Anno 1977
Numero 2
Data 25/01/1977
Abrogato No
Materia Economato - Contratti - Appalti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 4 del 28 gennaio 1977.
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Legge Regionale 25 gennaio 1977, n. 2

Disciplina dei servizi del settore provveditorato - economato - contratti ed appalti.(1) (2) 


(1) Vedi anche la l.r. 1/2004, art. 40
(2) Vedi anche la Sez. IV della l. r. 28/01


Art. 1

Settore provveditorato-economato-contratti e appalti.


1. I servizi del Settore provveditorato-economato-contratti ed appalti sono disciplinati dalle norme della presente legge. 




Art. 2

Attribuzioni.(3) 



LUfficio Provveditorato-Economato provvede:

a)    allordinazione diretta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli Uffici della Amministrazione regionale, nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge;

b)   alla gestione delle spese dufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili;

c)    alla commissione e allacquisto di libri e allabbonamento a riviste e periodici;

d)   alla gestione della cassa economale e dei magazzini;

e)    alla gestione degli automezzi, in conformità dellapposito Regolamento;

f)    alla gestione delle spese per riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonchè delle spese condominiali;

g)   alla fornitura, custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;

h)   allaccensione con idoneo Istituto e al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relative ai beni mobili e immobili, nonchè contro i rischi eventualmente connessi con lespletamento dei particolari servizi;

i)     alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise con spese a carico del bilancio regionale, in conformità dello apposito regolamento;

l)     alla fornitura, manutenzione e conservazione di mobili e attrezzature per ufficio;

m)         alla piccola manutenzione e conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dellAmministrazione regionale;

n)   alla sovraintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei locali;

o)   allalienazione dei beni mobili, macchine e attrezzature varie costituenti larredamento degli uffici regionali, comunicando le variazioni al Settore Finanze-Demanio e Patrimonio;

p)   alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici;

q)   al pagamento di imposte, tasse e spese di registrazione di atti;

r)     al pagamento di indennità di missione e al rimborso di spese di viaggio;

s)    al pagamento a favore di componenti di Commissioni, Comitati o Organismi regionali di gettoni di presenza previsti da disposizioni di legge o da deliberazioni esecutive;

t)      agli adempimenti per la pubblicazione di bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materia di competenza regionale e conseguenti pagamenti;

u)   al pagamento delle spese di giudizio nonchè di quelle necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi allEnte liquidate dalla Autorità giudiziaria.(4) 

LUfficio Provveditorato-Economato attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale, nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge.



(3) Articolo sostituito dalla l.r. 9/90, art. 1. Vedi anche le ll.rr. 4/2003, art. 6 ;1/2004, art. 6;1/2005, art. 2 e 17/2005, art. 7
(4) Lettera aggiunta dalla l.r. 6/96, art. 47


Art. 3

Richiesta di fabbisogno.



Qualsiasi fornitura, somministrazione o prestazione agli uffici dellAmministrazione regionale deve essere richiesta allAssessore competente.

La richiesta, motivata, deve essere sottoscritta, per gli Uffici centrali, dal Coordinatore del Settore e, per gli uffici periferici, dal Coordinatore o Responsabile dellUfficio.  (5) 



(5) Comma sostituito dalla l.r. 9/90, art. 2


Art. 4

Esame ed evasione della richiesta. (6) 


1. LAssessore competente può chiedere chiarimenti per la valutazione della elettiva ed attuale necessità della richiesta e può disporne il rinvio, motivandolo.

2. In tale ipotesi, i chiarimenti devono essere vistati dallAssessore al ramo.

3. In tutti gli altri casi la richiesta va evasa, da parte dellassessorato competente, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo una scala di bisogni e di priorità della spesa.

4. Allordinazione delle spese provvede lAssessorato alleconomato con ordinativi:

[a) a firma del Coordinatore dellUfficio fino a L. 4.000.000] (7) 

[b) a firma del Coordinatore del Settore fino a L. 5.000.000] (8) 

c) a firma dellAssessore fino a L. 10.000.000 (9) 

5. Al pagamento delle fatture di cui ai precedenti punti a) e b) provvede il Cassiere centrale ai sensi del successivo art. 13 . (10) 

6. Le fatture di cui al precedente punto c) sono liquidate con atto della Giunta regionale . (11) 

7. ... .... (12) 

8. Limpegno della spesa relativa ai singoli ordinativi di cui ai precedenti punti b) e c) è disciplinato dalla L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede con le modalità di cui al successivo art. 25 . 



(10) Comma sostituito dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38
(11) Comma sostituito dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38
(12) Comma abrogato dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38
(6) Articolo, modificato dalla l.r. 3 febbraio 1982, n. 11, art. 2  e, sostituito dalla  l.r. 2 aprile 1990, n. 9,art. 3. 
(7) Lettera modificata  dalla  l.r. 5 giugno 1997, n. 16 art. 1 e, successivamente, abrogata dalla l.r. 4 maggio 1999, n. 17, art. 2
(8) Lettera modificata dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16 art. 1 e, successivamente, abrogata dalla l.r. 4 maggio 1999, n. 17, art. 2
(9) Lettera modificata dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38


Art. 5

Dotazione di magazzino.


Per il materiale di uso generale e ricorrente, lUfficio provveditorato-economato provvede, presso gli Uffici dellAmministrazione regionale, alla costituzione di congrue dotazioni di magazzino, per le ordinarie necessità.

2. A tal fine, esso predispone annualmente, sulla base dei consumi dei precedenti esercizi, un elenco del materiale necessario da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale che indicherà anche le modalità di acquisto.

3. Le forniture per i vari Uffici devono effettuarsi possibilmente per tipi uniformi. 




Art. 6

Controlli e collaudi delle forniture.


1. A fornitura avvenuta, lUfficio provveditorato-economato accerta direttamente o per mezzo dellUfficio destinatario la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni irregolarità o difetto riscontrato.

2. Per le forniture di particolare importanza e/o di speciale carattere tecnico-merceologico e ove sia richiesta da particolare necessità, lAssessore al ramo può affidare il collaudo , nei limiti di spesa e con le procedure previste dalla presente legge, agli Istituti universitari ovvero ai Laboratori chimici provinciali o ancora, ove ciò non sia possibile, ai liberi professionisti (13) 



(13) Comma sostituito dalla l.r. 11/82, art. 3


Art. 7

Esame e controllo delle fatture.


1. Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture allUfficio provveditorato-economato, facendo riferimento alla relativa ordinazione.

2. Per ogni fattura ricevuta, il predetto ufficio provvede ai seguenti adempimenti:

- controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

- accerta se siano stati applicati i prezzi convenuti;

- verifica la regolarità dei conteggi e losservanza delle disposizioni fiscali in materia.

3. LUfficio propone la liquidazione delle fatture dopo aver regolato con le ditte fornitrici ogni eventuale contestazione. 




Art. 8

Oggetti fragili e di facile consumo.


1. A cura dellUfficio provveditorato-economato, gli oggetti fragili e di facile consumo, devono essere annotati su appositi registri di carico e scarico, distintamente per tipo di materiale. 




Art. 9

Stampati.


1. È istituito il «Catalogo generale degli stampati» in uso presso gli Uffici della Amministrazione regionale. Limpianto e laggiornamento del catalogo sono curati dallUfficio provveditorato-economato.

2. Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di nuovi stampati, o alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di cessazione duso di alcuni di essi, lUfficio interessato deve darne notizia, avanzando le opportune proposte, allAssessore competente il quale adotta i provvedimenti che ritiene necessari. 




Art. 10

Schedario e catalogo di magazzino.


1. Per gli oggetti costituenti le dotazioni di competenza dellUfficio provveditorato-economato deve essere tenuto, a cura dellUfficio stesso, un apposito schedario nel quale devono essere annotati per singole voci e in ordine cronologico:

- il carico iniziale di magazzino;

- le successive immissioni di materiale;

- i prelevamenti;

- le rimanenze risultanti di ciascuna operazione.

2. Alla fine di ogni anno si esegue linventario delle rimanenze. 




Art. 11

Tenuta dei magazzini e verifiche.


1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, affida a personale del livello non inferiore al 5° la responsabilità della conservazione e distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini istituiti presso gli Uffici dellAmministrazione regionale.

2. La sorveglianza nei magazzini spetta al Coordinatore dellUfficio provveditorato-economato.

3. Il magazziniere, al quale è affidata la tenuta dei prescritti registri, deve curare che in qualsiasi momento possano agevolmente eseguirsi le verifiche di magazzino.

4. Dovranno in ogni caso eseguirsi verifiche trimestrali.

5. La verifica di magazzino, alla quale dovrà presenziare il responsabile del magazzino, è effettuata dal Coordinatore del Settore e dal Coordinatore dellUfficio provveditorato-economato.

6. Di ogni verifica si redige verbale, in quattro esemplari, che viene sottoscritto dagli intervenuti che ne avranno copia.

7. La quarta copia sarà rimessa allAssessore competente. 




Art. 12

Servizio Cassa economale.


1. È istituito presso lUfficio provveditorato-economato il servizio Cassa per provvedere al pagamento delle spese, regolarmente ordinate, nei limiti e con le modalità della presente legge.

2. Il Servizio Cassa è affidato a funzionario appartenente al livello funzionale non inferiore al 6° che sarà nominato «Cassiere Centrale».

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, possono essere costituiti presso gli Uffici centrali e presso gli Uffici periferici, con sede in Bari, le «Sezioni Economato e Cassa». Sono preposti dipendenti responsabili di livello funzionale non inferiore al VI, i quali sono nominati «Economi-Cassieri» (14) 

4. Per gli Uffici aventi sede negli stessi capoluoghi di Provincia, possono essere istituite altresì unità operative denominate «Sezioni Economato e Cassa provinciali della Regione Puglia» ed i cui responsabili assumono la qualifica di «Economi-Cassieri provinciali» (15) 

5. Il conferimento dellincarico di «Cassiere Centrale» e di «Economo-Cassiere», per una durata non superiore a cinque anni, avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Ugualmente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un «Cassiere centrale supplente», di un «Economo-Cassiere supplente» e di un «Economo-Cassiere provinciale supplente» che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento . (16) 

7. La nomina sia dei titolari che dei supplenti avverrà su proposta dellAssessore al ramo . (17) 

8. Lincarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dellAssessore competente. 



(14)  Gli attuali terzo e quarto comma sostituiscono l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 4, l.r. 3 febbraio 1982, n. 11.  
(15) Gli attuali terzo e quarto comma sostituiscono l'originario terzo comma per effetto della l.r. 3 febbraio 1982, n. 11, art. 4
(16) Comma aggiunto dalla l.r. 3 febbraio 1982, n. 11, art. 4,
(17) Comma aggiunto dalla  l.r. 3 febbraio 1982, n. 11, art. 4


Art. 12 bis

(18) 


1. Le Sezioni Economato e Cassa dipendono funzionalmente dal Settore provveditorato economato contratti e appalti.

2. Ai Servizi Economato e Cassa provinciali lAssessorato può affidare di volta in volta funzioni istruttorie di pratiche in materia di competenza degli Uffici del Settore 



(18) Articolo aggiunto dalla l.r. 3 febbraio 1982, n. 11,art. 5


Art. 12 ter

(19) 


1. I Servizi economato cassa e magazzini istituiti in ogni capoluogo di provincia in esecuzione della legge n. 2/1977 e gli Autoparchi provinciali previsti dal Regolamento regionale n. 1/1978 costituiscono unità operativa, a livello provinciale, dellUfficio Provveditorato Economato . (20) 

2. La responsabilità dellunità operativa è affidata allEconomo Cassiere provinciale.

3. Il responsabile del Centro educativo Climatico di Gallipoli (ex Colonia G.I.) ed il responsabile della delegazione romana della Regione Puglia esercitano, per le rispettive strutture, le stesse funzioni degli Economi Cassieri provinciali 



(19) Articolo aggiunto dalla l.r. 3 febbraio 1982, n. 11, art.11
(20) Le parole «della legge n. 2/1977» di cui al presente comma devono intendersi «della presente legge». 


Art. 13

Fondo cassa per il Cassiere centrale.(21) 


1. Allinizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche limporto, viene assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lett. a) e lett. b), e relative alle forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 2 .(22) 

2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del dirigente del settore, per le spese ordinate ai sensi della lettera b) del quarto comma dellarticolo 4, sino al limite massimo di euro 5 mila . (23) 

3. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, previa dichiarazione del Coordinatore dellUfficio Economato di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi dufficio e nellesclusivo interesse dellAmministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le seguenti spese:

a) spese per il consumo e/o allacciamento di energia elettrica e per quella di acqua potabile, spese per valori bollati, spese per imposte, sovraimposte e tasse, depositi contrattuali, spese per la registrazione di atti e contratti;

b) spese telefoniche, telegrafiche e postali;

c) spese per gettoni di presenza ad aventi diritto;

d) spese condominiali e di pulizia degli uffici regionali; (24) 

e) tasse di circolazione per automezzi;

f) premi assicurativi relativi a contratti approvati con provvedimenti esecutivi;

g) spese per bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materie di competenza regionale;

h) ... . (25) 

i) spese relative ai buoni mensa . (26) 

l) spese relative allacquisto di carburante . (27) 

4. Lacquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo di L. 1.000.000 sarà effettuato con provvedimento dellAssessore previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanze rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dallAssessore alla Cultura e dallAssessore al provveditorato economato . (28) 

5. I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dellanticipazione e sottoposti allesame di approvazione della Giunta regionale.

6. Lapprovazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere centrale.

7. Il provvisorio discarico delle somme anticipate diverrà definitivo ad esecutività del provvedimento di cui sopra.

8. Il pagamento delle utenze di cui alle lettere a) e b) è effettuato con addebito in conto corrente postale . (29) 



(21) Il presente articolo, sostituito dalla l.r. 3 febbraio 1982, n. 11,art. 6, è stato poi nuovamente sostituito dalla l.r. 2 aprile 1990, n. 4, art. 4, e successivamente modificato come indicato nelle note che precedono. 
(22) Comma modificato dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38. 
(23) Il presente comma, modificato dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16,art. 38, è stato poi sostituito dalla l.r. 16 aprile 2007, n. 10, art. 41.Il testo precedente era così formulato: «2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del Coordinatore del Settore, per le spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lettera a) e lett. b), sino al limite massimo di L. 5.000.000.». 
(24) Lettera modificata dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38
(25) Lettera abrogata dalla l.r. 22 dicembre 1997, n. 22, art. 10
(26) Lettera aggiunta dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38
(27) Lettera aggiunta dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 22, art. 7
(28) Comma modificato dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38
(29) Comma aggiunto dalla l.r. 22 dicembre 1997, n. 22, art. 10 


Art. 14

Fondo cassa per gli Economi-Cassieri.(30) 


1. Il Cassiere centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore dellUfficio provveditorato economato, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali per provvedere al pagamento delle stesse spese di cui al precedente art. 13 ordinate come più avanti specificato . (31) 

2. I dirigenti di settore degli uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi economato e cassa, allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, allordinazione diretta di spesa nel limite massimo di euro 1.500,00 (32) 

3. LEconomo-cassiere provvede al pagamento previa emissione di mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del precedente comma e a firma del Coordinatore del Settore, senza vincoli, limitativi, per le stesse spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).

4. Per le esigenze di forniture e prestazioni di servizio degli uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori e responsabili possono farne specifica richiesta direttamente alle rispettive Sezioni economato e Cassa provinciali.

5. LEconomo-cassiere provinciale e gli Economi-cassieri della sede della Delegazione romana e delle sedi estere possono ordinare le spese sino al limite massimo di euro 2.500,00 . (33) 

6. LEconomo-cassiere provinciale, inoltre, esegue il pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).

7. Le ordinazioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo e le relative fatture devono essere corredate da dichiarazione di congruità dei prezzi da parte degli Economi-Cassieri competenti.

8. I mandati di pagamento delle spese di cui al terzo e sesto comma del precedente articolo devono essere corredati da dichiarazione di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi di ufficio e nellesclusivo interesse dellAmministrazione regionale.

9. Le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio in favore degli aventi diritto sono pagati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali entro il limite massimo di L. 3.000.000 . (34) 

10. I pagamenti effettuati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali sono vistati per la regolarità contabile dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dellUfficio provveditorato-economato, se delegato . (35) 

11. I rendiconti degli Economi Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali devono essere prodotti dallUfficio Provveditorato Economato, a scadenza trimestrale, ancorché lanticipazione non sia esaurita in tempo più breve.

12. Il Cassiere centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta regionale per lapprovazione, ai sensi del precedente art. 13, anche i rendiconti degli Economi Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali 



(30) Il presente articolo, già sostituito dalla l.r. 3 febbraio 1982, n. 11,art. 7 è stato poi nuovamente sostituito dal dalla, l.r. 2 aprile 1990, n. 9,art. 5 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. 
(31) Comma modificato dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38
(32) Il presente comma, già modificato dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38, è stato poi sostituito dalla l.r. 16 aprile 2007, n. 10,art. 41. Il testo precedente era così formulato: «2. I Coordinatori di Settore degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, all'ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di lire 1 milione.».
(33) Il presente comma, modificato dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16,  art. 38,è stato poi  sostituito dalla l.r. 16 aprile 2007, n. 10,art. 41. Il testo precedente era così formulato: «5. L'Economo-Cassiere provinciale ordina le spese sino al limite massimo di L. 3.000.000 e ne esegue il pagamento previa emissione di mandati a propria firma.». 
(34) Comma modificato dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16,art. 38
(35) Comma modificato dalla l.r. 5 giugno 1997, n. 16, art. 38


Art. 15

Cauzione gratuita del servizio.


1. Il Cassiere centrale e gli Economi-Cassieri sono esonerati dal presentare cauzione, ai sensi dellart. 73 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240.

2. Nessuna indennita puo essere loro corrisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 78 della LR 25- 3- 1974, n. 18.(36) 



(36) Comma abrogato dalla l.r. 9/90, art. 6


Art. 16

 Pagamenti.(37) 


1. I pagamenti in favore dei creditori con il fondo cassa economale vengono effettuati attraverso mandati da emettersi con le modalità e prescrizioni indicate nei precedenti artt. 13 e 14 .

I mandati devono indicare :

a) il capitolo di bilancio sul quale viene imputata la spesa con la relativa disponibilità;

b) la persona del creditore o di colui che è autorizzato a riscuotere e a dare quietanza, nel caso di società, e, se trattasi di mandato collettivo indivisibile, la persona autorizzata a riscuotere per tutti ed a quietanzare;

c) la causale del pagamento;

d) limporto in cifre ed in lettere;

e) la data di pagamento;

f) la quietanza. 



(37) Articolo modificato dalla l.r. 9/90, art. 7


Art. 17

Scritture.


 Il Cassiere centrale e gli Economi-Cassieri devono tenere apposito giornale, nel quale registrare in rigoroso ordine cronologico, le anticipazioni, i pagamenti eseguiti ed i rimborsi ottenuti. Tali operazioni vanno annotate, inoltre, su apposito partitario distintamente per oggetto e stanziamento.

2. In base alle suddette registrazioni e previo riscontro delle giacenze, il Cassiere centrale redige mensilmente un foglio di cassa, dal quale deve risultare la concordanza delle rimanenze effettive con quelle contabili.

3. Il giornale ed il partitario debbono essere vidimati dal Coordinatore del Settore provveditorato-economato contratti appalti, foglio per foglio, con lattestazione finale, ad opera dello stesso Coordinatore del numero dei fogli vidimati (38) 



(38) Comma modificato dalla l.r. 11/82, art. 8, è stato ulteriormente modificato dalla l.r. 16/97, art. 38


Art. 18

Responsabilità del Cassiere Centrale e degli Economi-Cassieri.


Il Cassiere-Centrale e gli Economi-Cassieri sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. Essi devono  custodire in casseforti i valori di qualsiasi natura, evitando, sotto la propria responsabilità, di tenere giacenti in esse somme diverse da quelle autorizzate, le quali devono comunque essere assicurate contro il furto e lincendio.(41) 

Il Cassiere Centrale e gli Economi Cassieri rispondono, inoltre, delle irregolarità dei pagamenti, della validità dei biglietti di banca e monete introitate, della identificabilità dei creditori e dei presentatori dei titoli e dei valori accolti, nonchè della mancata conversione in numerario, di assegni, vaglia e simili in tempo utile. Fermo restando la  responsabilità amministrativa e contabile, essi sono soggetti agli obblighi stabiliti dalle leggi civili a carico dei depositari.

Il Cassiere centrale, gli Economi-Cassieri provinciali e gli Economi-Cassieri, nonchè i sostituti, devono essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti, nonchè a titolo personale quali portavalori, sino ad un valore massimo che verrà determinato dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo. (40) 

Può essere assicurato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale anche un dipendente per ogni Servizio Economato e Cassa addetto ai servizi comportanti trasporto di valori. 

I fondi assegnati al Cassiere centrale ed a ciascun Economo-Cassiere devono essere depositati su apposito libretto a risparmio ordinario intestato a “Fondo Provveditorato Economato - Servizio Economato e Cassa” e/o su apposito conto corrente bancario intestato a “Fondo provveditorato economato - Servizio economato e cassa”, con firma di prelievo del singolo Cassiere, aperto presso lIstituto bancario Tesoriere o filiale nei capoluoghi di Provincia, alle stesse condizioni di cui alla convenzione di Tesoreria. (39) 

Gli interessi maturati, come da convenzione, devono essere versati a chiusura dellanno solare nel bilancio regionale a cura dei responsabili dei vari Servizi Economato e Cassa.



(39) Comma introdotto dalla l.r. 9/90, art. 8, è stato modificato dalla l.r. 16/97, art. 38.
(40) I commi 3°, 4°, 5° e 6° introdotti dalla l.r. 9/90, art. 8, sostituiscono l'originario comma terzo  che era stato aggiunto dalla l.r. 11/82, art. 9.
(41) Comma modificato dalla l.r. 3 febbraio 1982, n. 11, art. 9


Art. 19

Verifiche di cassa.


1. Il Cassiere centrale dovrà predisporre alla fine di ogni bimestre la situazione di cassa che sarà verificata ed il relativo verbale sottoscritto dai Coordinatori dei Settori ragioneria e povveditorato eonomato (44) 

2. Questi ultimi possono congiuntamente in qualsiasi momento effettuare verifiche improvvise alla Cassa centrale  (45) 

3. Nel caso, per un qualunque motivo, di assenza dallUfficio del suo titolare, è disposto un verbale di consistenza, alla presenza del subentrante e del Coordinatore di Settore, nonché del Cassiere centrale. 

4. La verifica, oltre che al denaro, deve estendersi a tutti i valori di altra specie di cui i cassieri siano consegnatari. 

5. [ Alle verifiche alla Cassa Economale Centrale, intervengono oltre il Coordinatore del Settore Provveditorato - Economato – Contratti ed Appalti, il Coordinatore del Settore Ragioneria ed il Coordinatore dell Ufficio Economato] (42) 

6. Alle verifiche alla Cassa degli Economi-Cassieri intervengono il Cassiere Centrale che le esegue, il Coordinatore del Settore o un suo delegato (43) 

7. Di ogni verifica è redatto processo verbale in tanti esemplari quanti sono gli intervenuti che ne ricevono copia; altra copia va comunque trasmessa alla Ragioneria regionale ed alla Segreteria della Presidenza della Giunta regionale.



(42) Comma abrogato dalla l.r. 11/82, art. 10
(43) Comma modificato dalla l.r. 11/82, art. 10
(44) I commi 1° e 2° introdotti dalla l.r. 11/82, art. 10, sostituiscono l'originario primo comma
(45) Gli attuali primo e secondo comma sostituiscono l'originario primo comma per effetto della l.r. 3 febbraio 1982, n. 11, art. 10


Art. 20

Degli Economi-Cassieri in particolare.


1. Salvo che non sarà diversamente disciplinato con la legge sui servizi del Settore finanze-demanio, e patrimonio, gli Economi-Cassieri sono incaricati anche delle funzioni di consegnatari dei beni in dotazione agli Uffici centrali e periferici della Giunta ai quali sono preposti, e per tale incarico dipenderanno funzionalmente dal Coordinatore dellUfficio demanio e patrimonio. 




Art. 21

Mobili fuori uso.


1. Gli oggetti divenuti inutili ed inservibili ed il mobilio degli Uffici centrali e periferici dellAmministrazione regionale, non più necessari, sono alienati a cura dellUfficio provveditorato-economato che deve redigere esauriente verbale di dichiarazione di fuori uso dei materiali da alienare.

2. La Giunta regionale può deliberare la cessione gratuita dei materiali dichiarati fuori uso ad organizzazioni assistenziali. 




Art. 22

Attribuzioni.


1. LUfficio contratti-appalti provvede in materia di forniture, acquisti, alienazione, affitti, locazioni, o lavori riguardanti lAmministrazione centrale e periferica della Regione con losservanza delle norme di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili o non derogate o modificate dalle disposizioni che verranno emanate con la legge sulla contabilità e sulla Amministrazione del Patrimonio regionale.

2. Restano salve le disposizioni della presente legge che, negli indicati limiti di spesa, attribuiscono allUfficio provveditorato-economato la competenza in materia di urgenti e minute forniture per gli uffici regionali. 




Art. 23

Albo delle Ditte.


1. LUfficio contratti-appalti deve compilare e tenere costantemente aggiornato lalbo delle Ditte ritenute idonee, per capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture ed ai lavori occorrenti per il funzionamento degli Uffici nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.

2. Lalbo è formato in base alle domande presentate dalle Ditte o per iniziativa dellAmministrazione, ed approvato dalla Giunta , (46)  previo accertamento di idoneità effettuato dallAssessore competente. 



(46) Vedi anche il Reg.reg. 22/2008


Art. 24

Capitolato doneri.


1. Le forniture ed i lavori effettuati dallUfficio contratti-appalti sono eseguiti, di regola, in base ad apposito capitolato doneri contenente i seguenti elementi:

a) oggetto della fornitura o lavori;

b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

c) ammontare presunto della spesa;

d) termini e luogo della consegna;

e) modalità di controllo e di collaudo;

f) penalità applicabili per ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;

g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici quali ad esempio quelli relativi agli oneri fiscali e contrattuali (imballo, trasporto, montaggio e simili).

Gli schemi del capitolati sia generali che speciali sono elaborati dallUfficio contratti-appalti, sentito, ove occorra, il parere degli Uffici tecnici regionali, ed approvati dalla Giunta regionale. 




Art. 25

Modalità di appalto.(47) 



1. Fatta salva la disciplina prevista per le opere pubbliche o di pubblico interesse, dalla L.R. 12 agosto 1978, n. 37, lappalto dei lavori, forniture e servizi viene effettuato mediante i seguenti sistemi  (49) 

a) trattativa privata;

b) licitazione privata;

c) appalto-concorso.

2. Si procede a trattativa privata, oltre che nelle ipotesi previste dallart. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nei casi in cui la spesa non superi limporto complessivo di L. 100.000.000. (48) 

 3. Allordinazione delle spese provvede lAssessore preposto ai contratti e appalti, generalmente previa gara ufficiosa richiedendo a non meno di dieci ditte iscritte o alleventuale minor numero di ditte iscritte allAlbo regionale offerte che devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla data dellinvito.

4. In mancanza di iscrizione allAlbo regionale da almeno sei mesi di ditte interessate allinvito, lAssessore invita le ditte indicate dallUfficio contratti e appalti scelte in numero congruo tra quelle operanti nella Regione.

5. Le offerte sono esaminate dallAssessore alla presenza di due testimoni e dallUfficiale rogante che redige apposito verbale.

6. Per le spese eccedenti il limite di cui al secondo comma spetta alla Giunta regionale di deliberare preventivamente sulla forma di appalto da esperire.

7. Presiede alla gara lAssessore preposto al Settore provveditorato contratti e appalti o un suo delegato, assistito dallUfficiale rogante ed alla presenza di due testimoni 



(47) Articolo sostituito dalla l.r. 11/82, art. 12
(48) Comma così modificato dalla l.r. 16/97, art. 38
(49)   La L.R. n. 37/1978 di cui al presente comma è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27.  


Art. 26

Ufficiale rogante.


1. Lincarico di Ufficiale rogante è affidato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore al ramo, a funzionario non inferiore al VII livello in servizio allUfficio contratti appalti. Con lo stesso decreto viene nominato altro funzionario regionale, anchegli di livello non inferiore al VII, che sostituisce lUfficiale rogante in caso di assenza o impedimento  (50) 

2. LUfficiale rogante autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti, per ogni effetto di legge, e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

3. Egli deve custodire i contratti ed i verbali di definitiva aggiudicazione aventi forza di contratto in fascicoli per ordine cronologico e tenere il repertorio.

4. LUfficiale rogante deve curare, inoltre, la registrazione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti e ne è personalmente responsabile; a lui fanno carico le penalità di vario ordine previste in caso di mancata o tardiva registrazione.



(50) Comma sostituito dalla l.r. 11/82, art. 13


Art. 27

Stipulazione ed esecuzione dei contratti.(51) 


1. Il Coordinatore dellUfficio contratti appalti è personalmente impegnato perché si provveda alla tempestiva stipulazione dei contratti e alla loro esecuzione, nonché a segnalare allAssessore in tempo utile le relative scadenze.

2. In particolare per quanto concerne i contratti di locazione, la decorrenza della locazione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di consegna dei locali.

3. Il contratto definitivo di locazione con allegato il verbale di consegna, se richiesto, ed i successivi atti aggiuntivi vanno ratificati dalla Giunta regionale con atto di mera rilevanza interna, in esecuzione di precedenti provvedimenti amministrativi 



(51) Articolo così sostituito dalla l.r. 11/82, art. 14


Art. 28

Approvazione dei verbali e dei contratti.(52) 


1. I verbali di aggiudicazione, aventi forza di contratti, mentre sono immediatamente eseguibili per laggiudicatario, lo saranno invece per lAmministrazione regionale dopo la ratifica da parte della Giunta regionale.

2. Detta condizione dovrà essere espressamente indicata negli avvisi dasta, lettere di invito, verbali di aggiudicazione e nei contratti.

3. I verbali di aggiudicazione aventi forza di contratto, i contratti, le convenzioni, e qualsiasi altro atto avente valore contrattuale, costituiscono titolo giuridico valido in base al quale il Settore ragioneria è tenuto a provvedere al pagamento di eventuali obbligazioni conseguenti ai rapporti contrattuali, anche nelle more dellassolvimento dellimposta di registro, purché iscritti a repertorio a cura dellUfficiale rogante, eccezion fatta nel caso in cui sia richiesta la ratifica da parte della Giunta regionale; in tal caso il pagamento avverrà ad esecutività del relativo provvedimento



(52) Articolo così sostituito dalla l.r. 11/82, art. 15


Art. 29

Cauzioni provvisorie e spese contrattuali.(53) 


1. Spetta allUfficio contratti appalti la gestione delle cauzioni provvisorie e delle spese contrattuali a carico di terzi su direttive dellAssessore.

2. Le cauzioni provvisorie vanno rimborsate alle ditte non aggiudicatarie su tempestiva disposizione dellUfficiale rogante.

I versamenti ed i pagamenti sul fondo delle spese contrattuali a carico di terzi sono eseguiti tramite il Cassiere centrale ad esclusiva richiesta dellUfficiale rogante. Questi avrà cura, eseguite le formalità ed ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura del conto, inviando al depositante la distinta delle spese sostenute



(53) Articolo sostituito dalla l.r. 11/82, art. 16


Art. 30

Limite di applicazione.


1. La presente legge non si applica al Consiglio regionale e agli Uffici da esso dipendenti, che godono dellautonomia contabile a norma dellart. 38 dello Statuto e nellambito dei princìpi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853