Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 75 Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2 - 4 gennaio 1979.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [Con la presente legge la
Regione Puglia finanzia un programma straordinario di interventi tendente a
favorire la rapida ripresa produttiva ed occupazionale delle aziende agricole
ubicate in zone, delimitate dalla Giunta regionale ai sensi dell art. 3 della
legge regionale 11/ 4/ 1979 n. 19, in cui sia stato necessario procedere ad un
diffuso svellimento di coltivazioni legnose in seguito ai danni provocati dalle
gelate del 2/ 3/ 4 gennaio 1979.]
Art. 2(Tipologia degli interventi e
degli incentivi)(3) [Le finalita del programma sono
perseguite attraverso misure per:
a) agevolare il reimpianto
delle coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate;
b) integrare i redditi degli
operatori agricoli danneggiati negli anni immediatamente successivi al
reimpianto;
c) favorire ed orientare le
riconversioni produttive in maniera che esse siano coerenti con gli obiettivi
della programmazione regionale e zonale.
Per l attuazione delle
suddette misure, ai soggetti di cui all art. 3 che ne facciano apposita domanda
entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge, possono essere
concessi i seguenti incentivi:
a) per il reimpianto delle
coltivazioni legnose: contributi complementari rispetto a quelli previsti dalla
legge statale 25/ 5/ 1970 n. 364, così come modificata dalla legge regionale 11/
4/ 1979, n. 19, tali da portare la misura complessiva dell incentivazione al
100% della spesa ritenute ammissibile;
b) per integrare i redditi
degli operatori agricoli: contributi annuali, nella misura massima di 700.000
lire ad ettaro da corrispondere graduandoli in relazione al tipo e all entita
dell impianto, in aggiunta ai contributi di cui alla lettera a), per la durata
di 5 anni in caso di reimpianto di olivi e di 2 anni in caso di reimpianto di
altre piante legnose;
c) per favorire e orientare le
riconversioni: contributi fino a un massimo dell 80% della spesa ritenuta
ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da
quelle divelte. Dette specie saranno individuate entro due mesi dalla entrata in
vigore della presente legge dalla Giunta regionale su parere conforme della
Commissione consiliare competente, in coerenza con le convocazioni delle zone e
con le strutture per la trasformazione e la commercializzazione esistenti o in
via di realizzazione. d) per accelerare la ripresa produttiva delle superfici olivicole danneggiate e per
favorire la loro ristrutturazione; contributi fino ad un massimo dell 80% della
spesa ritenuta ammissibile per rinnovare gli olivi mediante tagli nel tronco o
nella ceppaia e per razionalizzare la loro densita attraverso l impianto di
altri olivi.(4)
Gli incentivi di cui alle
lettere b) e c) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per
azienda; la loro cumulabilita con quelli concessi ai sensi di altre leggi o da
parte di altri Enti pubblici e consentita nei limiti previsti dal presente
articolo.
Gli incentivi di cui al
presente articolo possono essere concessi anche per opere gia eseguite, purche
occasionate dai danni provocati dalle gelate del 2/ 3/ 4 gennaio 1979, e possono
essere erogati in piu soluzioni sulla base dello stato di avanzamento delle
opere.]
Art. 3(Soggetti
beneficiari)(5) [Gli incentivi di cui alla
presente legge possono essere concessi a tutti gli operatori agricoli
proprietari dei terreni aventi diritto al ripristino o alla riconversione
nonche agli altri conduttori agricoli autorizzati ad operare dai legittimi
proprietari o da situazioni previste dalle vigenti disposizioni, con precedenza
per i coltivatori diretti, per i manuali lavoratori della terra e per i titolari
di piccole aziende agrarie, singoli o associati.]
Art. 4(Adozione del
programma)(6) [Il programma di
interventi di cui alla presente legge e predisposto dall Assessorato regionale
all agricoltura, sulla base delle domande pervenute nei termini di cui all
art. 2 e istruite ai sensi dell art. 5, ed e adottato dalla Giunta regionale
su parere conforme della Commissione consiliare competente.]
Art. 5(Esercizio delle funzioni
amministrative)(7) [Le funzioni amministrative
relative alla ricezione delle domande, loro istruttoria, concessione,
liquidazione e pagamento degli incentivi, nonche quelle relative al diniego
degli stessi e ai controlli, sono delegate ai responsabili degli uffici
provinciali dell agricoltura della Regione territorialmente competenti, nei
limiti delle assegnazioni disposte a loro favore.
Avverso le decisioni dei
responsabili degli uffici provinciali dell agricoltura e ammesso ricorso al
Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione.]
Art. 6(Autorizzazione della spesa e
assegnazione delle somme)(8) [Per l attuazione del programma
e autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire nel biennio 1980- 81.
La quota a carico del bilancio
di previsione della Regione per l anno 1980 e pari a 798 milioni di lire. La
restante quota sara iscritta in sede di approvazione del bilancio regionale di
previsione per l anno 1981.
Per i fini di cui al 2 comma,
nel bilancio regionale di previsione per l anno 1980 sono introdotte le
seguenti variazioni:
Parte II
-Spesa
Variazione in aumento
Cap. 04714( cni):
Contributi in c /capitale per la ripresa
di imprese colpite dalle gelate del gennaio 1979 competenza L.
798.000.000, cassa L. 798.000.000
Variazione in
diminuzione
Cap. 16206:
Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo competenza L.
798.000.000, cassa L. 798.000.000
Le assegnazioni a favore dei
responsabili degli Uffici Provinciali all Agricoltura della Regione sono
disposte in un unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dello Assessore regionale all Agricoltura, in base a documentata
richiesta e in ogni caso dopo l adozione di cui all art. 4.
La Giunta regionale, in caso di
mancata utilizzazione delle somme, su proposta dell Assessore regionale all
agricoltura, puo disporre variazioni nell assegnazione delle somme stesse.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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