Anno 1980
Numero 64
Data 09/06/1980
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 64

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, concernente « Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte ».(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 1

(2) 


[Le lettere c), d) ed e) dell art. 2 della L. R. 24- 7- 1978 n. 34 sono così sostituite:

c) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario nonche di un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata massima di anni 20, contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo;

d) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonche di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo;

e) nella concessione di prestiti di conduzione ad ammortamento annuale per la gestione dell azienda cooperativa .]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 2

(3) 


[Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui alla lettera c) dell art. 2 della legge 24- 7- 1978 n. 34 e pari, limitatamente ad un periodo di preammortamento di quattro anni, all intera misura del tasso praticato dagli Istituti ed Enti autorizzati a gestire il credito agrario.]


(3) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 3

(4) (5) 


[Nel bilancio di previsione della Regione per l anno 1980, alla parte spesa sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 04917 L. 578.837.723

In aumento

cni Spese per l attuazione degli interventi a fondo perduto previsti dalla LR 34/ 78 e successive modificazioni art. 2 lett. c) e d) L. 478.837.723

cni Limite di impegno per il concorso regionale sugli interessi previsto dalla LR 34/ 78 e successive modificazioni - art. 2 lett. b), c), d) . L. 100.000.000.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39
(5) Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 4, L.R. 7 gennaio 1981, n. 3


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.