Anno 1980
Numero 67
Data 09/06/1980
Abrogato
Materia Demanio e Patrimonio;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 48, S.O. del 5 luglio 1980 La presente legge è stata abrogata dall'at. 27, comma1, lettera a) della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4
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Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 67

Norme per l' esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013, art. 27, c, 1, lett. a)


TITOLO 1

Norme relative al demanio armentizio





Art. 1

(Costituzione del demanio armentizio regionale)(2) 


[I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 2

(Esercizio delle funzioni amministrative)(3) 


[Le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio, trasferito alla Regione ai sensi del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite nella presente legge.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 3

(Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia)(4) 


[Per procedere alla definitiva destinazione del demanio armentizio regionale la Giunta regionale si avvale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi con sede in Foggia, trasferito alla Regione ai sensi dellart. 111 del D.P.R. 24.7.77, n. 616 e successive modificazioni.

Alla direzione del Commissariato è preposto un Coordinatore dufficio, nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 4

(Adozione degli elenchi dei tratturi)(5) (6) 


[La Giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente interessati e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per lagricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta, in via definitiva:

a) gli elenchi dei tratturi da conservare nella loro integrale o parziale consistenza, perché ritenuti strettamente necessari alle esigenze dellindustria armentizia. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione;

b) gli elenchi dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui agli scopi di cui alla lett. a) ma idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico.

Detti tratturi possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta in sede di predisposizione degli elenchi;

c) gli elenchi dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui alle lettere a) e b), di cui autorizzare lalienazione onerosa, totale o parziale.

Gli elenchi sono predisposti, distintamente per braccio tratturale e per comune e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione dei singoli apprezzamenti costituenti i tratturi.

Per lesecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto può accedere alle proprietà private e compiere le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dellaccesso per il compimento delle suddette operazioni è dato congruo preavviso al proprietario; ove questultimo si opponga, il personale addetto può farsi assistere dalla forza pubblica]. 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)
(6) Articolo già sostituito dalla l.r. 5/85, art. 1 è stato successivamente abrogato dalla l.r. 29/2003art. 7


Art. 5

(Strade rotabili di uso pubblico)(7) 


[ In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale. (8) 

Dette strade sono trasferite al patrimonio dei rispettivi Enti locali elettivi. La Regione concorre alle spese occorrenti per la manutenzione, sistemazione e costruzione di dette strade ai sensi della legislazione vigente.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)
(8) Comma già sostituito dalla l.r. 5/85, art. 2 è stato successivamente abrogato dalla l.r.29/2003. art. 7


Art. 6

(Ordine di priorita nella alienazione onerosa dei terreni tratturali)(9) (10) 



[I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla lett. c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane, sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto;

b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purché si tratti di coltivatori diretti di manuali lavoratori della terra o di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e alla legge 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione;

c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

e) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), lalienazione dei terreni tratturali ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane è in ogni caso condizionata allimpegno di utilizzarli per scopi agricoli] . 



(10) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)
(9) Articolo già sostituito  dalla l.r. 5/85, art. 3 è stato successivamente abrogato dalla l.r. 29/2003, art. 7


Art. 7

(Funzioni di vigilanza)(11) 


 [Ai sensi dellart. 78 del D.P.R. 24.7.77, n. 616, i Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sulla integrità e conservazione dei terreni tratturali e delle servitù riconosciute.

Per esercitare le suddette funzioni i Comuni possono avvalersi anche del personale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi.

La repressione degli abusi nonchè lapplicazione di eventuali sanzioni è demandato agli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio ai sensi della legge regionale 15.11.77, n. 36, a cui i Comuni dovranno inoltrare i relativi] rapporti.]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 8

(Regime di concessione precaria)(12) (13) 


[In attesa delladozione degli elenchi di cui al precedente art. 4 la Giunta regionale può consentire sui terreni tratturali, senza pregiudizio del libero transito e delluso del pascolo consuetudinario degli armenti: laffitto per uso di pascolo e/o di coltivazione erbacea; il deposito temporaneo di materiali; limpianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili; lattraversamento del sottosuolo mediante condutture; il transito dei veicoli; la costruzione di traverse di accesso alle proprietà confinanti; lestrazione di brecciame; lescavazione di piccoli fossi, canali per lirrigazione e di scolo; i permessi per uso di aia e trebbiatura; le sistemazioni precarie; la concessione e il mantenimento delle servitù passive che non implichino occupazione di suolo.

Laffitto dellerbaggio per uso di pascolo nonché per uso di coltivazione erbacea può essere consentito per una durata non superiore ad anni tre salvo rinnovo. Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoniche, può essere consentita la falciatura delle erbe, stabilendo le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi. Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmigrazioni. Per laffitto di cui sopra, di regola, si procede a licitazione privata, che sarà indetta obbligatoriamente quando concorrano più domande intese ad ottenere lo stesso affitto.

Il taglio dello spiname, degli alberi e della bassa macchia, come pure lo svellimento delle piante possono essere consentiti soltanto nei casi in cui riescano utili al tratturo.

I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessità locali non altrimenti soddisfacibili, non impediscano il transito armentizio, purché sia opportunamente assicurato alla scadenza della concessione il ripristino del suolo, e purché la concessione stessa non sia di durata superiore ad un anno. È consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nel caso in cui il materiale serva a ricolmare e/o appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.

Linfissione di pali sui terreni tratturali è consentita ai sensi della legislazione vigente, subordinatamente però alla condizione che il beneficiario della concessione si impegni, su richiesta del concedente, a spostare o modificare limpianto senza diritto ad indennizzo nonché a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione o qualora desista dalla stessa.

I lavori per lattraversamento del sottosuolo non dovranno essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio e dovranno essere compiuti nel tempo strettamente necessario. In ogni caso dovrà essere garantito il completo ripristino del suolo attraversato alla scadenza della concessione.

Sui terreni tratturali che sono attraversati nel senso longitudinale da strade il transito dei veicoli è limitato alla sede stradale. È viceversa vietato sulle zone circostanti e sui terreni tratturali non attraversati da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.

La costruzione di traverse e passaggi, che risultino indispensabili per laccesso alle proprietà confinanti, può essere consentita previa delimitazione della zona strettamente necessaria.

Lescavazione di brecciame può, in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato limprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione e limpossibilità di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere, in ogni caso, data precisa assicurazione che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione.

È di regola consentita la escavazione di piccoli fossi e di canali di irrigazione, purché ne sia riconosciuta la utilità nellinteresse delle attività agricole ed il richiedente sia già in possesso delle prescritte autorizzazioni.

La concessione di zone per uso di aia e di trebbiatura può essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario. La concessione è limitata alla durata e allo spazio riconosciuti strettamente necessari ed è subordinata allassoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso o di destinarlo ad uso diverso.

Il rilascio delle concessioni precarie è subordinato, in ogni caso allosservanza di ulteriori cautele e limitazioni che si ravviseranno opportune; alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale dei terreni tratturali; alla espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso da fissarsi nella deliberazione di concessione e senza diritto a risarcimento; al pagamento di congruo canone.

Nella deliberazione di concessione la Giunta regionale, fra laltro, delega un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

La sistemazione precaria dei terreni che siano stati abusivamente occupati può essere assentita purché labusivo occupatore ne faccia domanda nel termine di 30 giorni dalla notificazione della deliberazione e siano osservate le seguenti condizioni:

- che loccupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo e del proprietario frontista;

- che labusivo occupatore riconosca formalmente labusiva occupazione e, oltre al versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi a pagare il canone annuo ritenuto congruo. 

- che l occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.] (14) 



(12) Articolo già modificato  dalla l.r. 5/85, art. 7, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 29/2003art. 7
(13) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)
(14) Alinea abrogato dal primo comma, lettera a), dell'art. 7, l.r. 15 febbraio 1985, n. 5. 


Art. 9

(Rinvio alla legislazione preesistente)(15) (16) 


[Per quanto non espressamente stabilito nel presente titolo e purche non in contrasto, valgono le norme legislative in materia di tratturi di cui ai RRDD 30/ 12/ 1923 n. 3244, 29/ 12/ 1927 n. 2801, 16/ 7/ 1936 n. 1706, nonche le relative modificazioni e integrazioni.] 



(15) Articolo abrogato dalla l.r. 5/85, art. 7, lett. b).
(16) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


TITOLO 2

(Norme relative ai beni della soppressa Opera  Nazionale per i Combattenti)  (17) 




(17) Vedi il comma 2 dell’art.18 della l. r. 20/99 che  così dispone:

2. Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 1985,  n. 5, incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.”



Art. 10

(Esercizio delle funzioni amministrative)(18) 


[1. Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferite alla Regione ai sensi del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalita stabilite nella presente legge.]



(18) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 11

(Personale proveniente dall Opera)(19) 


[1. Ai sensi e per gli effetti del DPR 24/ 7/77, n. 616 e della legge 21- 10- 78, n. 641, il personale dell Opera Nazionale per i Combattenti attribuito alla Regione Puglia per effetto del DPR 31- 3- 79, e assegnato all Ispettorato Provinciale dell agricoltura di Foggia, con il trattamento economico e la posizione giuridica attuale, e di esso la Giunta regionale si avvale per procedere alla definitiva destinazione dei beni di cui al presente titolo.

2. La definitiva destinazione e inquadramento di detto personale avverra ai sensi della normativa regionale vigente.]



(19) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 12

(Adozione degli elenchi dei beni dell Opera)(20) 


[1. Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21/ 10/ 1978 n. 641 la Giunta regionale sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere della Commissione consiliare competente per l agricoltura e foreste, adotta:

a)       l elenco dei beni da conservare perche destinati ad uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

b)      l elenco dei beni da destinare all attuazione di iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa agricola mediante la formazione di aziende pilota e/ o dimostrative. Detti beni sono amministrati dalla Regione;

c)       l elenco dei beni di cui autorizzare l alienazione onerosa, perche ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alle precedenti lettere a) e b).]



(20) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 13

(Ordine di priorita nella alienazione onerosa dei beni dell Opera)(21) (22) 


[I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorità:

1) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle borgate:

a) possessori attuali del bene richiesto purché il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati prima del 9 giugno 1980: sono considerati possessori attuali anche i soggetti di cui ai numeri 1) 2) 3) del precedente art. 4;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

c) proprietari di fondi confinanti, purché si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136 e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e alla legge 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;

d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa regionale di attuazione;

2) fabbricati delle borgate:

a) possessori attuali delle unità immobiliari richieste che abbiano nelle borgate la loro residenza principale, purché il possesso trovi fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9 giugno 1980. Il numero e la consistenza delle unità trasferibili a tali possessori nel caso di abitazioni non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a magazzini, le necessità di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;

c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle borgate prima del 9 giugno 1980.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire ]. (23) 



(21) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)
(22) Articolo già modificato  dall’art. 9 della l.r. 5/85, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 29/2003, art. 7
(23) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, l.r. 30 giugno 1999, n. 20, le disposizioni del presente articolo, così sostituito dal primo comma dell'art. 9, l.r. 15 febbraio 1985, n. 5, cessano di avere effetto. 


TITOLO 3

(Norme comuni)





Art. 14

(Pubblicita degli elenchi)(24) (25) 


[Gli elenchi di cui ai precedenti art. 4 e 12 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissi all albo dei Comuni territorialmente interessati.

Della pubblicazione ed affissione il Sindaco da notizia con pubblico manifesto nel quale risulti esplicitamente menzionata la facolta, da parte di chiunque, di presentare domanda di acquisto secondo le modalita stabilite nella presente legge.]



(24) Articolo abrogato dalla l.r. 29/2003, art. 7
(25) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 15

(Commissione regionale di valutazione)(26) (27) 


[ La vendita dei terreni tratturali [e dei beni dellOpera Nazionale per i Combattenti ] (29)  è fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita Commissione provinciale nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:

a)       dallAssessore al Patrimonio o dal Coordinatore del Settore Demanio e Patrimonio, che la presiede;

b)      da un dipendente tecnico dellUfficio di Foggia del suddetto Settore, con le funzioni di segretario;

c)       da un dipendente tecnico dellIspettorato Provinciale dellAgricoltura territorialmente competente;

d)      da un dipendente tecnico dellUfficio Tecnico Erariale territorialmente competente;

e)       da un dipendente tecnico del Comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza.

[ Nel caso che i beni da alienare siano stati migliorati dai soggetti di cui allart. 4 della presente legge o dai loro danti causa, il prezzo di stima è stabilito con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non migliorato.]  ((30) )

[ Intervenuta laccettazione del prezzo di stima, la Giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva a intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.] 

Esaurite le procedure previste dal precedente art. 9, intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto - esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima viene stabilito da una commissione regionale di 2° grado.

La Commissione regionale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è composta:

1)      dal Presidente della Giunta o dallAssessore al patrimonio, se delegato, che la presiede;

2)      dal Dirigente superiore dellUfficio tecnico Erariale di Bari;

3)      dallIngegnere capo dellUfficio tecnico della Amministrazione Provinciale territorialmente competente;

4)      dal Coordinatore dellAssessorato regionale allagricoltura;

5)      dal Coordinatore del Settore Demanio;

6)      da un Funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni di Segretario.

La stima stabilita dalla Commissione regionale è inappellabile.

In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto al prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta regionale procede allalienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al R.D. 23.5.24, n. 827.

Dellavvenuta vendita è data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo è quello ivi stabilito.(28) ]



(26) Articolo già sostituito dalla l.r. 5/85, art. 10, è stato così integrato dall'articolo unico della l.r. 17/94.
(27) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)
(28) Vedi anche l'art.27, comma 2 della l.r. 9/2000
(29) Parole soppresse dalla l.r. 5/2010, art. 2, c.2
(30) Comma abrogato dalla l.r. 29/2003, art. 7


Art. 16

(Concessione di contributi regionali)(31) (32) 


[In favore dei richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 6, nonche di quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 13, la Regione autorizza la contrazione di mutui fino a trenta anni di cui all art. 2 della legge 1/ 7/ 1977 n. 403. I mutui sono erogati nel rispetto degli ordini di priorita e delle preferenze di cui alla presente legge.

La Regione puo concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi del precedente comma fino alla misura stabilita dall art. 18 della legge statale 9/ 5/ 1975 n. 153 e dalla lettera a) dell art. 10 della legge statale 10/ 5/ 1976 n. 352.

Qualora i richiedenti siano le cooperative di cui alla lettera c) dell art. 6 e b) dell art. 13, e rispettando le preferenze ivi stabilite, la Regione puo concedere, in alternativa alla agevolazione creditizia di cui al precedente comma, un contributo in capitale pari all 80%  della spesa riconosciuta ammissibile.

Le agevolazioni creditizie e contributive di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle concesse ai sensi di altre leggi dello Stato o della Regione, ad eccezione del contributo di avviamento di cui alla lettera a) dell art. 2 della legge regionale 24/ 7/ 1978, n. 34.]



(31) Articolo abrogato dalla l.r. 5/85art. 11
(32) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 17

(Delega agli Ispettorati provinciali all agricoltura)(33) (34) 


[I responsabili degli Ispettorati provinciali all agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi di cui al precedente art. 16, previo parere dei Comitati Consultivi territorialmente competenti di cui allo art. 11 della legge regionale 3/ 3/ 1978 n. 15.]  


(33) Articolo abrogato dalla l.r. 5/85, art. 11
(34) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Art. 18

(Norme finanziarie)(35) 


[Per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive di cui alla presente legge e autorizzata una spesa globale nel triennio 1980- 1982 pari a lire 0,200 miliardi quale limite di impegno per le agevolazioni creditizie di cui al secondo comma dell art. 16 e a lire 0,800 miliardi per le agevolazioni contributive di cui al terzo comma del medesimo art. 16. 

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l esercizio 1980 e pari, rispettivamente, a 50 e 150 milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All onere di cui al primo comma si fa fronte:

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell art. 9 della legge 16/ 5/ 1970 n. 281;

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 1/ 7/ 1977 n. 403;

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell art. 7 della legge 2/ 5/ 1976 n. 183.

La Giunta regionale puo assumere obbligazioni nell ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio purche i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio sono reiscritte nel bilancio di previsione dell esercizio successivo per le medesime finalita.

Al bilancio di previsione della Regione per l anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

- in diminuzione (parte spesa):

cap. 16206....................................... 200 milioni

- in aumento (parte spesa):

cni Agevolazioni per l acquisto dei terreni tratturali e dei beni della soppressa Opera  Nazionale per i Combattenti ......... 200 milioni]



(35) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013art. 27, c, 1, lett. a)


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.