Anno 1978
Numero 22
Data 13/06/1978
Abrogato
Materia Artigianato;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 giugno 1978, n. 37 La presente legge è stata prima modificata dall'art. 4, L.R. 6 giugno 1980, n. 58, dall'art. 1, L.R. 10 maggio 1982, n. 20 e dalla L.R. 5 gennaio 1985, n. 1 e, successivamente, abrogata, limitatamente agli articoli 5, 14, 15, 16 e 17, dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) e interamente dal primo comma dell'art. 1, L.R. 9 agosto 1993, n. 15.
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Legge Regionale 13 giugno 1978, n. 22

Provvidenze per lo sviluppo dell' Artigianato Pugliese.(1) 


(1)

 La presente legge è stata prima modificata dall'art. 4, L.R. 6 giugno 1980, n. 58, dall'art. 1, L.R. 10 maggio 1982, n. 20 e dalla L.R. 5 gennaio 1985, n. 1 e, successivamente, abrogata, limitatamente agli articoli 5, 14, 15, 16 e 17, dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) e interamente dal primo comma dell'art. 1, L.R. 9 agosto 1993, n. 15.



TITOLO 1

Contributi in conto interesse alle imprese artigiane pugliesi sui mutui a medio termine su prefinanziamenti e concessione di garanzia regionale.





Art. 1

(2) 


[La Regione concede contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della Regione Puglia, loro cooperative e consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e destinati alla costruzione, all acquisto, all ampliamento e all ammodernamento dei laboratori, compreso l acquisto di macchine ed attrezzi e la formazione di scorte.] (3) 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1
(3) Vedi l.r. 58/1980, art. 4


Art. 2

(4) 


[Il Consiglio regionale, relativamente alla quota di contributo di competenza della Regione, con regolamento, determinera i criteri prioritari, preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nella erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, sulla base delle finalita di sviluppo e delle linee di programmazione.

Sino alla data di emanazione delle direttive di cui al precedente comma, le presenti provvidenze vengono erogate con le stesse modalita e condizioni stabilite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 3

(5) 


[Agli effetti della concessione dei contributi di cui all art. 1, la Regione partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e di cui all art. 37 della legge 25 luglio 1952, numero 949, e successive modificazioni.

Il conferimento regionale e destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a pari condizioni, indipendentemente dal conferimento regionale medesimo e fino ai limiti massimi fissati dalle norme statali.

Tuttavia, nel caso in cui le disponibilita derivanti dal conferimento statale di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi potra essere concesso sull intero importo del finanziamento.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 4

(6) 


[La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui al precedente articolo e presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalita previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalita di cui alla presente legge.] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 5

(7) 


[La Regione Puglia, sulla base di apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con gli Istituti di Credito, concede inoltre contributi in conto interessi sui prefinanziamenti che gli Istituti e le Aziende di credito potranno accordare in ordine alle istanze di credito agevolato, rivolte alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Gli Istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa dell ammissione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane ai benefici di legge, possono accordare, a richiesta dell imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al 40% del finanziamento deliberato e sino all approvazione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Sono esclusi da tale agevolazione i finanziamenti eseguiti dagli Istituti ed Aziende di credito che non ottengano successivamente l ammissione ai benefici di legge da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La quota di interessi a carico delle imprese artigiane beneficiarie sara pari al tasso agevolato di interesse fissato per il Mezzogiorno con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 capo IV, e successive modificazioni.]  



(7) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 6

(8) 


[E istituito presso la Regione Puglia un Fondo regionale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane pugliesi, effettuate, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del Fondo in base ai criteri e alle modalita previsti dal Regolamento di attuazione.

La predetta garanzia e di natura sussidiaria e si esplica sull intero ammontare della perdita, in linea capitale, che gli Istituti ed Aziende di credito di cui all art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La stessa garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilita del Fondo e non e cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi nazionali o regionali.

Su domanda documentata degli Istituti ed Aziende di credito interessati, potra essere concesso un anticipo, nella misura massima del 30% della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita dalla garanzia sussidiaria del Fondo regionale, purche sia gia iniziata la procedura di riscossione coattiva del credito.]  



(8) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 7

(9) 


[Le dotazioni finanziarie del Fondo regionale di garanzia sono costituite:

a) dalle somma che gli Istituti ed Aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50% che gli stessi sono tenuti ad operare una volta tanto, all atto della erogazione, sull importo originario in linea capitale dei finanziamenti che siano ammessi alla medesima garanzia regionale;

b) da un contributo della Regione di L. 1.200 milioni per l esercizio 1978 e di L. 1.000 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi;

c) da eventuali contributi dello Stato, Istituti ed Aziende di credito, enti, associazioni e terzi interessati allo sviluppo e all ammodernamento delle Aziende artigiane pugliesi;

d) dagli interessi attivi rivenienti dal deposito delle somme di cui al presente articolo.]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 8

(10) 


[Il fondo regionale di garanzia e amministrato da un Comitato così composto:

a) dall assessore regionale all Artigianato, che assume la funzione di Presidente;

b) dall assessore regionale al Bilancio o un suo funzionario delegato;

c) da cinque Consiglieri regionali, di cui uno assume la funzione di Vice Presidente, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

d) da un funzionario dell Ufficio regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, designato dalla Cassa stessa;

e) da quattro esperti scelti tra quattro terne di nomi designate dalle associazioni regionali artigiane di categoria aderenti ad organismi piu rappresentativi di livello nazionale, operanti in Puglia da oltre dieci anni ed in almeno  tre province;

f) dal Presidente della Commissione regionale per  l Artigianato.

Alle riunioni del Comitato assistono, con voto consultivo, i Presidenti delle Commissioni provinciali dell artigianato di Puglia.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell assessorato regionale dell Artigianato.

Detto Comitato e nominato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

In difetto di qualche designazione, il Presidente della Giunta regionale sostituisce l esperto non designato da qualcuna della Associazioni interessate con altro esperto designato da altre Associazioni.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti per le imprese artigiane alla garanzia sussidiaria del Fondo, presentate dagli Istituti ed Aziende di Credito di cui all art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nel rispetto dei criteri e delle modalita di cui all art. 2 della presente legge e del Regolamento di attuazione;

b) alle singole richieste di rimborso presentate dagli Istituti ed Aziende di credito di cui alla lettera a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

c) a quantaltro attiene all amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono adottate dal Comitato entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta da parte degli Istituti ed Aziende di Credito.]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


TITOLO 2

Concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane





Art. 9

(11) 


[La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l ammodernamento dell artigianato, eroga alle imprese artigiane, singole o associate, iscritte negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi in conto capitale per:

a) l acquisto, la costruzione, l ampliamento e l ammodernamento di laboratori;

b) l acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

d) gli impianti per la depurazione dell acqua, dell aria, dello ambiente;

e) l adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l integrita fisica dei lavoratori.] (12) 



(11) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1
(12) Vedi l.r. 58/1980art. 4


Art. 10

(13) 


[Le categorie artigiane da ammettere ai benefici di cui al precedente articolo, sono stabilite nel Regolamento, su proposta dell Assessore al ramo, sentita la Commissione Consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.] 


(13) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 11

(14) 


[I contributi di cui all art. 9 sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e proposta delle Commissioni provinciali per l artigianato,  nella seguente misura:

- 15% per le opere di cui al punto a) del precedente art. 9. Tale contributo sara elevabile al 40% se i laboratori sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici per le attivita di artigianato artistico purche tali aree siano delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti;

- 40% per gli investimenti di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente art. 9.

L ammontare del contributo in conto capitale non potra, comunque, superare l importo di L. 15.000.000 ed e compatibile con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e i contributi sugli interessi, concessi tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che i diversi benefici subiscano alcuna riduzione.

Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale ottenuti allo stesso titolo in virtu di leggi statali e regionali.

Le domande di contributo di cui al primo comma del presente articolo devono essere presentate alle Commissioni provinciali per l artigianato, che dopo l istruttoria in ordine cronologico di arrivo, formuleranno le proposte all assessorato competente, il quale dovra, rispettando lo stesso ordine cronologico, proporre alla Giunta l impegno di spesa relativo.]



(14) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 12

(15) 


[Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dall art. 9 possono presentare ulteriore domanda per un successivo contributo alle seguenti condizioni:

a) che siano trascorsi almeno tre anni per i macchinari e le attrezzature e cinque anni per le opere murarie dalla data di presentazione della precedente domanda accolta anche in applicazione della LR 25- 1- 1974, n. 7;

b) che l impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo.

I beneficiari dei contributi sono vincolati alle seguenti condizioni:

a) non possono essere alienati per almeno tre anni le attrezzature e gli impianti e per almeno cinque anni le opere murarie dalla data di riscossione del contributo in conto capitale previsto dall art. 9 della presente legge, salvo l autorizzazione dell assessore competente, pena l obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto e stato erogato;

b) nel caso che l artigiano beneficiario del contributo in conto capitale si cancelli dall Albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla data di riscossione del contributo e soggetto alla restituzione dello stesso, salvo i casi di morte o invalidita permanente del beneficiario.]



(15) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 13

(16) 


[L impresa beneficiaria del contributo in conto capitale, sotto comminatoria di revoca del contributo stesso e tenuta:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro  di categoria e della zona;

b) ad utilizzare nell ambito dell impresa quanto e stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo e disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa. Alla vigilanza ed all attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l Assessore competente.] 



(16) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


TITOLO 3

Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani





Art. 14

(17) 


[La Giunta regionale e autorizzata, previo parere della Commissione consiliare competente, a concedere sovvenzioni e contributi per la realizzazione delle loro finalita istituzionali alle Associazioni regionali degli artigiani che siano emanazioni di organizzazioni nazionali operanti minimo in tre province della Puglia da almeno 10 anni.]


(17) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 15

(18) 


[Le sovvenzioni di cui all art. 14 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione e sviluppo dell associazionismo ad incrementare l assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane pugliesi costituite in forma singola o associata.] 


(18) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 16

(19) 


[La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle Associazioni regionali interessate, presentate entro il 30 aprile.

Le sovvenzioni previste dall art. 14 sono annualmente ripartite tra le Associazioni regionali di cui al citato articolo 14 nel modo seguente:

a) per il 40% dell importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;

b) per il 60% rimanente, alle rispettive organizzazioni in proporzione diretta all ampiezza di rappresentativita desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le Commissioni provinciali dell Artigianato presso le Camere di Commercio.]



(19) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 17

(20) 


[I contributi di cui all art. 14 dovranno essere ripartiti dalle organizzazioni interessate per provincia.

Le domande dovranno essere corredate del rendiconto relativo all utilizzo dei fondi dellanno precedente.

Per l anno 1978 la domanda per l erogazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sara corredato da un preventivo dell attivita da svolgere.]



(20) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 18

(21) 


[Il Regolamento di attuazione della presente legge dovra essere improrogabilmente emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.]


(21) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


TITOLO 4

Disposizioni finanziarie e finali





Art. 19

(22) 


[Al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

PARTE II - SPESA

- Cap. 276/ 1 - Contributi in conto interessi di cui all art. 1:

competenza L. 2.200.000.000, cassa L. 2.200.000.000.

- Cap. 276/ 2 - Contributi in conto interessi per prefinanziamenti di cui all art. 5:

competenza L. 500.000.000, cassa L. 500.000.000.

- Cap. 276/ 3 - Fondo di garanzia regionale di cui all art. 7:

competenza L. 1.200.000.000, cassa L. 1.200.000.000.

- Cap. 276/ 4 - Contributi in conto capitale di cui all art. 9:

competenza L. 4.000.000.000, cassa L. 4.000.000.000.

- Cap. 276/ 5 - Provvidenze a favore delle associazioni regionali artigiane di cui all art. 14:

competenza L. 300.000.000, cassa L. 300.000.000.

Totali variazioni in aumento:

competenza L. 8.200.000.000, cassa L. 8.200.000.000.

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

PARTE II - SPESA

- Cap. 276 Contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia - LR 25- 1- 74, n. 7

competenza L. 3.373.000.000, cassa L. 3.373.000.000.

- Cap. 350 Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione

- 602 Interventi di rimboschimento e ricostituzione boschiva dei bacini montani, ecc. :

competenza L. 1.500.000.000, cassa L. 1.500.000.000;

- 603 ! Interventi nel settore estrattivo ! - (parte):

competenza L. 607.000.000, cassa L. 607.000.000;

- 604 ! Provvidenze per lo sviluppo dell artigianato pugliese !:

competenza L. 2.000.000.000, cassa L. 2.000.000.000;

Totali competenza L. 4.107.000.000; cassa L. 4.107.000.000.

ENTRATA

VARIAZIONI IN AUMENTO

- Cap. 7 ! Quota regionale del fondo comune di cui all art. 8 della L. 16- 5- 1970, n. 281 !  

competenza L. 720.000.000, cassa L. 720.000.000.

Totali variazioni: competenza L. 8.200.000.000, cassa L. 8.200.000.000.]



(22) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1


Art. 20

(23) 




(23) Legge abrogata dalla l.r. 15/93art. 1