Regolamento Regionale 23 novembre 1979, n. 3 Modifica all'art. 25 del Regolamento di attuazione della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22: "Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese".(1)
Articolo unico [All’art. 25, il 4° comma va così modificato: In fase di
prima applicazione saranno prese in esame le domande già presentate o che
saranno presentate entro il 31 dicembre 1979, le cui spese siano state
effettuate a decorrere dall’1 aprile 1978 e per le quali, comunque, non sia
stata presentata richiesta di contributo ai sensi della legge 25 gennaio 1977,
n. 7. ]
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