Legge Regionale 7 gennaio 1981, n. 3 Bilancio di previsione per l' esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni .
Art. 1Il penultimo comma dellart. 8
della legge
regionale 24 aprile 1980, n. 32 Attuazione di un piano regionale poliennale
di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai
parassiti è così modificato: Al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1980 sono apportate le
seguenti variazioni: Variazioni in aumento
- Cap. 04616 cni Spesa per
lattuazione del piano regionale di difesa attiva delle culture agrarie
competenza L. 2.000.000.000
cassa L. 2.000.000.000 Variazioni in
diminuzione - Cap. 16206 Finanziamento ai
sensi dell art. 7 lett. A, B, C della legge 183/76
competenza L. 2.000.000.000
cassa L. 2.000.000.000
Art. 2L art.6
della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 35 è modificato e sostituito dal seguente:
Alla parte spesa del Bilancio
di previsione per l esercizio 1980 sono apportate le seguenti
variazioni:
Variazioni in
aumento
- Cap. 01430(cni)
Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di
Margherita di Savoia
competenza L. 900.000.000 cassa
L. 900.000.000
- Cap. 01432 cni
Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponata
competenza L. 400.000.000 cassa
L. 400.000.000
- Cap. 01434 cni
Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di
Manfredonia
competenza L. 200.000.000 cassa
L. 200.000.000
Variazioni in
diminuzione
- Cap. 16206 Finanziamento ai
sensi dell art. 7 lett. A, B, C della legge 183/ 76
competenza L. 1.500.000.000
cassa L. 1.500.000.000
Art. 3Al secondo rigo del terzo
comma, dell art. 26
della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 Norme organiche per l attuazione del
diritto allo studio è introdotta la seguente variazione:
L. 2.500.000.000 anziché L. 2.400.000.000
Al terzultimo rigo dell ultimo
comma dell art. 31
della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 è introdotta la seguente variazione:
Cap. 20598 anziché
10598
Al secondo rigo del terzo
comma, dell art. 26
della legge
regionale 12 maggio 1980, n.42 Norme organiche per l attuazione del
diritto allo studio è introdotta la seguente variazione:
L. 2.500.000.000 anziché L.
2.400.000.000
Art. 4L art. 3 della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 64 Modifiche ed integrazioni alla LR
24- 7- 78, n. 34, concernente interventi per favorire la cooperazione
giovanile e il recupero delle terre incolte , è integrato come segue:
dopo le parole cni aggiungere
Cap.04798 in termini di competenza e
cassa
dopo le parole cni aggiungere
Cap. 04799 in termini di competenza e
cassa
Art. 5[Il sesto comma dell art. 18
della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 Norme per l esercizio delle funzioni
amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera
nazionale per i combattenti , è integrato come segue:
dopo le parole cni aggiungere
Cap.04328 , in termini di competenza ed
in termini di cassa.] (1)
Art. 6L allegato A) della legge
regionale del 21 giugno 1980, n. 76, Variazioni al bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1980 a pag. 18 e 22 è modificato come segue:
- Pag. 18 Cap. 41121
anziché14121
- pag. 22 15.111.427.169
anziché
- pag. 22 dopo le parole
variazioni in diminuzione aggiungere le seguenti:
Cap. 02104 - contributi
35ennali per la realizzazione di opere.
Art. 7Al bilancio di previsione per
l esercizio 1980 è introdotta la seguente variazione:
Variazione in
aumento
Cap. 16206 Finanziamento ai
sensi dell art. 7 lett. A, B, C della legge 183/ 76 competenza L. 379.000.000
cassa L. 379.000.000
Variazione in
diminuzione
Cap. 16204 Fondo per il
finanziamento di spese di investimento derivanti da LLRR in corso di adozione
competenza L. 379.000.000 cassa L. 379.000.000
Art. 8Il termine per la presentazione
delle domande di contributo fissato nell art. 16, comma secondo, della LR
27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione
agli artt. 1 e 2 della LR
6 giugno 1980, n. 59, è prorogato fino al decimo giorno successivo alla
entrata in vigore della presente legge.
E abrogato l ultimo comma
dell art. 10 della LR
27 febbraio 1979, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 9Sugli stanziamenti recati dalla
presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1980, entro
il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.
Disposizioni finali
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