Anno 1983
Numero 3
Data 09/12/1983
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 20 dicembre 1983, n. 130.
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Regolamento Regionale 9 dicembre 1983, n. 3

Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica - l.r. 31 maggio 1980, n. 54 "Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale".(1) 


(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.



TITOLO 1

Contenuti dei programmi di intervento, procedure per la loro formazione ed approvazione 





Art. 1

Formazione dei programmi .(2) 


[I programmi di intervento devono attenersi al piano generale di bonifica e a quello di tutela del territorio rurale e, in mancanza e comunque, alle direttive formulate dalla Regione.

I programmi pluriennali, articolati in programmi annuali, debbono indicare:

- il grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati nel piano generale di bonifica;

- il grado di attuazione dei programmi di intervento relativi agli anni precedenti;

- larco temporale di riferimento che in linea di massima coincide con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione;

- lentità della spesa a carico del bilancio regionale;

- le misure organizzative necessarie per lattuazione del programma medesimo;

- la valutazione del grado di partecipazione delle azioni al conseguimento degli obiettivi fisici prefissati nel piano generale di bonifica e in quello di tutela del territorio rurale.

I programmi di intervento possono comprendere studi ed indagini nelle materie disciplinate dalla L.R. 31 maggio 1980, n. 54, nonché studi di fattibilità relativi ad iniziative che richiedono particolare impegno tecnico finanziario.

I programmi annuali devono comprendere le iniziative da realizzare totalmente o in parte nellanno di riferimento]. 



(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 2

Approvazione dei programmi .(3) 


[Il programma pluriennale e gli stralci annuali sono predisposti dai Consorzi di bonifica e presentati allAssessorato allagricoltura e foreste entro il 30 giugno dellanno precedente a quello cui si riferisce.

LAssessore allagricoltura e foreste li sottopone al parere del Comitato di cui allart. 9 della L.R. 31 maggio 1980, n. 54 e relaziona alla Giunta regionale.

La Giunta regionale trasmette le proprie proposte al Consiglio regionale entro il successivo 30 settembre.

I programmi sono approvati dal Consiglio regionale entro il 30 novembre.

Sono consentiti il prefinanziamento delle spese per la redazione di progetti generali completi delle opere previste nei programmi pluriennali e lanticipazione delle spese per la redazione dei progetti esecutivi nella misura massima del 2%, da recuperarsi sulle spese generali in sede di concessione delle rispettive opere]. 



(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


TITOLO 2

Approvazione progetti 





Art. 3

Approvazione progetti (4) 


[In analogia a quanto stabilito dallart. 11 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37: (5) 

a) i progetti di opere pubbliche di bonifica sono approvati con Decreto del Presidente della Giunta, previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente legislatura in materia.

Sui progetti di qualunque importo va comunque acquisito il preventivo parere del competente Ufficio del Genio Civile. Quando si tratta di lavori forestali necessita anche il parere del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

b) i progetti generali completi, dimporto superiore a L. 500 milioni, devono acquisire anche il preventivo parere del Comitato regionale tecnico amministrativo.

I progetti stralcio esecutivi che non modificano le caratteristiche essenziali del progetto generale approvato, sono soggetti al solo parere del Coordinatore dellUfficio del Genio Civile, anche se dimporto superiore a L. 500 milioni.

Il decreto di approvazione di cui al 1° comma ha valore di provvedimento di concessione degli interventi proposti.]




(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
(5) La l.r. 37/78 è stata abrogata dalla l.r. 27/85. Vedi ora l’art. 31 della l.r. 27/85.


TITOLO 3

Disciplinare di concessione 





Art. 4

Espletamento delle gare di appalto (6) 


[La Regione nellatto di concessione stabilisce i sistemi e le modalità in base alle quali procedere allappalto dei lavori e delle forniture e indica gli uffici regionali preposti allalta sorveglianza dei lavori.

Il Consorzio concessionario ha lobbligo di provvedere, prima dellespletamento della gara, ai controlli ed agli adempimenti di cui agli artt. 5 e 8 del regolamento sui lavori pubblici approvato con R.D. n. 350/1895.

Lelenco delle ditte iscritte allalbo nazionale dei costruttori, da inviare alle gare di appalto da espletarsi mediante licitazione privata, dovrà essere sottoposto al benestare dellUfficio del genio civile competente per territorio.

Quando allappalto dei lavori si provvede mediante licitazione privata, da tenersi con il metodo di cui allart. 1, lettera d) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, lapprovazione dellesito della gara è di competenza del Consorzio concessionario e le relative deliberazioni consortili sono soggette allesame di cui allart. 36 della L.R. 31 maggio 1980, n. 54.

Le procedure per lapprovazione degli esiti di gara, di cui al comma precedente, si intendono applicabili anche per appalti da aggiudicarsi mediante licitazione privata secondo le modalità previste dallart. 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 nel caso di offerte in diminuzione, e lettera e) dello stesso articolo, nel caso di presentazione di offerte nei limiti degli importi previsti dal provvedimento di approvazione del progetto.

Sulla congruità delle offerte si esprime, qualora se ne ravvisi lopportunità, in sede di esame dellesito delle gare, lUfficio del genio civile competente.

Resta, invece, obbligatorio, in caso di offerte in aumento, acquisire il parere di congruità da parte dellUfficio del genio civile con approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva spettanti alla Giunta regionale.

È consentito laffidamento dei lavori a trattativa privata quando ricorrono le circostanze previste dal 6° e 7° capoverso dellart. 12 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37 ovvero dallart. 5, lettera g), della legge 8 agosto 1977, n. 584 a seconda limporto dei lavori.

Laffidamento dei lavori a trattativa privata è disposto con provvedimento di Giunta.

Sulla congruità dellofferta posta a base della trattativa privata, si esprime lUfficio del genio civile competente per territorio.

Le economie conseguite a seguito del ribasso offerto in sede di espletamento di gara vengono accantonate nel quadro economico della concessione alla voce eventuale revisione prezzi da utilizzare solo a tale titolo, salvo diversa disposizione da parte della Giunta regionale.

Laffidamento dei lavori a trattativa privata può avvenire solo sulla base di progetti aggiornati nei prezzi, con offerta in ribasso.

In caso di appalto concorso o di gara offerta-prezzi, lofferta più vantaggiosa è prescelta da apposita commissione, la cui composizione è stabilita, di volta in volta, nel provvedimento di concessione.

Sulle risultanze dellappalto concorso e sugli esiti della gara mediante offerta-prezzi con offerte in aumento decide la Giunta regionale]. 



(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 5

Varianti alle opere (7) 


[Le perizie di variante tecnica, di assestamento e suppletive, anche se comprensive di nuovi prezzi, sono approvate dal consorzio concessionario, previo parere dellUfficio del genio civile competente, quando non vengono alterate la natura e la funzionalità dellopera rispetto alle previsioni del progetto originario approvato e nel caso in cui limporto dei lavori non determini una maggiore spesa rispetto allimporto stanziato a tale titolo in concessione.

Le relative deliberazioni consortili di approvazione della perizia, corredate dagli elaborati tecnici, sono soggette allesame di cui allart. 36 della L.R. 31 maggio 1980, n. 54.

Le varianti che modificano la natura e la funzionalità delle opere progettate sono approvate con le procedure previste dallart. 3 della presente legge e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per lo sviluppo economico.

Sulle ammissibilità di eventuali maggiori spese commesse a perizie di variante e suppletive decide la Giunta regionale, previo parere dellUfficio del genio civile competente.

Egualmente vanno sottoposte al parere dellUfficio del genio civile le perizie di variante tecnica e suppletive che prevedono limpegno dellimporto stanziato in concessione per «eventuali imprevisti».

Sullutilizzo di detto importo decide il Presidente della Giunta]. 



(•) La l.r. 37/78 è stata abrogata dalla l.r. 27/85. Vedi ora l’art. 31 della l.r. 27/85.
(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 6

Assunzione di maggiori impegni finanziari (8) 


[Sullassunzione di maggiori impegni finanziari rispetto allimporto di concessione assentito decide la Giunta regionale, sempre che essi non derivino da carenze tecnico-amministrative imputabili al Consorzio concessionario.

I maggiori impegni di spesa riguardano:

a) le espropriazioni, asservimenti ed occupazioni;

b) la revisione dei prezzi contrattuali;

c) le eccezioni e le riserve dellappaltatore;

d) le controversie tra concessionario ed imprese appaltatrici e fornitrici, nonché le spese di patrocinio legale;

e) le varianti nellesecuzione delle opere.

La Regione assumerà a proprio carico le maggiori spese per revisione prezzi rigorosamente determinate in base alla vigente normativa regionale.

Listruttoria tecnico-amministrativa delle eccezioni e riserve dellappaltatore è di competenza del Consorzio concessionario e deve essere definita entro il termine contrattuale previsto per lapprovazione del collaudo dei lavori.

Le definitive determinazioni sulle riserve ed eccezioni dellappaltatore sono di competenza della Giunta regionale.

Il Consorzio concessionario resta competente della gestione di eventuali rapporti contenziosi, in sede giurisdizionale.

Le relative deliberazioni sono soggette al visto di legittimità ex art. 35 L.R. 31 maggio 1980, n. 54 e ex art. 63 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Le maggiori spese, ivi comprese quelle per patrocinio, nei limiti ritenuti ammissibili dalla Giunta regionale, saranno riconosciute solo nel caso in cui la vertenza non tragga origine da inadempienze colpose o negligenze del concessionario]. 



(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 7

Termini della concessione (9) 


[La durata della concessione è fissata nel provvedimento di concessione.

Linizio delle attività di esproprio decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione, mentre il termine per il loro completamento è fissato nello stesso provvedimento.

Negli atti relativi alle espropriazioni, agli asservimenti ed alle occupazioni temporanee, deve essere indicata lubicazione e lentità delle superfici da occupare.

Non si può dare inizio alle opere se non saranno state rispettate le norme sulle indennità spettanti ai proprietari dei beni soggetti ad occupazione o ad asservimento.

Quando lesecuzione dellattività di occupazione è inclusa nelle prestazioni dellappaltatore si intende che lattività stessa deve avere inizio con la consegna dei lavori ed essere completata entro il termine contrattuale stabilito.

Nel capitolato dappalto deve essere fatta esplicita menzione dellobbligo dellappaltatore di pagare prima del collaudo i danni arrecati al di fuori delle zone soggette ad espropriazione e ad asservimento.

Linizio dei lavori deve avvenire immediatamente dopo la approvazione dei risultati di gara mediante consegna dei lavori allimpresa aggiudicataria sotto le riserve di legge.

Il termine di ultimazione dei lavori è indicato nel provvedimento di concessione]. 



(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 8

Collaudo delle opere e delle forniture(10) 


[Il collaudo dei lavori e delle forniture, in corso dopera o a fine lavori, è disposto dalla Regione, con spese a totale carico del concessionario.

Alla nomina del collaudo o della Commissione di collaudo provvede il Presidente della Giunta regionale.

Lo stesso Presidente approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione.

Il collaudo ha effetto sia per la definizione dei rapporti Regione e Consorzi concessionari, che di quelli fra questi e di loro appaltatori e/o fornitori.

Al collaudatore è affidata la verificazione dellopera sia per quanto concerne la rispondenza alle norme contrattuali, che per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contenute nellatto di concessione.

Al collaudatore è inoltre affidata la verifica del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti a qualsiasi titolo ai proprietari ed ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati allesecuzione delle opere.

Sono demandate al Consorzio concessionario la competenza e la legittimazione in ordine alla definizione dei vari adempimenti e formalità connessi con la chiusura dei rapporti di appalto o di fornitura instaurati con i terzi interessati alla esecuzione dellopera]. 



(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 9

(11) (12) 


[1. I pagamenti disposti dalla Regione Puglia in favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi affidati in concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento .

2. È data facoltà ai consorzi di bonifica di chiedere alla Regione Puglia di provvedere al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici degli stati di avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali e interessi legali e moratori e a favore di tutti gli aventi titolo dei crediti maturati sul fondo a disposizione dellamministrazione secondo le destinazioni elencate allarticolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) . (13) 

3. La liquidazione della rata di saldo, pari al 10 per cento dellimporto di concessione, escluso quello delle spese generali, avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di collaudo, previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati allesecuzione delle opere . (14) 

4. Le spese generali saranno liquidate - contestualmente agli stati di avanzamento - direttamente ai Consorzi concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso i tesorieri dei Consorzi medesimi . (15) 

5. La liquidazione della rata di saldo sulle spese generali, nella misura del 10 per cento dellimporto previsto in concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione . (16) 

6. Resta fermo lobbligo, da parte dei Consorzi concessionari, di sottoporre gli stati di avanzamento, per la successiva liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici regionali ]. (17) 



(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
(12) Articolo così sostituto dalla l.r. 14/2001, art. 27 poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Accrediti, saldo, rendicontazione. Per la esecuzione degli interventi disciplinati dal presente regolamento, il Presidente della Giunta, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 giugno 1979, n. 31, è autorizzato a disporre in favore del concessionario, sull'apposito conto di gestione di cui al successivo art. 10, i seguenti accrediti: - 50% dell'importo di concessione, escluso l'importo delle spese generali, e degli imprevisti entro tre mesi dall'avvenuta consegna dei lavori all'Impresa o ditta assuntrice degli stessi; - ulteriore 40% dell'importo di concessione, escluso l'importo delle spese generali, quando i lavori e/o le forniture ed i pagamenti per somme a disposizione abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo di concessione; - il restante 10% dell'importo di concessione, escluso quello delle spese generali, ad approvazione degli atti di collaudo e previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati all'esecuzione delle opere. Il concessionario potrà utilizzare la disponibilità del conto di gestione: - per la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, previo riscontri ed accertamenti eseguiti dall'Ufficio preposto alla sorveglianza come indicato nel provvedimenti di concessione; - per la liquidazione degli acconti revisionali dei prezzi contrattuali dei lavori in corso d'opera ad imprese esecutrici e/o fornitrici sino alla concorrenza dell'importo previsto a tale titolo in concessione; - per il pagamento delle indennità di espropriazione, asservimenti ed occupazioni agli aventi titolo nella misura prevista dalla vigente legislazione in materia e nei limiti indicati nel provvedimento di concessione; - per il pagamento delle spese per concessioni E.N.E.L., A.N.A.S., FF.SS., Acquedotto pugliese, amministrazioni locali. Per la revisione dei prezzi, il cui importo eccede i limiti di spesa riportati in concessione, il Consorzio dovrà tempestivamente trasmettere all'Assessorato all'agricoltura relativi elaborati tecnici revisionali per il pagamento della rata o residua rata di acconto. Resta fermo l'obbligo da parte del concessionario di sottoporre in sede di liquidazione della rata di saldo revisionale gli atti revisionali al parere e controllo degli organi tecnici regionali. Le spese generali saranno direttamente accreditate al concessionario nella seguente misura: - 50% all'atto dell'emissione del provvedimento di concessione; - 45% quando i lavori e/o forniture abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo di concessione; - 5% alla chiusura della concessione.». 
(13) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.
(14) Il presente comma, già sostituito dall'art. 7, L.R. 16 aprile 2007, n. 10, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2008, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «2. È data facoltà ai consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia di provvedere alla liquidazione e al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici e/o agli aventi titolo degli stati d'avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali nonché degli interessi legali e moratori relativi ai fondi stanziati per l'esecuzione di opere pubbliche affidate in concessione ai consorzi medesimi.». 
(15) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.
(16) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.
(17)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.


Art. 10

Conto di gestione(18) (19) 


[Le somme erogate a qualsiasi titolo, ad eccezione delle sole spese generali che saranno accreditate direttamente al concessionario, saranno fatte affluire su apposito conto di gestione, intestato alla Regione ed istituito presso lIstituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere del Consorzio concessionario.

La Regione Puglia si riserva linsindacabile potere di sospendere lutilizzazione delle somme disponibili sul conto di gestione e di recuperare eventuali somme erogate in eccedenza su qualunque credito del Consorzio concessionario, anche se traente origine da altre concessioni]. 



(18) Articolo abrogato dall'art. 27, comma 2, L.R. 31 maggio 2001, n.14.
(19) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 11

Revoca della concessione (20) 


[Ove il concessionario dovesse incorrere in violazioni o negligenze di particolare gravità, tanto in ordine alle condizioni della concessione quanto a norme di leggi o di regolamenti, la Regione procederà alla revoca della concessione.

Lo stesso potere di revoca sarà esercitato nel caso in cui il concessionario per imperizia o altro suo comportamento comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita della opera.

Nel caso di revoca il concessionario avrà diritto al rimborso dellimporto dei lavori e delle forniture eseguite ed utilizzabili e delle indennità espropriative legittimamente erogate o al cui pagamento sia tenuto, oltre alla relativa aliquota di spese generali.

Il concessionario avrà inoltre diritto ad un corrispettivo, sulla base delle disposizioni di legge che regolano le prestazioni professionali degli Ingegneri, qualora la Regione si avvalga del progetto delle opere, sempre che non sia stato provveduto allanticipazione delle spese di progettazione, nel qual caso si procederà ad eventuali conguagli.

Resta in pregiudicato ogni azione risarcitoria a tutela dellinteresse regionale in ordine alla revoca della concessione per colpa grave del concessionario.

Nel caso di revoca la Regione potrà sostituirsi al concessionario nei contratti da questi conclusi per lesecuzione delle opere in concessione.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare i poteri di cui al presente articolo]. 



(20) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 12

Fine del rapporto di concessione (21) 


[La verifica di tutti gli adempimenti connessi con listituto della concessione avrà luogo non appena esauriti gli adempimenti di collaudo finale dei lavori.

Di tanto ne comunicherà il concessionario con dichiarazione del proprio legale rappresentante.

La dichiarazione, che dovrà contenere il riepilogo delle spese sostenute per i vari titoli, farà esplicito riferimento allacquisizione dei terreni, nonché alla avvenuta richiesta di volturazione dei terreni e degli immobili acquistati, di quelli realizzati, a favore del demanio regionale proprietario-ramo bonifiche.

Alla definizione del rapporto di concessione provvede il Presidente della Giunta entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al presente articolo]. 



(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 13

Definizione delle controversie (22) 


[Eventuali controversie e conflitti di competenza fra Regione e concessionario saranno sottoposti ai vigenti organi di giustizia amministrativa se non sanabili in via stragiudiziale]. 



(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 14

Spese generali (23) 


[Laliquota di spese generali, nella misura forfettaria del 15%, sarà liquidata al concessionario sugli importi assentiti in concessione e relativi maggiori oneri, di cui all art. 6 che precede, risultanti in via definitiva alla chiusura della concessione]. 



(23) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI





Art. 15

(24) 


[Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento d’attuazione alla L.R. 31 maggio 1980, n. 54, trovano applicazione le disposizioni contenute nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel R.D. 25 maggio 1895, n. 850 e successive modificazioni.]



(24) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 16

(25) 


[LAssessore allAgricoltura e Foreste, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dal presente Regolamento. ] 




(25) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.