Anno 1989
Numero 12
Data 22/08/1989
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 agosto 1989, n. 136, S.O.
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Legge Regionale 22 agosto 1989, n. 12

Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari.



Art. 1

Finalità.


1. Al fine di promuovere ed assicurare il miglioramento, il riequilibrio dellofferta e lordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del Piano regionale di Sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia può concedere provvidenze nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:

a)    costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:

-    alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici di cui allart. 6 della Legge 17.5.83, n. 217;

-    impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati;

-    esercizi di ristorazione;

-    stabilimenti balneari;

-    agenzie di viaggio e turismo;

b)   larredamento e il rinnovo dellarredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a). (1) 

2. Dette iniziative possono essere realizzate anche mediante locazioni finanziarie.



(1) Vedi anche Regolamento regionale, n. 1/80riportato nel volume II


Art. 2

Priorità.


1. Gli esercizi di cui al precedente art. 1, primo comma, lett. a, devono essere ubicati nelle zone di cui allart. 6 della L.R. 16 maggio 1985, n. 28.

2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichiarati turisticamente rilevanti sono considerate in via prioritaria.

A quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisticamente influenti è assicurata una quota parte delle risorse disponibili. 




Art. 3

Soggetti beneficiari e provvidenze.


1. Le provvidenze per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1 sono concesse:

a) agli operatori privati;

b) agli Enti locali e loro consorzi;

c) agli altri Enti pubblici nonchè alle associazioni e società commerciali costituite ai sensi del C.C. interessate allo sviluppo delle attività turistiche.

2. Le provvidenze sono costituite da:

a) mutuo a tasso agevolato, con ammortamento massimo di 20 anni, nella misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nonché contributo in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) del presente art. 1;

b) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett. a) dellart. 1, in alternativa alle provvidenze di cui alla precedente lett. a). Alle iniziative attuate da Enti pubblici o loro consorzi, il contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) è concesso fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile;

c) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett. b) del precedente art. 1.

3. Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari in relazione alla concessione dei mutui di cui al secondo comma, lett. a), del presente articolo è fissato nella misura del 5,50%.

4. Alluopo la Regione stipulerà apposite convenzioni con gli Istituti di credito e con le Società di locazione finanziaria.

5. Nella determinazione della spesa ammissibile può essere compreso anche il prezzo per lacquisto dellimmobile adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonché per lacquisto del suolo, purché in misura non superiore al 50% dello intero investimento.

6. Le provvidenze comunque erogate dalla Regione non possono superare, quale tetto massimo, la somma complessiva di lire 4.000.000.000.

7. Gli interventi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici. 




Art. 4

Procedure e modalità per la richiesta dei contributi.


  1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate allAssessorato regionale al turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio lopera sarà situata e corredata dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;

- progetto esecutivo dellopera;

- concessione edilizia;

- computo metrico estimativo;

- piano finanziario;

- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non avere richiesto o beneficiato per la medesima opera di contributi derivanti da leggi statali e regionali;

- dichiarazione di impegno ad attenersi alle prescrizioni ed alle disposizioni di cui al D.M. 27 luglio 1976 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, così come previsti dal reg. CEE n. 4254/88;

- nulla-osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dellimmobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonché assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, allesecuzione delle opere  (2) 

2. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la trasmette allAssessorato regionale al Turismo, corredata dellattestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località.

3. Trascorsi inutilmente 30 giorni, linteressato può inoltrare alla Regione listanza corredata del certificato di conformità allo strumento urbanistico rilasciato dallUfficio Comunale competente.

4. Le iniziative le cui opere risultino iniziate oltre diciotto mesi prima della data di presentazione della domanda non sono ammesse a contributo. LAmministrazione comunale rilascerà alluopo idonea certificazione.

5. Qualora la domanda venga presentata ai sensi del terzo comma del presente articolo, il richiedente ha lobbligo di presentare lattestazione rilasciata dal Comune circa la rispondenza della iniziativa alle esigenze turistiche della località.  




(2) Linea così modificata dalla l.r. 6/92, art. 1.


Art. 5

Vincolo di destinazione.


1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico - alberghiera per la durata di cinque anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno cinque anni in caso di arredamento. (3) 

 2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

 3. I beneficiari che non risultano proprietari dellimmobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera per il periodi di cinque anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno cinque anni in caso di arredamento.  In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo. (4) 

4. Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

5. L’autorizzazione di cui al comma 4 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali. (5) 



(3) Comma dapprima modificato dalla l.r. 6/92, art. 2 e successivamente dalla l.r. 39/2014, art. lett. a)
(4) Comma dapprima modificato dalla l.r. 6/92, art. 3 e successivamente dalla l.r. 39/2014, art. lett. b)
(5)

Comma sostituito dalla l.r. n. 39/2014, art. 1, lettera c). Il testo originario era così formulato"5. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati, nonché degli interessi legali. "



Art. 6

Concessioni Contributi.


1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva interventi semestrali sulla base delle domande pervenute agli uffici, tenendo conto delle tipologie previste dallart. 1, primo comma, punto a), e delle priorità previste dallart. 2 della presente legge, e, nei limiti dello stanziamento di contributo disponibile, delibera la concessione dei benefici.

2. Il provvedimento di concessione di cui al precedente comma costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per la erogazione del contributo in esso previsto a carico del bilancio regionale. 




Art. 7

Erogazione dei contributi.


1. Lerogazione delle provvidenze di cui allart. 1 della presente legge avrà luogo con decreto dellAssessore al turismo in conformità al provvedimento di cui al precedente articolo:

- per il 50% sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, attestato dal Direttore dei lavori, da cui risulti lavvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa; alluopo il beneficiario stipulerà a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dellintero importo del contributo con validità fino ad ultimazione dellopera finanziata;

- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo.

2. I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dellAssessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio. 




Art. 8

Abrogazione.


1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla L.R. 29 giugno 1979, n. 36 e alla L.R. 29 giugno 1979, n. 39




Art. 9

Norma transitoria.(6) 


1. Le domande già presentate alla Regione Puglia ai sensi della L.R. 29 giugno 1979, n. 36, e L.R. 29 giugno 1979, n. 39, si considerano ritualmente proposte. Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della documentazione di cui al precedente art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande non documentate nel termine di cui al comma precedente sono archiviate.



(6) Vedi anche l.r. 23 gennaio 1992, n. 6, art. 4,, che proroga i termini previsti dalla presente disposizione transitoria.


Art. 10

Norma finanziaria.


Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal cap. 0321012 Incentivi alberghieri ex legge 39 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1989, per limporto di L. 1.000.000.000.