territori di Comuni
dichiarati turisticamente influenti è assicurata una quota parte delle risorse
disponibili.
Art. 3Soggetti beneficiari e provvidenze. 1. Le provvidenze per la realizzazione delle
opere di cui al precedente art. 1 sono concesse:
a) agli operatori privati;
b) agli Enti locali e loro consorzi;
c) agli altri Enti pubblici nonchè alle
associazioni e società commerciali costituite ai sensi del C.C. interessate allo
sviluppo delle attività turistiche.
2. Le provvidenze sono costituite da:
a) mutuo a tasso agevolato, con ammortamento
massimo di 20 anni, nella misura non superiore al 50% della spesa ritenuta
ammissibile, nonché contributo in conto capitale nella misura massima del 15%
della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) del
presente art. 1;
b) contributo in conto capitale (o contributo in
conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura
massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla
lett. a) dellart. 1, in alternativa alle provvidenze di cui alla precedente
lett. a). Alle iniziative attuate da Enti pubblici o loro consorzi, il
contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di
operazioni di locazione finanziaria) è concesso fino al 40% della spesa ritenuta
ammissibile;
c) contributo in conto capitale (o contributo in
conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura
massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla
lett. b) del precedente art. 1.
3. Il tasso annuo di interesse a carico dei
beneficiari in relazione alla concessione dei mutui di cui al secondo comma,
lett. a), del presente articolo è fissato nella misura del 5,50%.
4. Alluopo la Regione stipulerà apposite
convenzioni con gli Istituti di credito e con le Società di locazione
finanziaria.
5. Nella determinazione della spesa ammissibile
può essere compreso anche il prezzo per lacquisto dellimmobile adibito o da
adibire ad uso alberghiero, nonché per lacquisto del suolo, purché in misura
non superiore al 50% dello intero investimento.
6. Le provvidenze comunque erogate dalla Regione
non possono superare, quale tetto massimo, la somma complessiva di lire
4.000.000.000.
7. Gli interventi di cui alla presente legge non
sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo
Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.
Art. 4Procedure e modalità per la richiesta dei contributi. 1. Le domande dirette ad ottenere la concessione
dei benefici, indirizzate allAssessorato regionale al turismo, devono essere
presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio lopera sarà situata e
corredata dei seguenti documenti:
- relazione tecnica;
- progetto esecutivo dellopera;
- concessione edilizia;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;
- dichiarazione del richiedente, sotto la
propria responsabilità, di non avere richiesto o beneficiato per la medesima
opera di contributi derivanti da leggi statali e regionali;
- dichiarazione di impegno ad attenersi alle
prescrizioni ed alle disposizioni di cui al D.M. 27 luglio 1976 ed eventuali
successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai
finanziamenti previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, così come
previsti dal reg. CEE n. 4254/88;
- nulla-osta necessari ove esistano vincoli sul
territorio;
- titolo di proprietà del terreno e/o del
fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dellimmobile
- idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonché assenso del
proprietario, con sottoscrizione autenticata, allesecuzione delle opere (2)
2. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla
data di presentazione della domanda, la trasmette allAssessorato regionale al
Turismo, corredata dellattestazione circa la rispondenza della iniziativa alle
destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella
località.
3. Trascorsi inutilmente 30 giorni,
linteressato può inoltrare alla Regione listanza corredata del certificato di
conformità allo strumento urbanistico rilasciato dallUfficio Comunale
competente.
4. Le iniziative le cui opere risultino iniziate
oltre diciotto mesi prima della data di presentazione della domanda non sono
ammesse a contributo. LAmministrazione comunale rilascerà alluopo idonea
certificazione.
5. Qualora la domanda venga presentata ai sensi
del terzo comma del presente articolo, il richiedente ha lobbligo di presentare
lattestazione rilasciata dal Comune circa la rispondenza della iniziativa alle
esigenze turistiche della località.
Art. 5Vincolo di destinazione. 1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico - alberghiera per la durata di cinque anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno cinque anni in caso di arredamento. (3) 2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio. 3. I beneficiari che non risultano proprietari dellimmobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera per il periodi di cinque anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno cinque anni in caso di arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo. (4) 4. Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo. 5.
L’autorizzazione di cui al comma 4 è concessa previa restituzione delle
agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento
del vincolo, maggiorate degli interessi legali. (5)
Art. 6Concessioni Contributi. 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, approva interventi semestrali sulla base delle domande
pervenute agli uffici, tenendo conto delle tipologie previste dallart. 1, primo
comma, punto a), e delle priorità previste dallart. 2 della presente legge, e,
nei limiti dello stanziamento di contributo disponibile, delibera la concessione
dei benefici.
2. Il provvedimento di concessione di cui al
precedente comma costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per la
erogazione del contributo in esso previsto a carico del bilancio regionale.
Art. 7Erogazione dei contributi. 1. Lerogazione delle provvidenze di cui
allart. 1 della presente legge avrà luogo con decreto dellAssessore al turismo
in conformità al provvedimento di cui al precedente articolo:
- per il 50% sulla base di apposito stato di
avanzamento dei lavori, attestato dal Direttore dei lavori, da cui risulti
lavvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della
spesa ammessa; alluopo il beneficiario stipulerà a favore della Regione
apposita fidejussione a garanzia dellintero importo del contributo con validità
fino ad ultimazione dellopera finanziata;
- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei
lavori e relativo collaudo.
2. I controlli e gli accertamenti di cui al
presente articolo verranno eseguiti da funzionari dellAssessorato regionale al
Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.
Art. 8Abrogazione. 1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla L.R.
29 giugno 1979, n. 36 e alla L.R.
29 giugno 1979, n. 39.
Art. 9Norma transitoria.(6) 1. Le domande già presentate alla Regione Puglia
ai sensi della L.R.
29 giugno 1979, n. 36, e L.R.
29 giugno 1979, n. 39, si considerano ritualmente proposte. Le stesse,
tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della
documentazione di cui al precedente art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande non documentate nel termine di cui
al comma precedente sono archiviate.
Art. 10Norma finanziaria. Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge si fa fronte con
lo stanziamento previsto dal cap. 0321012 Incentivi alberghieri ex legge 39
del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1989, per limporto di L.
1.000.000.000.
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