Legge Regionale 4 dicembre 1981, n. 60 Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.(1)
Art. 1(Scopo della
legge)(2) [La Regione, in attuazione
dei principi stabiliti nell art. 5 dello Statuto, concede contributi ai Comuni
per la elaborazione e/ o revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della
rete di vendita di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 19 maggio 1976, n.
398, nonche del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge 14- 10- 74, n.
524.]
Art. 2(Destinatari dei
contributi)(3) [I contributi di cui al
precedente articolo sono concessi ai Comuni singoli o associati.]
Art. 3(Requisiti dei
piani)(4) [Il piano di sviluppo e di
adeguamento della rete di vendita deve rispecchiare le finalita previste dalle
leggi 11- 6- 1971, n. 426, 19- 5- 1976, n. 398 e 14- 10- 1974, n. 524]
Art. 4(Misura del
contributo)(5) [Il contributo, nel limite dello
stanziamento di cui al successivo articolo 9, non puo superare la misura del
60% delle spese sopportate da ciascun Comune e comunque non puo essere
superiore all importo di L. 500 (cinquecento) per abitante. (6)
La popolazione del Comune e
quella risultante dall ultimo censimento generale della popolazione.
Per i Comuni associati la
misura del contributo di cui al primo comma e maggiorata del 25%.]
Art. 5(Comuni in possesso del
piano)(7) [I Comuni, che hanno gia
approvato il piano di cui alla legge n. 426 dell 11- 6- 1971, per essere
ammessi a contributo, devono integrarlo del piano relativo al commercio
ambulante previsto dalla legge n. 398 del 19- 5- 1976 e provvedere alla
redazione del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge n. 524 del 14- 10-
1974.
I Comuni in possesso del piano,
che per la elaborazione non si sono avvalsi di incarichi esterni, possono
comprendere, ai fini della documentazione di spesa, le somme eventualmente
pagate per la rilevazione statistica, quelle per lavoro straordinario, premi o
gettori corrisposti ai dipendenti che hanno collaborato alla redazione del
piano.]
Art. 6(Concessione del
contributo)(8) [La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata dal Comune al Presidente della Giunta regionale entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia di deliberazione esecutiva con la quale : (9) - viene deciso di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita; - viene affidato leventuale incarico tecnico e ne vengono disciplinate le modalità di espletamento; - viene approvato il preventivo di spesa; - viene impegnata la relativa somma sullapposito capitolo di bilancio. Qualora alla elaborazione del piano provvedono Comuni associati, entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge devono deliberare e comunicare al Presidente della Giunta regionale la volontà di associarsi; in tal caso, la domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia delle deliberazioni esecutive di tutti i comuni associati con le quali : (10) - viene decisa la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento delle reti di vendita; - viene affidato leventuale incarico tecnico e ne vengono disciplinate le modalità di espletamento; - viene approvato il preventivo di spesa; - viene impegnata la relativa somma sugli appositi capitoli di bilancio. Il contributo è concesso con delibera della Giunta regionale] (11).
(10) I termini di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore dellaL.R. 24 maggio 1985, n. 46, come disposto dal secondo comma dell'art. 2 della stessa legge. Vedi, anche, il terzo comma dello stesso art. 2. (8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.(9) Il termine per la presentazione delle domande di cui al presente comma è fissato in dodici mesi dal primo comma dell'art. 2, L.R. 24 maggio 1985,n . 46, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 7(Erogazione del
contributo)(11) [Per ottenere l erogazione del
contributo i Comuni indicati all art. 2 devono trasmettere all Assessorato
regionale alla Industria, Commercio e Artigianato copia dei piani approvati a
norma dell art. 20 della legge 11- 6- 1971, n. 426 e successive modifiche ed
integrazioni, nonche copie delle delibere di liquidazione delle spese, entro il
termine perentorio di due anni dalla data di presentazione della domanda di cui
al precedente art. 6.(12)
L erogazione del contributo e
disposta con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della
Commissione regionale di cui all art. 17 della legge 11- 6- 1971, n.
426.]
Art. 8(Poteri
sostitutivi)(13) [Qualora entro i termini
previsti dal precedente art. 6 i Comuni interessati non abbiano deliberato di
procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di
vendita, il Presidente della Giunta regionale esercitera il potere sostitutivo
previsto dall art. 21 della legge 11- 6- 1971, n. 426.]
Art. 9(Disposizioni
finanziarie)(14) [Nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1981 e istituito il
seguente capitolo di spesa:
- Cap. 08102 con la
denominazione concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione
dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita L.
400.000.000
Al bilancio dell esercizio
finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
Al bilancio dell esercizio
finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In
aumento
Cap. 08102 - 2 Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e
di adeguamento della rete di vendita L. 400.000.000
In
diminuzione
Cap. 16204 - 2 Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione -
Contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento
della rete di vendita L. 400.000.000
Per gli anni successivi l
onere finanziario sara definito con la relativa legge di bilancio.]
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