Anno 1983
Numero 2
Data 11/01/1983
Abrogato
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
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Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 2

Delega alle Province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di veicoli non eccezionali che effettuano trasporti eccezionali.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 13/85, art. 6


Art. 1

(2) 


[La Regione Puglia delega alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni  di cui al quinto comma dello art. 10 del TU delle norme  sulla circolazione stradale approvato con DPR  15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall’ art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Le autorizzazioni di cui alla presente legge riguardano la circolazione di veicoli eccezionali come classificati dal   secondo comma dell art. 10 del citato DPR 15 giugno 1959, n. 393, nonche di veicoli non eccezionali quando siano  adibiti a trasporti eccezionali secondo i criteri stabiliti nel primo comma del medesimo art. 10, su tutte le strade ricadenti nel territorio di ciascuna provincia ad eccezione delle autostrade e delle strade statali e militari.]



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 13/85, art. 6


Art. 2

(3) 


[Nell esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1, le province sono tenute ad osservare tutte le norme e le direttive all uopo gia emanate o che saranno emanate dai competenti organi dello Stato e della Regione  Puglia nell ambito delle rispettive competenze.]


(3) Legge  abrogata dalla l.r. 13/85, art. 6


Art. 3

(4) 


[Le Province trasmettono annualmente alla Regione Puglia una relazione sull esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge.]


(4) Legge  abrogata dalla l.r. 13/85, art. 6