Legge Regionale 4 ottobre 1989, n. 14
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 3 luglio 1989 «Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa».(1)
Art. 11. Con effetto dal 1 gennaio 1990, sono abrogate
le disposizioni contenute nellart. 40
della L.R.
23 giugno 1980, n. 79, nellart. 1
della L.R.
31 agosto 1981, n. 48, nellart. 19 della L.R.
19 marzo 1982, n. 13 e nellart. 2 della L.R.
6 settembre 1984, n. 43.
2. Ai rimborsi delle minori entrate che
risultano per le aziende interessate dal 1° gennaio 1989 sino alla data di
entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni abrogate
dal comma precedente si provvede con apposito stanziamento su capitolo di nuova
istituzione.
3. Per l anno 1990, in deroga
a quanto previsto dalla LR 19/ 3/ 1982, n. 13, la Regione interviene
finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale
mediante contributi di esercizio in
misura complessiva non superiore alla quota assegnata dallo Stato in ciascun
anno a carico del Fondo Nazionale Trasporti di cui all art. 9 della legge 10
aprile 1981, n. 151.(2)
4. la Giunta procede alla
individuazione ed alla esclusione dall intervento contributivo dei servizi con
scarsa frequentazione e di quelli concorrenziali di servizi sovvenzionati.
(3)
5. Sono sospese, per l anno
1990, le disposizioni della LR 19/ 3/ 1982, n. 13 incompatibili con il rispetto
del limite di spesa di cui al terzo comma del presente
articolo.(4)
6. Nelle more della
determinazione dei contributi di cui al quarto comma del presente articolo, la
Giunta regionale puo erogare acconti utilizzando il 90% dello stanziamento di
bilancio per i contributi di esercizio. Lo stanziamento residuato alla chiusura
dell esercizio e riutilizzato nell esercizio successivo con iscrizione in
apposito capitolo di bilancio. (5)