Legge Regionale 26 novembre 1979, n. 69
Provvidenze in favore delle farmacie rurali.(1)
Art. 1(2)
[A decorrere dal 1° gennaio 1979 lindennità di residenza prevista dalla legge 8.3.1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:
- L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti. (3)
Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.
Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo. (4)
A decorrere dallentrata in vigore della presente legge non è ammessa lerogazione della indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 22/2013, art. 4(3) Comma così modificato dalla l.r. 30/81, art. 1(4) Comma così modificato dalla l.r. 30/81, art. 1