Anno 1994
Numero 37
Data 30/12/1994
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 dicembre 1994, n. 146.
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Legge Regionale 30 dicembre 1994, n. 37

Seconda variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994.



Art. 1

Finalità.


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio finanziario 1994, approvato con legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui allallegato B della presente legge. 




Art. 2

Adeguamento dello stato di previsione dellentrata e della spesa.


1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente articolo 1, lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio dellesercizio finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.693.660.853.157 in termini di competenza ed in lire 35.606.039.350.034 in termini di cassa per lentrata e per luscita. 


Art. 3

Modifiche ed integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa.


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al bilancio per lesercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui allallegato «A» della presente legge.


Art. 4

Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45Norme per il conferimento di consulenze. Modifiche.


1. Al comma 1 dellart. 2 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, dopo la parola finanziaria sono abrogate le parole e non possono essere rinnovate per più di due volte. 

2. Il comma 2 dell art. 3 della legge regionale n. 45 del 1981 e integrato come segue: Per le consulenze conferite a termini della lettera b), art. 1, il compenso e corrisposto secondo la periodicita fissata dalle deliberazioni di incarico.




Art. 5

Modifiche allart. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie.(1) 


[1. I commi 3 e 4 dell art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 sono abrogati e sostituiti con i seguenti commi:

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le associazioni che abbiano fruito di contributi nell anno precedente presentano al competente Assessorato al lavoro ed emigrazione una dettagliata relazione sulla utilizzazione delle assegnazioni regionali.

4. La mancata o carente presentazione della relazione comporta l automatica esclusione dell associazione dalla assegnazione di ulteriore contributo .]



(1) La l.r. 65/79 è stata abrogata dalla l.r. 23/2000, art. 14


Art. 6

Art. 31 legge regionale n. 21 del 1994 Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994-1996. Modifiche.


1. Al comma 2 dellart. 31 della legge regionale n. 21 del 1994 sono abrogate le parole ad eccezione degli artt. 14, 22, 24, 25, 28, 44, 47, 52, 54, 55 e 56, che saranno oggetto di successivi accordi in sede di contrattazione integrativa regionale.

2. Al comma 4 dellart. 31 della legge regionale n. 21 del 1994 il numero «180» è sostituito dal numero 179. 




Art. 7

(Integrazioni all art. 37 della legge regionale n. 21 del 1994)


1. All art. 37 della legge regionale n. 21 del 1994 dopo il comma 1 e inserito il seguente comma 1 bis:

1 bis. Dalla data di cui al comma 1 decorre l iscrizione all INPDAP - Gestione autonoma ex INADEL ai fini del trattamento di fine servizio .




Art. 8

Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15. Modifiche ed integrazioni.


1. Lart. 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, dopo la parola per territorio, è così integrato:

ovvero, in caso di indisponibilità di quello interessato, ad altro consorzio.

2. Al terzo rigo del comma 2 dellart. 5 della legge regionale n. 15 del 1994 le parole in ciascuno sono sostituite dalle parole in uno. 




Art. 9

Art.11  legge regionale 5 settembre 1994, n. 32.


1. Per il pagamento delle annualità già maturate a favore del Comune di Tricase, relative al decreto dellAssessore alledilizia residenziale pubblica 28 febbraio 1989, n. 152, decreto 28 febbraio 1989, n. 153 e decreto 31 maggio 1990, n. 99 emessi in attuazione dellart.4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3, è stanziata la somma di L. 1.500.000.000 sul cap. 0491029 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1994.

2. Per i decreti assessorili relativi alle ulteriori annualità si procede a termini dellart. 11 della legge regionale n. 32 del 1994




Art. 10

Art. 30 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche.


1. Al comma 1 dellart. 30 della legge regionale n. 21 del 1994, le parole relative allacquisto di beni di facile consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a spese generali limitatamente a:

- quelle obbligatorie per la formalizzazione degli atti di costituzione;

- canoni di locazione;

- postali, telefoniche, telegrafiche ed elettriche, vengono sostituite dalle seguenti:

«tutte intere relative alle spese rendicontate, ad esclusione di quelle per lacquisto di beni immobili.

2. Il comma 2 dellart. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 si intende nel senso che gli organismi beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9 ed in deroga alla medesima normativa, possono rendicontare anche in unica soluzione e per periodi non direttamente rispondenti a quelli progettuali.

3. Il termine di cui al comma 2 dellart. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 si intende prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 2 dellart. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 non si applica agli organismi che, autorizzati dalla Regione, completino il progetto successivamente al termine indicato al precedente comma. 




Art. 11

Modificazioni dellart. 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15.


1. Le parole e quello del soppresso ente «Gioventù Italiana sito in Gallipoli (Le) trasferito alla Regione ai sensi dellart. 2, commi 2 e 3, della legge 18 novembre 1975, n. 764» del primo periodo, linciso secondo le norme previste dallart. 8 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 e successive modificazioni del penultimo periodo e lultimo periodo del comma 3 dellart. 16 legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 sono abrogati. (2) 

2. Con decorrenza 1° gennaio 1995 è attribuito in proprietà ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare, individuato, a norma del comma 3 dellart. 16 della legge regionale n. 15 del 1992, dalla Giunta regionale con Delib. 18 maggio 1993, n. 1217 ed agli stessi e comandato il personale dipendente di ruolo in servizio presso le strutture assistenziali alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 15 del 1992.

3. A decorrere dalla data del comando la Regione assicura ai Comuni di Bari, San Vito dei Normanni e Castellaneta il finanziamento della spesa effettiva del personale comandato a norma del comma 3 dellart. 16 della legge regionale n. 15 del 1992 in costanza di servizio presso le rispettive strutture assistenziali, nonché, limitatamente al primo biennio, la corresponsione di un contributo almeno pari allimporto dei piani finanziari accreditati per lanno 1990 in favore dei competenti funzionari delegati.

4. [Entro il 30 giugno 1995 la Regione provvede ad adeguare le strutture assistenziali, di cui al precedente comma 2, alle norme di sicurezza e prevenzione stabilite da leggi statali].(3) 

5. Il bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1995 si farà carico degli oneri derivanti dallapplicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi. 



(2) Vedi anche la l.r. 19/2003, art. 16
(3) Comma abrogato dall'art. 29, comma 1, l.r. 12 aprile 2000, n. 9


Art. 12

Misure urgenti nel settore trasporti.


1. I proventi ed il saldo finanziario attivo netto dichiarati della gestione commissariale di liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti sono acquisiti allentrata del bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 2055311 avente ad oggetto «Proventi e saldo finanziario attivo netto della gestione commissariale di liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti».

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lesercizio finanziario 1994 è istituito il cap. n. 0551030 avente ad oggetto Potenziamento e/o rinnovo del materiale rotabile in esercizio presso aziende pubbliche affidatarie di autoservizi extraurbani: investimento di proventi e/o del saldo finanziario attivo della gestione commissariale del disciolto E.R.P.T..

3. Nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:


Entrata

 

- cap. 2055311

 

Competenza

+ L. 13.500.000.000

Cassa

+ L. 13.500.000.000

Spesa

 

- cap. 0551030

 

Competenza

+ L. 13.500.000.000

Cassa

+ L. 13.500.000.000


4. La disponibilità finanziaria del capitolato di spesa n. 0551030 di cui al precedente comma 3 è vincolata allacquisto, da parte delle aziende pubbliche affidatarie di servizi pubblici di trasporto locale, di autobus interurbani nelle quantità stabilite dalla Giunta regionale con i programmi di ripartizione dei contributi per investimenti relativi agli anni 1989 e 1990. Ai sensi dellart. 1411 del Codice Civile e con losservanza delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, i contratti di acquisto degli autobus sono stipulati dalle predette aziende a favore della Regione Puglia, che provvede ai pagamenti dei prezzi convenuti direttamente ai fornitori sulla base di apposite procedure speciali allincasso conferite dalle aziende acquirenti. I predetti autobus sono ceduti in locazione alle aziende affidatarie alle condizioni stabilite dal comma 2 dellart. 15 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13. 




Art. 13

Art. 38 legge regionale n. 21 del 1994. Modifica.(4) 


[1. La legge di approvazione del bilancio può altresì autorizzare la Giunta regionale a provvedere, con proprie deliberazioni, alla reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dellesercizio di mantenimento dei residui di stanziamento connessi a fondi statali o comunitari con vincolo di destinazione mediante lattivazione di appositi fondi alla competenza del nuovo esercizio anche in pendenza dellapprovazione della relativa legge di bilancio.

2. Analoga reiscrizione può essere autorizzata per le economie individuate dalle leggi di approvazione dei rendiconti generali.

3. Alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di spesa interessati, mediante prelevamento delle somme, occorrenti dai fondi di cui sopra con deliberazione della stessa giunta regionale.

4. Eventuali economie che si verificassero nel corso dellesercizio per effetto di riduzioni di residui passivi connessi a spese finanziate con fondi comunitari a destinazione vincolata possono esser contestualmente reiscritte con le procedure di cui al comma precedente, anche alla competenza dellesercizio in cui si sono prodotte .  (5) 



(4)  Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, n. 18), l.r. 16 novembre 2001, n. 28,
(5) Articolo così sostituito dall'art. 46, comma 2, l.r. 3 giugno 1996, n. 6. In precedenza il presente articolo aggiungeva un periodo all'art. 38, lr. 17 giugno 1994, n. 21, integrativo del primo comma dell'art. 43, l.r. 30 maggio 1977, n. 17.


Art. 14


1. [Sul cap. 0961015 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1994, nei limiti dello stanziamento ed in deroga allart. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, gravano gli oneri non finanziati dalla CEE e dallo Stato relativi alle attività formative destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in Istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dellAutorità giudiziaria, minori ad alto rischio] (6) (7) 

2. [Eventuali altri oneri derivanti per il primo semestre 1994 e per le attività formative relative al piano di formazione professionale 1994/1995 dallapplicazione del vigente C.C.N.L., preventivamente determinati saranno assunti a carico del bilancio regionale per lesercizio finanziario 1995].(8) 

3. Il personale inserito nellalbo e nellelenco di cui allart. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 potrà anche essere utilizzato, in attività di docenza ed amministrativa, presso gli enti a convenzione particolare di cui al penultimo comma dellart. 5 della legge regionale n. 54 del 1978. 



(6) Le disposizioni di cui al presente comma sono estese alle attività formative del 1995 ai sensi del quarto comma dell'art. 3, l.r. 19 aprile 1995, n. 20
(7) Comma abrogato dall'art. 36, l.r. 7 agosto 2002, n. 15
(8) Comma abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15


Art. 15

Art. 35 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche.


1. Al comma 1 dellart. 35 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo la parola famiglia, sono inserite le seguenti: che assume in affido minori in stato di abbandono e di disagio psico-sociale. 

2. I commi 2, 3 e 4 dell art. 35 della legge regionale n. 21 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:

La Giunta regionale, con propria deliberazione, impegna le somme mediante riparto ai Comuni. La richiesta e accompagnata da una relazione che attesti l entita del fenomeno dei minori in abbandono, l attivita gia svolta a favore della famiglia e i programmi dell Amministrazione comunale per favorire l inserimento dei minori nei nuclei familiari.

I Comuni, per gli interventi previsti al precedente comma 1, successivamente all adozione della deliberazione della Giunta regionale, anche d intesa con i giudici minorili, provvedono alla programmazione degli stessi, con interventi anche di natura economica, mediante regolamento attuativo che disciplini gli interventi in favore delle famiglie .

Allegati omissis