Legge Regionale 12 agosto 1981, n. 45 Norme per il conferimento di consulenze.(1) (2)
Art. 1La consulenza è lo strumento di cui
la Regione
Puglia si avvale: a) per lespletamento di studi,
ricerche e progettazioni; b) per lassistenza degli organi
regionali ad attività legislativa, di pianificazione e ad attività
tecnologicamente specializzate. Le consulenze possono essere conferite
a: - Università; - altri Enti o Istituti Scientifici di
natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici; - organismi specializzati, esperti o
professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale da
incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e
complessità dei problemi oggetto della consulenza.
La Regione ricorre alla consulenza ove
non possa provvedere con personale già in servizio.
Art. 2Le consulenze hanno
durata massima di un esercizio finanziario .(3)
È fatto divieto del
cumulo di più incarichi nel medesimo esercizio finanziario.
Lespletamento
dellopera di consulenza non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro
subordinato.
Art. 3Laffidamento di
consulenza riguardante lattività dei Consiglio regionale viene deliberato
dallUfficio di Presidenza, quello concernente le attività della Giunta
regionale viene deliberata da questa. Le deliberazioni devono
determinare loggetto, le condizioni, la durata e le modalità per lespletamento
delle consulenze ed il relativo compenso da corrispondere dopo la consegna del
lavoro eseguito. Per le consulenze conferite a termini della lettera b), art. 1,
il compenso è corrisposto secondo la periodicità fissata dalle deliberazioni di
incarico . (4)
La Giunta regionale affida le
consulenze di sua competenza in base ad uno schema di convenzione tipo da essa
approvato, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 4Ai componenti esterni per la
partecipazione a Commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi
regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato
nella misura di lire 30.000.
Il gettone di cui al precedente comma
non spetta ai componenti di Commissioni per i quali è stata, con altre leggi
regionali, stabilita la indennità.
Ai componenti delle Commissioni che
risiedono fuori dalla sede di lavoro della Commissione, compete altresì il
rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle
vigenti norme regionali in materia.
Ai fini dellapplicazione del comma
precedente i componenti delle Commissioni estranei allAmministrazione regionale
sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e
funzionale.
Art. 5La Giunta regionale, con apposita
deliberazione, determina il compenso a favore dei membri del Comitato tecnico
scientifico, previsti dalla L.R.
del 25 luglio 1979, n. 44 e del Coordinatore del settore
programmazione, se esperto esterno.
Il compenso è determinato sulla base
delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dellincarico oppure
può essere fissato in misura globale da determinarsi in relazione allimportanza
ed alla qualità dellincarico.
Il compenso in favore dei componenti
del Comitato tecnico scientifico decorre dal 1° gennaio 1981.
Art. 6È abrogata ogni norma di legge
regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.
Art. 7Gli oneri rivenienti dallapplicazione
della presente legge trovano copertura per il 1981 sul cap. 00136 del bilancio
di previsione relativo allesercizio 1981, la cui determinazione viene
modificata, con la presente legge, come segue: «Spese per consulenze e per
gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio», nonché
sul cap. 6 del bilancio del Consiglio regionale per le consulenze deliberate
dallufficio di presidenza. Per gli esercizi successivi gli oneri
troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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