Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 48
Agevolazioni tariffarie agli studenti pendolari.(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 14/89, art. 1. L’art. 2 della presente legge disponeva l’abrogazione della l.r. 18/75 Art. 1Il prezzo degli abbonamenti
rilasciati agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado viene
stabilito nell importo pari al 60% del prezzo degli abbonamenti vigenti in
forza delle norme regionali in atto. La Giunta regionale, con proprio atto,
stabilira le condizioni e le modalita che le Aziende concessionarie dovranno
osservare per l attuazione di quanto stabilito al precedente comma.