Legge Regionale 19 gennaio 1979, n. 5
Autorizzazione all' esercizio provvisorio per l' esercizio finanziario 1979.
Art. 1La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare
provvisoriamente - per un periodo comunque non superiore a quattro mesi - il
bilancio di previsione della Regione per lesercizio finanziario 1979 , presentato al Consiglio regionale, sino a quando non sia
approvato con legge il bilancio stesso. (1)
È autorizzato laccertamento e la riscossione delle entrate e
limpegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al
Consiglio regionale per il 1979, ai sensi del primo e secondo comma dellart.
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della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17.