Legge Regionale 17 luglio 1981, n. 42
Indennita' sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell' INADEL.(1)
Art. 1(2)
[La Regione assicura ai propri
dipendenti o ai loro eredi la corresponsione di un indennita di fine rapporto
di lavoro nella misura determinata dall art. 4 della legge 8- 3- 1968, n 152 e
sue successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto di impiego
avvenuta per qualsiasi causa non vi sia diritto per il dipendente, secondo la
legislazione relativa all INADEL, di percepire l indennita premio di fine
servizio o altra indennita di questa sostitutiva.]