Legge Regionale 24 novembre 1982, n. 34 Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli Enti locali e/ o di interesse locale.(1)
Art. 1(2) [Nel rispetto della vigente normativa statale, la Regione, al fine di favorire un migliore funzionamento degli Archivi Storici degli Enti locali e/ o di interesse locale, depositari di un patrimonio storico-locale di fondamentale importanza per la Regione, interviene con finanziamenti secondo le norme seguenti.]
Art. 2(3) [I beneficiari dei contributi dovranno assicurare luso pubblico dei loro Archivi, ladeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dalla legislazione statale vigente.]
Art. 3(4) [I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di Archivi storici dichiarati, a norma dellart. 36 del DPR 30/9/63, n. 1409, di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui allarticolo 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di interesse locale ai sensi della legge regionale n. 58 del 4/12/1981.]
Art. 4(5) [Le domande di contributo devono essere presentate da parte degli interessati allAssessorato regionale alla Cultura entro il 30 marzo di ciascuno anno. Alla domanda devono essere allegati: a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare, con relativo piano finanziario; b) consistenza del materiale di archivio; c) una relazione sullo stato dellarchivio, i locali destinati ad accoglierlo e il personale disponibile o occorrente; d) il rendiconto dei contributi precedentemente riscossi; e) la documentazione comprovante quanto previsto dallart. 3 della presente legge. Gli Enti locali faranno tenere anche la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere allesecuzione di lavori e/o allacquisizione di beni.]
Art. 5(6) [I contributi di cui al precedente articolo sono concessi in ordine a: a) istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge; b) coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici; c) formazione di uno schedario archivistico regionale; d) istituzione e incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per lattuazione di quanto previsto dalla legge 4/1/68, n. 15 e decreto PCM 19/9/74; e) realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nellambito nazionale e internazionale; f) acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa e calcografici di carattere archivistico storico e iconografico da destinare agli archivi interessati; g) organizzazione di mostre di materiale storico e iconografico nellambito degli archivi; h) formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici, privilegiando gli addetti agli archivi storici di cui alla presente legge.]
Art. 6(7) [La Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla Cultura, sentita la competente Commissione consiliare, redige un piano di intervento finanziario per lattuazione delle iniziative di cui al precedente art. 5. Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dellarchivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico. Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, gli Enti pubblici specializzati e, in particolare, con lAmministrazione archivistica statale.]
Art. 7(8) [I contributi per opere edilizie possono essere concessi esclusivamente ad opere di cui, allatto dellapprovazione del piano medesimo, sia documentata lesistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato. Il Presidente della Giunta regionale o lAssessore competente, se delegato, provvede, con proprio decreto, alla erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese già effettuate. LEnte beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale. I contributi a favore di archivi storici degli Enti di interesse locale non possono essere superiori all80% della spesa ritenuta ammissibile.]
Art. 8(9) [Presso la Biblioteca comunale di ciascun Comune sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui allart. 2 esistenti nellambito comunale, mentre nelle Biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui allart. 2 esistenti in ciascuna Provincia. Presso il competente Ufficio dellAssessorato regionale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti della Regione di cui allart. 2.]
Art. 9(10) [Per il conseguimento delle finalità della presente legge, al
cap. 13110 del Bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L.
200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa cui si provvede mediante
la seguente variazione in bilancio: PARTE II - SPESA Variazioni in aumento:
Cap. 13110 «Spese per gli archivi storici art. 47 D.P.R. n.
616/1977» competenza 200.000.000 cassa 200.000.000 Variazioni in diminuzioni:
Cap. 00207 Spese a favore dei Comuni per il
ripianamento saldo bilancio 1979 – art. 2 legge n. 843/1978 D.P.R. 14 dicembre
1979 competenza 200.000.000
cassa 200.000.000.](11)
(10) Legge già abrogata dall'art. 18 della l.r. 6/88, è stata richiamata in vigore dalla l.r. 10/93. La l.r. 10/1979 è stata successivamente abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. a)(11) (10) Comma così sostituito dall’articolo unico, l.r. 25 gennaio
1984, n. 7 (peraltro poi abrogata dalla tabella A, n. 51),l.r. 13 agosto 1998,
n. 28). Il testo originario era così formulato: «Per il conseguimento delle
finalità della presente legge, al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1982 viene
iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000 sia in termini di competenza che di
cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:PARTE II
SPESAVariazione in aumento
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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