Anno 1979
Numero 39
Data 29/06/1979
Abrogato
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia 4 luglio 1979, n. 50. La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8, l.r. 22 agosto 1989, n. 12. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 9 della suddetta l.r. n. 12/1989.
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Legge Regionale 29 giugno 1979, n. 39

Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettivita' alberghiera e turistica e dei servizi complementari.(1) 


(1)

La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8, L.R. 22 agosto 1989, n. 12. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 9 della suddetta L.R. n. 12/1989.



Art. 1

(2) (Finalita della legge)


[Al fine di promuovere il miglioramento e l ordinato sviluppo della ricettivita alberghiera e turistica, ai sensi dell art. 12 dello Statuto, la Regione Puglia puo concedere contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per:

a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:

- alberghi, pensioni, villaggi turistici a conduzione alberghiera, locande, ostelli per la gioventu, autostelli, campeggi e case per ferie. Per gli esercizi alberghieri, il numero dei posti letto ammissibile a contributo non puo superare i 250;

- impianti e servizi complementari ai complessi ricettivi di cui sopra, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati, purche gli stessi siano aperti al pubblico, ancorche a pagamento;

- esercizi di ristorazione, purche ubicati in localita turistiche e costituiscano coefficiente di attrazione turistica;

- impianti e servizi ricreativi pubblici o di uso pubblico, ancorche a pagamento, complementari all attivita turistica e, comunque, idonei a favorire detta attivita;

- stabilimenti termali e balneari;

- agenzie di viaggio e turismo, compreso l acquisto delle attrezzature;

b) per l arredamento o il rinnovo dell arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a).]



(2) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 2

(3) 


[In attesa dell adozione da parte della Regione del Piano territoriale di coordinamento, entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, la competente Commissione consiliare, su proposta della Giunta regionale, tenuto conto delle aree d interesse turistico della Regione, approva le direttive generali degli interventi da effettuare relativamente:

- alle priorita territoriali di sviluppo turistico;

- alle tipologie ricettive preferenziali;

- alle dimensioni massime globali delle iniziative.]



(3) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 3

(Soggetti beneficiari e misura dei contributi)(4) 


[I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui all art. 1, sono concessi:

a) agli operatori privati;

b) agli enti locali o loro consorzi;

c) agli altri enti pubblici ed associazioni in qualsiasi forma costituite, interessati allo sviluppo delle attivita turistiche.

La misura del contributo e fissata nel 35% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie, gli impianti fissi e l arredamento, compreso l acquisto dell immobile gia adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonche l acquisto del terreno purche, questo ultimo, non superi il 50% dell intero investimento.

L investimento globale dell iniziativa ammissibile al contributo non puo superare, in ogni caso, l importo di L. 2 miliardi.

Qualora le suddette iniziative vengano realizzate da Comuni o loro consorzi, da associazioni del tempo libero o enti turistici sociali senza scopo di lucro, la misura del contributo regionale e elevata di un ulteriore 10%.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato e da altri Enti pubblici.]




(4) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18,l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 4

(Procedure e modalita per la richiesta dei contributi)(5) 


[Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, dirette all assessorato al Turismo della Regione Puglia per l istruttoria di competenza, devono essere contestualmente presentate, entro il mese di aprile di ogni anno, anche al Sindaco del Comune nel cui territorio e stata programmata l iniziativa.

Esse devono essere corredate da:

a) progettazione delle opere con i seguenti elaborati: relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e sezioni di terreno, piante, prospetti e sezioni dell opera, computo metrico estimativo, eventuale elencazione degli arredi con relativi prezzi unitari;

b) concessione edilizia;

c) nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

d) previsione delle modalita di gestione;

e) elementi atti a valutare la preparazione professionale del richiedente e dell eventuale gestore;

f) piano finanziario con l indicazione dei tempi di realizzazione delle opere;

g) delibera del competente organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da un ente pubblico;

h) titolo di proprieta dell immobile o titolarita dell esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario all esecuzione delle opere);

i) dichiarazione di impegno al mantenimento della destinazione originaria dell opera per 25 anni in caso di costruzione e impianti fissi e per almeno 10 anni in caso di arredamento.

l) dichiarazione da cui risulti che le opere programmate non hanno ancora avuto inizio, ed impegno a non iniziarle prima di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Il Comune competente per territorio esprime il proprio parere sull opportunita dell iniziativa, in rapporto alle esigenze turistiche della localita, e lo trasmette all Assessorato regionale al Turismo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Il Consiglio comunale predetermina all uopo l organo competente ad esprimere il parere.

Per l attivita istruttoria, di cui al primo comma del presente articolo, l assessorato al Turismo si avvale anche della collaborazione di funzionari tecnici dell assessorato all Urbanistica.] 



(5) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 5

(Programma annuale di intervento e modalita di concessione dei contributi)(6) 


[Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell Assessore al Turismo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma annuale di intervento sulla base delle direttive di cui all art. 2 e delle domande pervenute in termine.

I contributi concessi ai sensi del precedente comma sono accreditati ai Comuni che provvedono, entro e non oltre 30 giorni e con assoluto divieto di storno delle relative somme, all erogazione a favore dei beneficiari.

Con il provvedimento di concessione vengono altresì stabilite le clausole operative, tecniche e finanziarie cui dovra attenersi ciascun beneficiario.

L opera oggetto del contributo deve essere iniziata, in ogni caso, entro quattro mesi dalla data di comunicazione della concessione; la stessa opera deve essere completata e funzionante entro due anni dalla medesima comunicazione.

Per comprovati motivi, su proposta dell Assessore al Turismo, i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, una sola volta - a richiesta dell interessato - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.] 



(6) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 6

(Erogazione dei contributi)(7) 


[L erogazione dei contributi di cui all art. 1 avra luogo:

- per il 15%, sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla meta della spesa ammessa;

- per il residuo 20%, ad avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo, nonche a seguito di accertamento delle spese di arredamento.

I collaudi e gli accertamenti di cui al presente articolo, verranno eseguiti da funzionari dell Assessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.]



(7) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 7

(Revoca della concessione del contributo)(8) 


[La inosservanza dei termini fissati nel provvedimento di concessione comporta la revoca della concessione stessa, da parte del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nonche il totale recupero delle quote di contributo eventualmente gia erogate, e dei relativi interessi legali frattanto maturati.

Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale e definitivo.] 



(8) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 8

(Gestione impianti)(9) 


[I comuni, i loro consorzi e le Comunita Montane, che non intendano gestire direttamente gli impianti incentivati con la presente legge, affidano la gestione degli stessi esclusivamente a cooperative, a prevalenza di giovani costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, ad associazioni del tempo libero e ad enti turistici sociali, sulla base di apposita convenzione - tipo, approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.]


(9) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 9

(Vincolo di destinazione)(10) 


[Le opere incentivate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico - alberghiera per la durata di 25 o 10 anni, a seconda che trattasi di costruzione e impianti fissi, ovvero di arredamento.

Il vincolo e reso pubblico a cura e a spese del beneficiario, mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilita della destinazione stessa, puo autorizzare, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

 Tale autorizzazione e concessa previo rimborso totale dei contributi regionali gia erogati.] 



(10) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 10

(Disposizioni finanziarie)(11) 


[Gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge per il triennio 1979- 1981 trovano copertura come segue:

a) con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 che viene assegnato al cap. 346 Contributi in c / capitale per spese concernenti attrezzature ricettive - art. 20 leggi n. 3/ 1968, n. 326/ 68 e LLRR n. 16/ 74 e n. 46/ 75 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1979 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979;

b) con gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nell apposito capitolo della Parte II - Titolo II. Investimenti dei bilanci regionali degli esercizi 1980- 1981 in ragione di L. 2 miliardi per ciascun esercizio.

La spesa di cui ai precedenti punti a) e b) viene finanziata con le entrate ex art. 9 della legge n. 281/ 1970.

I contributi di cui alla presente legge saranno concessi per ciascun esercizio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi al 1981, alla determinazione dello stanziamento si provvedera in sede di formazione dei relativi bilanci.] 



(11) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 11

(Norma transitoria)(12) 


[Per l anno 1979, le domande di cui all art. 4 devono essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande gia presentate alla Regione Puglia, prima dell entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, si considerano ritualmente proposte.]  



(12) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.


Art. 12

(Abrogazione)(13) 


[Con l entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 4- 7- 1973, n. 16 e successive proroghe.] 


(13) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dal primo comma dell'art. 8l.r. 22 agosto 1989, n. 12.