Anno 1979
Numero 53
Data 29/08/1979
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 53

Modifica alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 39 « Norme di interpretazione ed integrazione dell' art. 85 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.



Art. 1

(1) 


L articolo unico della legge regionale 18- 8- 78, n. 39 è così modificato:

Il personale proveniente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale appartenente a ruoli atipici - quali addetti al servizio avviamento al lavoro, collocatori comunali, addetti alla vigilanza - viene inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale .

Il servizio prestato nell Amministrazione di provenienza, nello stesso ruolo, viene valutato per intero.



(1) Riportata  nel testo aggiornato e ordinato della l.r. 18/74


Art. 2


Il maggiore presunto onere riveniente dallapplicazione della presente legge ammontante a L. 23.000.000, per lanno 1979, trova copertura sl cap. 39: «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 ed oneri rivenienti dallapplicazione dellarticolo 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23» del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale 6 giugno 1979, n. 31.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.