Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 2
Delega alle Province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di veicoli non eccezionali che effettuano trasporti eccezionali.(1)
Art. 1(2)
[La Regione Puglia delega alle
Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto le funzioni amministrative
concernenti il rilascio delle autorizzazioni
di cui al quinto comma dello art. 10 del TU delle norme sulla circolazione stradale approvato con
DPR 15 giugno 1959, n. 393, come
modificato dall’ art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.
Le autorizzazioni di cui alla
presente legge riguardano la circolazione di veicoli eccezionali come
classificati dal secondo comma dell
art. 10 del citato DPR 15 giugno 1959, n. 393, nonche di veicoli non
eccezionali quando siano adibiti a
trasporti eccezionali secondo i criteri stabiliti nel primo comma del medesimo
art. 10, su tutte le strade ricadenti nel territorio di ciascuna provincia ad
eccezione delle autostrade e delle strade statali e militari.]