Anno 1979
Numero 69
Data 26/11/1979
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 26 novembre 1979, n. 69

Provvidenze in favore delle farmacie rurali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 22/2013, art. 4


Art. 1

(2) 


[A decorrere dal 1° gennaio 1979 lindennità di residenza prevista dalla legge 8.3.1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

-        L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

-        L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

-        L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti. (3) 

Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo. (4) 

A decorrere dallentrata in vigore della presente legge non è ammessa lerogazione della indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 22/2013, art. 4
(3) Comma così modificato dalla l.r. 30/81, art. 1
(4) Comma così modificato dalla l.r. 30/81, art. 1


Art. 2

(Disposizioni finanziarie)(5) 


[Al maggior onere derivante dallattuazione della presente legge, valutato per lanno 1979 in L. 190.000.000, si provvederà con variazione in aumento di pari somma del cap. 168: «Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, legge n. 475/1968 e successive modificazioni» mediante prelievo della somma di L. 190.000.000 dal cap. 473: «Fondo di riserva del fondo sanitario regionale» del bilancio di previsione 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione.



(5) Legge abrogata dalla l.r. 22/2013, art. 4