Legge Regionale 30 gennaio 1982, n. 6 Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia.(1)
Art. 1La legge sull
Ordinamento dei porti e degli approdi turistici nel contesto del sistema
portuale della Regione Puglia tende a disciplinare, in riferimento alla
programmazione e pianificazione dell intero sistema portuale della Regione, gli
insediamenti e i finanziamenti di porti ed approdi
turistici. La Regione Puglia, al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ed allo
scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio - economico del territorio in
relazione delle particolari esigenze di pesca, della nautica da diporto, del
turismo e delle altre attivita produttive, nonche allo scopo di assicurare la
coordinata realizzazione degli interventi in materia portuale sul proprio
territorio, predispone un piano di coordinamento per la classificazione,
realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi
marittimi e lacuali nella stessa regione, fatte salve le competenze statali in
materia.
Il piano di coordinamento deve
tener conto delle classificazioni di cui al Testo Unico del 16- 7- 1884, n. 2518
e successive modifiche, integrate dalle previsioni dei porti ed approdi
turistici.
Art. 2Il piano regionale di
coordinamento deve contenere l elencazione e la localizzazione dei porti e
degli approdi esistenti da ristrutturare e da costruire, nel periodo di
validita fissato dal piano stesso.
Il piano indica la destinazione
ed i ruoli dei singoli porti ed approdi, riguardo alla loro capacita ricettiva,
al loro sviluppo, alle loro caratteristiche, alla ricettivita e sviluppo del
territorio di riferimento.
Il piano indica altresì la
classificazione dei porti, fatte salve le leggi vigenti.
Con il piano sono stabilite le
direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare
nei porti e negli approdi, in armonia con gli indirizzi programmatici e
territoriali rivenienti da leggi e piani nazionali e
regionali.
Il piano regionale di
coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e
progetti di massima per i singoli approdi.
I piani regolatori dei porti ed
i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi
articoli, fatte salve le disposizioni statali in materia.
Non possono essere realizzati
porti ed approdi che non siano inseriti nel piano di cui all art. 1, fatte
salve le competenze statali in materia.
Il piano regionale di
coordinamento e soggetto alle nome di cui al Titolo II Cap. I della LR n. 56 del 31- 5- 80.
La realizzazione delle opere
previste da detto piano e soggetta alle norme di cui alla legge statale 28- 1-
1977, n. 10 e della LR n. 56 del 31- 5- 1980.
Art. 3Sono da classificare come porti
turistici, ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di
impianti destinati, in via permanente, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio
di imbarcazioni da diporto, nonche di infrastrutture necessarie e complementari
al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Sono da classificare come
approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla
ricettivita dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle
infrastrutture di cui al comma
precedente.
Le ulteriori classificazioni
portuali sono quelle indicate dal Testo Unico 16- 7- 1884, n. 2518 e successive
modifiche, con la specificazione che si intende per approdo marittimo l insieme
di opera e di impianti idonei a consentire l ormeggio e sprovviste parzialmente
o totalmente delle difese di mare e dei servizi e delle infrastrutture
necessarie al soddisfacimento degli utenti.
I porti marittimi possono
comprendere sezioni specializzate per la pesca e il turismo.
Art. 4I porti e gli approdi
realizzati o da realizzare sui beni demaniali, sono soggetti alle norme fissate
dalla presente legge, fatte salve le disposizioni statali in materia e le
competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza
nazionale, alla polizia doganale. Le opere portuali sono assoggettate al regime
concessorio se richiesto dalla vigente legislazione.
Con il provvedimento di
approvazione, le opere previste nei piani regolatori dei porti o nei progetti di
massima degli approdi, inserite nel piano regionale di coordinamento di cui al
precedente art. 1, sono dichiarate di pubblica utilita.
Art. 5Al fine di acquisire ed
elaborare gli elementi necessari per la formazione del piano regionale di
coordinamento di cui all art. 1 e istituita una Commissione tecnica dei porti
così composta:
- dal Presidente della Giunta
regionale o da un suo delegato, che la presiede;
- dal Coordinatore dell
Assessorato regionale ai Trasporti;
- dal Coordinatore dell
Assessorato regionale ai LLPP;
- dal Coordinatore dell
Assessorato regionale al Turismo;
- dal Coordinatore dell
Assessorato regionale all Urbanistica;
- dal Coordinatore dell
Assessorato regionale alla Programmazione;
- dall Ingegnere Capo del
Genio Civile per le opere Marittime;
- dal Direttore Marittimo
sovrintendente alle Capitanerie di Porto della Regione;
- dal Segretario della
Commissione consiliare permanente regionale ai LLPP ed
Urbanistica.
Ogni componente puo delegare
un suo rappresentante.
La Commissione deve essere
convocata con almeno cinque giorni di anticipo.
Art. 6Il piano regionale di
coordinamento di cui all art. 1 e predisposto, nel rispetto degli artt. 4e 5
della LR n. 56 del 31- 5- 1980, ad iniziativa del Presidente della Giunta
regionale ed e approvato dal Consiglio regionale, sentita la Commissione
tecnica dei porti di cui al precedente
articolo.
Art. 7I piani regolatori dei porti ed
i progetti di massima degli approdi debbono essere corredati da una relazione di
previsione di massima delle spese occorrenti per l acquisizione delle aree, per
la realizzazione delle opere (ivi compresi gli impianti e le attrezzature
necessarie per l attuazione dei piani e progetti stessi) nonche da una
dettagliata relazione geologica dell area interessata e da uno studio sull
andamento delle correnti marine interessanti il paraggio.
I piani e progetti di cui al
comma precedente, da adottarsi da parte del Consiglio comunale anche ai fini
urbanistici, dovranno inoltre essere corredati da apposita documentazione
tecnica attestante l inserimento dell opera nel contesto territoriale di
riferimento, alla luce delle caratteristiche, della ricettivita e dello
sviluppo propri della zona di influenza del porto o dell
approdo.
I suddetti piani regolatori ed
i progetti di massima degli approdi, redatti in conformita delle precedenti
disposizioni, sono esaminati dalla Commissione di cui all art. 5 al fine di
verificarne la rispondenza al piano regionale di coordinamento e sono approvati
dalla Giunta regionale, con le ulteriori modalita fissate dalla legislazione
vigente e nel rispetto delle norme e previsioni del piano regionale di
coordinamento di cui all art. 1 della presente legge.
Art. 8In caso di regime concessorio,
i richiedenti la concessione di cui all art. 4, siano essi soggetti pubblici o
privati, ferme restando le norme di cui all art. 37, I comma. cod. nav.,
dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei
servizi, rispettivamente da eseguirsi e da espletarsi sui beni demandati in
concessione, in conformita dei piani regolatori dei porti o dei progetti di
massima degli approdi approvati dalla Giunta Regionale.
I Comuni, qualora divengono
concessionari nei modi di cui all art. 4 e realizzino le opere relative ai
porti ed approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della
normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a
privati sulla base di convenzione tipo approvata dal Consiglio regionale.
Art. 9La Regione, ai fini della
realizzazione e ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici, puo
concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati,
contributi che, per il biennio 1981/ 82, potranno essere concessi in conto
capitale fino alla misura del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di
tali opere e, per gli anni, successivi, saranno erogati tramite la istituzione
di un fondo di rotazione, previsto con la legge regionale di approvazione del
bilancio.
Qualora gli enti locali
interessati non siano in grado di far fronte alla differenza tra la spesa
riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma
precedente, la Regione puo concedere il finanziamento per l intero importo
della spesa, salvo recupero del 30% a carico degli Enti
stessi.
Art. 10Il Consiglio regionale, sulla
base degli stanziamenti previsti nella legge regionale di bilancio, approva, su
proposta della Giunta regionale, ed in conformita al piano regionale di
coordinamento di cui all art. 1, il programma di finanziamento di cui al
precedente articolo.
Art. 11L erogazione dei contributi in
conto capitale per il periodo 1981/ 82 verra disposta dalla Giunta regionale
nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e sulla base dell
avvenuta approvazione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo
relativo alle opere previste nel programma di cui all articolo precedente e,
per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70%, subordinatamente alla
formale assunzione dell onere di rimborso da parte degli enti
stessi.
Art. 12All onere riveniente dall
applicazione della presente legge si provvede come segue:
- per L. 200.000.000 relativi
allo studio ed alla redazione del piano di coordinamento, da imputare sul Cap.
00138 del Bilancio 1981, disponibile;
- per la realizzazione delle
opere, su apposito capitolo da istituire nel Bilancio 1982 e successivi così
denominato: << Fondo per interventi straordinari nei porti di competenza
della Regione, compresi i porti ed approdi turistici, il cui onere trova
copertura nel Bilancio pluriennale 1981/ 82 approvato con LR n. 33 del 23- 6-
81.
Art. 13Fino all entrata in vigore del
piano regionale di coordinamento di cui all art. 1, la costruzione,
ristrutturazione e riqualificazione dei porti ed approdi nel sistema portuale
della Regione Puglia, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di
altri enti pubblici, potra aver luogo, esclusivamente, previa approvazione da
parte del Consiglio regionale, fatte salve le competenze statali in materia e
sentiti i pareri degli uffici e Comitati regionali competenti, nonche della
Commissione tecnica di cui all art. 5 della presente legge.
|