Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 64
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, concernente « Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte ».(1)
Art. 1(2)
[Le lettere c), d) ed e) dell
art. 2 della L. R. 24- 7- 1978 n. 34 sono così sostituite:
c) nella concessione
di un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta
ammissibile, per l esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario
nonche di un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata
massima di anni 20, contratti per far fronte alla differenza di spesa non
coperta da contributo;
d) nella concessione di un
contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile,
per l acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed
attrezzature mobili nonche di un concorso negli interessi sui prestiti
quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa
non coperta da contributo;
e) nella concessione di
prestiti di conduzione ad ammortamento annuale per la gestione dell azienda
cooperativa .]