Legge Regionale 3 febbraio 1982, n. 11 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977 n. 2 - Disciplina dei servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti e Appalti ».(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 2/77. Art. 1La LR 25- 1- 1977, n. 2,
disciplinante i servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti, Appalti, e modificata ed integrata dagli
articoli seguenti.
Art. 2Il III comma dell art. 4 e
così modificato:
All ordinazione delle
spese provvede l Assessorato all Economato con
ordinativi:
- a firma del Coordinatore
dell Ufficio, vistato dal Coordinatore del Settore e dall Assessore, fino a L.
1.000.000;
- a firma del Coordinatore del
Settore e col visto dell Assessore, fino a L. 2.000.000.
Per le spese eccedenti i limiti
predetti si provvede nei termini indicati nel successivo art. 25
.
Art. 3Il II comma dell art. 6 e
così modificato:
Per le forniture di
particolare importanza e/ o di speciale carattere tecnico - merceologico e ove
sia richiesta da particolare necessita, l Assessore al ramo puo affidare il
collaudo, nei limiti di spesa e con le procedure previste dalla presente legge, agli Istituti universitari ovvero ai
Laboratori Chimici provinciali o ancora, ove cio non sia possibile, a liberi
professionisti .
Art. 4Il III comma dell art. 12 e
sostituito dai seguenti:
Con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente,
possono essere costituiti presso gli Uffici centrali e presso gli Uffici
periferici, con sede in Bari, le Sezioni Economato e Cassa
Sono preposti dipendenti responsabili di livello funzionale non inferiore al VI,
i quali sono nominati Economi - Cassieri .
Per gli uffici aventi sede
negli stessi capoluoghi di Provincia, possono essere istituite altresì unita
operative denominate Sezioni Economato e Cassa provinciali della
Regione Puglia ed i cui responsabili assumono la qualifica di Economi -
Cassieri provinciali .
Dopo il IV comma dello stesso
art. 12 sono inseriti i seguenti commi:
Ugualmente, con
Decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un
Cassiere centrale supplente e di un Economo -
Cassiere provinciale supplente che sostituiranno i titolari in caso di
loro assenza o impedimento.
La nomina sia dei titolari che
dei supplenti avverra su proposta dell Assessore al ramo
.
Art. 5Dopo l art. 12 e inserito il
seguente art. 12/ bis:
Le Sezioni Economato e
Cassa dipendono funzionalmente dal Settore Provveditorato Economato Contratti e
Appalti.
Ai Servizi Economato e Cassa
provinciali l Assessorato puo affidare di volta in volta funzioni istruttorie
di pratiche in materia di competenza degli Uffici del
Settore.
Art. 6FONDO CASSA PER IL CASSIERE
CENTRALE L art. 13 e soppresso e
sostituito dal seguente:
All inizio di ogni
trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l
importo, viene assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di
bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere Centrale per
provvedere al pagamento:
a) delle spese per la
manutenzione e l esercizio degli automezzi, delle relative tasse di
circolazione, nonche della tassa di rinnovo delle patenti di guida dei
conducenti;
b) delle spese di acquisto,
manutenzione, trasporto e riparazioni di mobili, arredi, quadri, macchine e
locali d ufficio;
c) delle spese postali e
telegrafiche, di carta e valori bollati, di vincoli ferroviari e trasporto di
materiale, di abbonamento a giornali e riviste, di acquisto dei libri e
pubblicazioni;
d) delle altre spese per
servizi di fornitura varie attinenti al funzionamento degli Uffici della Giunta
regionale e dei servizi da essi dipendenti, ordinate dall Ufficio
Provveditorato Economato a norma del precedente art. 2;
e) delle spese di
rappresentanza della Giunta regionale;
f) delle indennita di rimborso
spese e di viaggio per missioni effettuate da amministratori regionali e
personale dipendente, debitamente autorizzato;
g) dei gettoni di presenza,
rimborso spese di viaggio e indennita di missione spettanti a componenti
Commissioni regionali consultive, Comitato e Sezioni decentrate di controllo
sugli atti degli Enti locali;
h) delle altre spese approvate
dalla Giunta regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso
provvedimento al Cassiere centrale, anche in eccedenza ai limiti previsti dalla
presente legge.
Il Cassiere centrale effettua
il pagamento delle spese surriferite e delle altre inerenti alle attribuzioni
dell Ufficio Provveditorato Economato, se regolarmente ordinate nei termini di
cui al precedente art. 4, nel limite massimo di L. 1.000.000 previa diretta
autorizzazione su appositi mandati firmati dal Coordinatore del
Settore.
L acquisto e il relativo
pagamento di quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sara effettuato con
provvedimento dell Assessore previo visto di congruita di una Commissione
composta da tre funzionari in rappresentanza rispettivamente designati dal
Presidente della Giunta regionale, dall Assessore alla Cultura e dall
Assessore al Provveditorato Economato.
I rendiconti, corredati dei
documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono
essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell anticipazione e
sottoposti all esame di approvazione della Giunta regionale.
L approvazione del rendiconto
da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more della esecutivita del
relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma
anticipata al Cassiere Centrale e autorizzazione alla Ragioneria a provvedere
alla immediata ricostituzione del fondo a titolo di provvisoria anticipazione.
Il provvisorio discarico delle somme anticipate e la ricostituzione del fondo a
titolo di provvisoria anticipazione diverranno definitivi ad esecutivita del
provvedimento di cui sopra .
Art. 7L art. 14 e soppresso e
sostituito dal seguente:
FONDO CASSA PER GLI ECONOMI -
CASSIERI
Il Cassiere Centrale, sulla
base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali periferici
della Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore dell Ufficio
Provveditorato Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati
dall Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli
Economi - Cassieri per provvedere esclusivamente al pagamento di quanto previsto
alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente art. 13,
nonche delle altre spese autorizzate con specifici provvedimenti della Giunta
regionale anche in eccedenza ai limiti previsti dal presente articolo .
I Coordinatori di Settore degli
Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e
Cassa, allorche sia stata fatta preventiva richiesta di anticipazione di fondi,
all ordinazione diretta di spese, nel limite massimo di L. 300.000 ed entro
tale limite disporre il relativo pagamento previa apposizione sulle relative
fatture delle dichiarazioni di congruita dei prezzi.
Per le esigenze di forniture e
prestazioni di servizi degli uffici regionali periferici, i rispettivi
Coordinatori o responsabili possono farne specifiche richieste direttamente alla
Sezione Economato e Cassa Provinciale .
L Economo - Cassiere
provinciale ordina le spese nel limite massimo di L. 500.000 per singola spesa e
ne esegue il pagamento attestando sulle fatture la congruita dei prezzi.
Per le spese eccedenti il
predetto limite, il Servizio Economato e Cassa provinciale trasmette le
richieste al settore Centrale nei limiti e con le modalita di cui al precedente
art. 4.
I pagamenti effettuati dagli
Economi Cassieri sono vistati per la legittimita delle spese dal Coordinatore
del Settore o dal Coordinatore dell Ufficio Provveditorato Economato, se
delegato.
I rendiconti degli Economi
Cassieri devono essere prodotti all Ufficio Provveditorato Economato a scadenza
trimestrale, ancorche la anticipazione non sia esaurita in tempo piu breve.
il Cassiere Centrale
comprendera nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta regionale per l
approvazione - rimborso ai sensi dell art. 13, anche i rendiconti degli
Art. 8All art. 17, III comma, vanno
sostituite le parole Assessore al ramo con quelle:
Coordinatore del
Settore Provveditorato - Economato Contratti Appalti
.
Art. 9Al primo comma dell art. 18 la
frase Il Cassiere centrale e degli Economi Cassieri sono, ecc.
e sostituita dalla seguente: Il Cassiere Centrale e gli Economi
Cassieri sono, ecc.
Allo stesso art. 18 e aggiunto
il seguente III comma: Il Cassiere Centrale, l Economo Cassiere
Provinciale e gli Economi Cassieri devono essere assicurati, con spesa a carico
del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti dal furto, incendio e rapina
di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti sino ad un valore
massimo di L. 5.000.000; nonche a titolo personale quali portavalori
.
Art. 10Il primo comma dell art. 19 e
soppresso e sostituito dal seguente:
Il Cassiere Centrale
dovra predisporre alla fine di ogni bimestre la situazione di cassa che sara
verificata ed il relativo verbale sottoscritto dai Coordinatori dei Settori
Ragioneria e Provveditorato Economato.
Questi ultimi possono
congiuntamente in qualsiasi momento effettuare verifiche improvvise alla Cassa
Centrale .
Il V comma e soppresso.
Al VI comma le parole
Il Coordinatore dell Ufficio Economato o un suo delegato sono
sostituite con quelle Il Coordinatore del Settore o un suo delegato.
Art. 11Dopo l art. 12 e inserito il
seguente art. 12 bis:
I servizi Economato
Cassa e Magazzini istituiti in ogni capoluogo di provincia in esecuzione della
legge 2/ 1977 e gli Autoparchi provinciali previsti dal Regolamento regionale 1/
1978 costituiscono unita operativa, a livello provinciale, dell Ufficio
Provveditorato Economato.
La responsabilita dell unita
operativa e affidata alll Economo Cassiere provinciale.
Il responsabile del Centro
educativo Climatico di Gallipoli (ex colonia GI) ed il responsabile della
delegazione romana della Regione Puglia esercitano, per le rispettive strutture,
le stesse funzioni degli Economi Cassieri provinciali .
Art. 12L art. 25 e soppresso e
sostituito dal presente:
MODALITA DI
APPALTO
Fatta salva la
disciplina prevista per le opere pubbliche o di pubblico interesse, dalla LR n.
37 del 12- 8- 1978, l appalto dei lavori, forniture e servizi viene effettuato
mediante i seguenti sistemi:
a) trattativa privata;
b) licitazione
privata;
c) appalto -
concorso.
Si procede a trattativa
privata, oltre che nelle ipotesi previste dall art. 41 del RD 23- 5- 1924, n.
827, nei casi in cui la spesa non superi l importo complessivo di L.
30.000.000.
All ordinazione delle spese
provvede l Assessore preposto ai Contratti e Appalti, generalmente previa gara
ufficiosa richiedendo a non meno di dieci ditte iscritte all Albo regionale
offerte che devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro un termine non
inferiore a 10 giorni dalla data dell invito.
In mancanza di iscrizione all
Albo regionale da almeno sei mesi di ditte interessate all invito, l Assessore
invita le ditte indicate dall Ufficio Contratti e Appalti scelte in numero
congruo tra quelle operanti nella Regione.
Le offerte sono esaminate dall
Assessore alla presenza di due testimoni e dall Ufficiale Rogante che redige
apposito verbale.
Per le spese eccedenti il
limite di cui al secondo comma spetta alla Giunta regionale di deliberare
preventivamente nella forma di appalto da esperire.
Presiede alla gara l Assessore
preposto al Settore Provveditorato Contratti e Appalti o un suo delegato,
assistito dall Ufficiale Rogante ed alla presenza di due testimoni
>>.
Art. 13Il I comma dell art. 26 e
soppresso e così sostituito:
L incarico di
Ufficiale Rogante e affidato con Decreto del Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell Assessore al ramo, a funzionario non inferiore al VII livello
in servizio all Ufficio Contratti Appalti. Con lo stesso Decreto viene nominato
altro funzionario regionale, anch egli di livello non inferiore al VII, che
sostituisce l Ufficiale Rogante in caso di assenza o impedimento
.
Art. 14L art. 27 e soppresso e
sostituito dal seguente:
Il Coordinatore dell
Ufficio Contratti Appalti e personalmente impegnato perche si provveda alla
tempestiva stipulazione dei contratti e alla loro esecuzione, nonche a
segnalare all Assessore in tempo utile le relative scadenze.
In particolare per quanto
concerne i contratti di locazione, la decorrenza della locazione ha inizio dal
giorno successivo a quello in cui e stato redatto il verbale di consegna dei
locali.
Il contratto definitivo di
locazione con allegato il verbale di consegna, se richiesto, ed i successivi
atti aggiuntivi vanno ratificati dalla Giunta regionale con atto di mera
rilevanza interna, in esecuzione di precedenti provvedimenti amministrativi
.
Art. 15L art. 28 e soppresso e
sostituito dal seguente:
I verbali di
aggiudicazione, aventi forza di contratti, mentre sono immediatamente eseguibili
per l aggiudicatario, lo saranno invece per l Amministrazione regionale dopo
la ratifica da parte della Giunta regionale.
Detta condizione dovra essere
espressamente indicata negli avvisi d asta, lettere di invito, verbali di
aggiudicazione e nei contratti.
I verbali di aggiudicazione
aventi forza di contratto, i contratti, le convenzioni, e qualsiasi altro atto
avente valore contrattuale, costituiscono titolo giuridico valido in base al
quale il Settore ragioneria e tenuto a provvedere al pagamento di eventuali
obbligazioni conseguenti ai rapporti
contrattuali anche nelle more dell assolvimento della imposta di registro,
purche iscritti a repertorio a cura dell Ufficiale Rogante, eccezion fatta nel
caso in cui sia richiesta la ratifica da parte della Giunta regionale; in tal
caso il pagamento avverra ad esecutivita del relativo provvedimento
.
Art. 16L art. 29 e soppresso e
sostituito dal seguente:
( Cauzioni provvisorie
e spese contrattuali).
Spetta all Ufficio Contratti
Appalti la gestione delle cauzioni provvisorie e delle spese contrattuali a
carico di terzi su direttive dell Assessore.
Le cauzioni provvisorie vanno
rimborsate alle Ditte non aggiudicatarie su tempestiva disposizione dell
Ufficiale Rogante.
I versamenti ed i pagamenti sul
fondo delle spese contrattuali a carico di terzi sono eseguiti tramite il
Cassiere centrale ad esclusiva richiesta dell Ufficiale Rogante. Questi avra
cura, eseguite le formalita ed ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura
del conto, inviando al depositante la distinta delle spese sostenute.
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