Regolamento Regionale 9 dicembre 1983, n. 3 Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica - l.r. 31 maggio 1980, n. 54 "Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale".(1)
(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40,
comma 1, lettera b), L.R.
13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
TITOLO 1Contenuti dei programmi di intervento, procedure per la loro formazione ed
approvazione
Art. 1Formazione dei programmi .(2) [I programmi di intervento devono attenersi al
piano generale di bonifica e a quello di tutela del territorio rurale e, in
mancanza e comunque, alle direttive formulate dalla Regione. I programmi pluriennali, articolati in programmi
annuali, debbono indicare: - il grado di realizzazione degli obiettivi
fisici prefissati nel piano generale di bonifica; - il grado di attuazione dei programmi di
intervento relativi agli anni precedenti; - larco temporale di riferimento che in linea
di massima coincide con quello del bilancio pluriennale di previsione della
Regione; - lentità della spesa a carico del bilancio
regionale; - le misure organizzative necessarie per
lattuazione del programma medesimo;
- la valutazione del grado di partecipazione
delle azioni al conseguimento degli obiettivi fisici prefissati nel piano
generale di bonifica e in quello di tutela del territorio rurale.
I programmi di intervento possono comprendere
studi ed indagini nelle materie disciplinate dalla L.R.
31 maggio 1980, n. 54, nonché studi di fattibilità relativi ad
iniziative che richiedono particolare impegno tecnico finanziario.
I programmi annuali devono comprendere le
iniziative da realizzare totalmente o in parte nellanno di riferimento].
(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 2Approvazione dei programmi .(3) [Il programma pluriennale e gli stralci annuali
sono predisposti dai Consorzi di bonifica e presentati allAssessorato
allagricoltura e foreste entro il 30 giugno dellanno precedente a quello cui
si riferisce.
LAssessore allagricoltura e foreste li
sottopone al parere del Comitato di cui allart. 9
della L.R.
31 maggio 1980, n. 54 e relaziona alla Giunta regionale.
La Giunta regionale trasmette le proprie
proposte al Consiglio regionale entro il successivo 30 settembre.
I programmi sono approvati dal Consiglio
regionale entro il 30 novembre.
Sono consentiti il prefinanziamento delle spese
per la redazione di progetti generali completi delle opere previste nei
programmi pluriennali e lanticipazione delle spese per la redazione dei
progetti esecutivi nella misura massima del 2%, da recuperarsi sulle spese
generali in sede di concessione delle rispettive opere].
(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
TITOLO 2Approvazione progetti
Art. 3Approvazione progetti (4) [In analogia a quanto stabilito dallart. 11 della L.R.
12 agosto 1978, n. 37: (5) a) i progetti di opere pubbliche di bonifica sono approvati con Decreto del Presidente della Giunta, previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente legislatura in materia. Sui progetti di qualunque importo va comunque acquisito il preventivo parere del competente Ufficio del Genio Civile. Quando si tratta di lavori forestali necessita anche il parere del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; b) i progetti generali completi, dimporto superiore a L. 500 milioni, devono acquisire anche il preventivo parere del Comitato regionale tecnico amministrativo. I progetti stralcio esecutivi che non modificano le caratteristiche essenziali del progetto generale approvato, sono soggetti al solo parere del Coordinatore dellUfficio del Genio Civile, anche se dimporto superiore a L. 500 milioni. Il decreto di approvazione di cui al 1° comma ha valore di provvedimento di concessione degli interventi proposti.]
TITOLO 3Disciplinare di concessione
Art. 4Espletamento delle gare di appalto (6) [La Regione nellatto di concessione stabilisce
i sistemi e le modalità in base alle quali procedere allappalto dei lavori e
delle forniture e indica gli uffici regionali preposti allalta sorveglianza dei
lavori.
Il Consorzio concessionario ha lobbligo di
provvedere, prima dellespletamento della gara, ai controlli ed agli adempimenti
di cui agli artt. 5 e 8 del regolamento sui lavori pubblici approvato con R.D.
n. 350/1895.
Lelenco delle ditte iscritte allalbo nazionale
dei costruttori, da inviare alle gare di appalto da espletarsi mediante
licitazione privata, dovrà essere sottoposto al benestare dellUfficio del genio
civile competente per territorio.
Quando allappalto dei lavori si provvede
mediante licitazione privata, da tenersi con il metodo di cui allart. 1,
lettera d) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, lapprovazione dellesito
della gara è di competenza del Consorzio concessionario e le relative
deliberazioni consortili sono soggette allesame di cui allart. 36
della L.R.
31 maggio 1980, n. 54.
Le procedure per lapprovazione degli esiti di
gara, di cui al comma precedente, si intendono applicabili anche per appalti da
aggiudicarsi mediante licitazione privata secondo le modalità previste
dallart. 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 nel caso di
offerte in diminuzione, e lettera e) dello stesso articolo, nel caso di
presentazione di offerte nei limiti degli importi previsti dal provvedimento di
approvazione del progetto.
Sulla congruità delle offerte si esprime,
qualora se ne ravvisi lopportunità, in sede di esame dellesito delle gare,
lUfficio del genio civile competente.
Resta, invece, obbligatorio, in caso di offerte
in aumento, acquisire il parere di congruità da parte dellUfficio del genio
civile con approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva
spettanti alla Giunta regionale.
È consentito laffidamento dei lavori a
trattativa privata quando ricorrono le circostanze previste dal 6° e 7°
capoverso dellart. 12 della L.R.
12 agosto 1978, n. 37 ovvero dallart. 5, lettera g), della legge
8 agosto 1977, n. 584 a seconda limporto dei lavori.
Laffidamento dei lavori a trattativa privata è
disposto con provvedimento di Giunta.
Sulla congruità dellofferta posta a base della
trattativa privata, si esprime lUfficio del genio civile competente per
territorio.
Le economie conseguite a seguito del ribasso
offerto in sede di espletamento di gara vengono accantonate nel quadro economico
della concessione alla voce eventuale revisione prezzi da utilizzare solo a tale
titolo, salvo diversa disposizione da parte della Giunta regionale.
Laffidamento dei lavori a trattativa privata
può avvenire solo sulla base di progetti aggiornati nei prezzi, con offerta in
ribasso.
In caso di appalto concorso o di gara
offerta-prezzi, lofferta più vantaggiosa è prescelta da apposita commissione,
la cui composizione è stabilita, di volta in volta, nel provvedimento di
concessione.
Sulle risultanze dellappalto concorso e sugli
esiti della gara mediante offerta-prezzi con offerte in aumento decide la Giunta
regionale].
(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 5Varianti alle opere (7) [Le perizie di variante tecnica, di assestamento
e suppletive, anche se comprensive di nuovi prezzi, sono approvate dal consorzio
concessionario, previo parere dellUfficio del genio civile competente, quando
non vengono alterate la natura e la funzionalità dellopera rispetto alle
previsioni del progetto originario approvato e nel caso in cui limporto dei
lavori non determini una maggiore spesa rispetto allimporto stanziato a tale
titolo in concessione.
Le relative deliberazioni consortili di
approvazione della perizia, corredate dagli elaborati tecnici, sono soggette
allesame di cui allart. 36
della L.R.
31 maggio 1980, n. 54.
Le varianti che modificano la natura e la
funzionalità delle opere progettate sono approvate con le procedure previste
dallart. 3 della presente legge e sentito il parere della Commissione
consiliare permanente per lo sviluppo economico.
Sulle ammissibilità di eventuali maggiori spese
commesse a perizie di variante e suppletive decide la Giunta regionale, previo
parere dellUfficio del genio civile competente.
Egualmente vanno sottoposte al parere
dellUfficio del genio civile le perizie di variante tecnica e suppletive che
prevedono limpegno dellimporto stanziato in concessione per «eventuali
imprevisti».
Sullutilizzo di detto importo decide il
Presidente della Giunta].
Art. 6Assunzione di maggiori impegni finanziari (8) [Sullassunzione di maggiori impegni finanziari
rispetto allimporto di concessione assentito decide la Giunta regionale, sempre
che essi non derivino da carenze tecnico-amministrative imputabili al Consorzio
concessionario.
I maggiori impegni di spesa riguardano:
a) le espropriazioni, asservimenti ed
occupazioni; b) la revisione dei prezzi contrattuali; c) le eccezioni e le riserve dellappaltatore;
d) le controversie tra concessionario ed imprese
appaltatrici e fornitrici, nonché le spese di patrocinio legale; e) le varianti nellesecuzione delle opere.
La Regione assumerà a proprio carico le maggiori
spese per revisione prezzi rigorosamente determinate in base alla vigente
normativa regionale.
Listruttoria tecnico-amministrativa delle
eccezioni e riserve dellappaltatore è di competenza del Consorzio
concessionario e deve essere definita entro il termine contrattuale previsto per
lapprovazione del collaudo dei lavori.
Le definitive determinazioni sulle riserve ed
eccezioni dellappaltatore sono di competenza della Giunta regionale.
Il Consorzio concessionario resta competente
della gestione di eventuali rapporti contenziosi, in sede giurisdizionale.
Le relative deliberazioni sono soggette al visto
di legittimità ex art. 35
L.R.
31 maggio 1980, n. 54 e ex art. 63 del R.D. 13 febbraio 1933, n.
215.
Le maggiori spese, ivi comprese quelle per
patrocinio, nei limiti ritenuti ammissibili dalla Giunta regionale, saranno
riconosciute solo nel caso in cui la vertenza non tragga origine da inadempienze
colpose o negligenze del concessionario].
(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 7Termini della concessione (9) [La durata della concessione è fissata nel
provvedimento di concessione.
Linizio delle attività di esproprio decorre
dalla data di notifica del provvedimento di concessione, mentre il termine per
il loro completamento è fissato nello stesso provvedimento.
Negli atti relativi alle espropriazioni, agli
asservimenti ed alle occupazioni temporanee, deve essere indicata lubicazione e
lentità delle superfici da occupare.
Non si può dare inizio alle opere se non saranno
state rispettate le norme sulle indennità spettanti ai proprietari dei beni
soggetti ad occupazione o ad asservimento.
Quando lesecuzione dellattività di occupazione
è inclusa nelle prestazioni dellappaltatore si intende che lattività stessa
deve avere inizio con la consegna dei lavori ed essere completata entro il
termine contrattuale stabilito.
Nel capitolato dappalto deve essere fatta
esplicita menzione dellobbligo dellappaltatore di pagare prima del collaudo i
danni arrecati al di fuori delle zone soggette ad espropriazione e ad
asservimento.
Linizio dei lavori deve avvenire immediatamente
dopo la approvazione dei risultati di gara mediante consegna dei lavori
allimpresa aggiudicataria sotto le riserve di legge.
Il termine di ultimazione dei lavori è indicato
nel provvedimento di concessione].
(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 8Collaudo delle opere e delle forniture(10) [Il collaudo dei lavori e delle forniture, in
corso dopera o a fine lavori, è disposto dalla Regione, con spese a totale
carico del concessionario.
Alla nomina del collaudo o della Commissione di
collaudo provvede il Presidente della Giunta regionale.
Lo stesso Presidente approva i certificati di
collaudo o di regolare esecuzione.
Il collaudo ha effetto sia per la definizione
dei rapporti Regione e Consorzi concessionari, che di quelli fra questi e di
loro appaltatori e/o fornitori.
Al collaudatore è affidata la verificazione
dellopera sia per quanto concerne la rispondenza alle norme contrattuali, che
per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contenute nellatto di
concessione.
Al collaudatore è inoltre affidata la verifica
del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti a
qualsiasi titolo ai proprietari ed ai conduttori dei terreni e degli altri beni
interessati allesecuzione delle opere.
Sono demandate al Consorzio concessionario la
competenza e la legittimazione in ordine alla definizione dei vari adempimenti e
formalità connessi con la chiusura dei rapporti di appalto o di fornitura
instaurati con i terzi interessati alla esecuzione dellopera].
(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 9(11) (12) [1. I pagamenti disposti dalla Regione Puglia in
favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi affidati in
concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento . 2. È data facoltà ai consorzi di bonifica di
chiedere alla Regione Puglia di provvedere al pagamento diretto in favore delle
imprese esecutrici degli stati di avanzamento lavori, degli eventuali stati
revisionali dei prezzi contrattuali e interessi legali e moratori e a favore di
tutti gli aventi titolo dei crediti maturati sul fondo a disposizione
dellamministrazione secondo le destinazioni elencate allarticolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) . (13) 3. La liquidazione della rata di saldo, pari al
10 per cento dellimporto di concessione, escluso quello delle spese generali,
avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di collaudo,
previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento delle
indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri
beni interessati allesecuzione delle opere .
(14) 4. Le spese generali saranno liquidate -
contestualmente agli stati di avanzamento - direttamente ai Consorzi
concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso i
tesorieri dei Consorzi medesimi . (15) 5. La liquidazione della rata di saldo sulle
spese generali, nella misura del 10 per cento dellimporto previsto in
concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione . (16)
6. Resta fermo lobbligo, da parte dei Consorzi
concessionari, di sottoporre gli stati di avanzamento, per la successiva
liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici regionali ]. (17)
(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.(12) Articolo così sostituto dalla l.r. 14/2001, art. 27 poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario
era così formulato: «Art. 9. Accrediti, saldo, rendicontazione. Per la
esecuzione degli interventi disciplinati dal presente regolamento, il Presidente
della Giunta, ai sensi dell'art. 17 della L.R.
6 giugno 1979, n. 31, è autorizzato a disporre in favore del
concessionario, sull'apposito conto di gestione di cui al successivo art. 10, i
seguenti accrediti: - 50% dell'importo di concessione,
escluso l'importo delle spese generali, e degli imprevisti entro tre mesi
dall'avvenuta consegna dei lavori all'Impresa o ditta assuntrice degli stessi;
- ulteriore 40% dell'importo di concessione, escluso
l'importo delle spese generali, quando i lavori e/o le forniture ed i pagamenti
per somme a disposizione abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo di
concessione; - il restante 10% dell'importo di
concessione, escluso quello delle spese generali, ad approvazione degli atti di
collaudo e previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento
delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli
altri beni interessati all'esecuzione delle opere. Il
concessionario potrà utilizzare la disponibilità del conto di gestione:
- per la liquidazione degli stati di avanzamento dei
lavori, previo riscontri ed accertamenti eseguiti dall'Ufficio preposto alla
sorveglianza come indicato nel provvedimenti di concessione; - per la liquidazione degli acconti revisionali dei prezzi
contrattuali dei lavori in corso d'opera ad imprese esecutrici e/o fornitrici
sino alla concorrenza dell'importo previsto a tale titolo in concessione;
- per il pagamento delle indennità di espropriazione,
asservimenti ed occupazioni agli aventi titolo nella misura prevista dalla
vigente legislazione in materia e nei limiti indicati nel provvedimento di
concessione; - per il pagamento delle spese per
concessioni E.N.E.L., A.N.A.S., FF.SS., Acquedotto pugliese, amministrazioni
locali. Per la revisione dei prezzi, il cui importo
eccede i limiti di spesa riportati in concessione, il Consorzio dovrà
tempestivamente trasmettere all'Assessorato all'agricoltura relativi elaborati
tecnici revisionali per il pagamento della rata o residua rata di acconto.
Resta fermo l'obbligo da parte del concessionario di
sottoporre in sede di liquidazione della rata di saldo revisionale gli atti
revisionali al parere e controllo degli organi tecnici regionali. Le spese generali saranno direttamente accreditate al concessionario
nella seguente misura: - 50% all'atto dell'emissione del
provvedimento di concessione; - 45% quando i lavori e/o
forniture abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo di concessione;
- 5% alla chiusura della concessione.». (13) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in
sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione
del secondo comma con l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.(14) Il presente comma, già sostituito dall'art. 7,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10, è stato poi nuovamente così sostituito
dall'art. 1,
comma 1, L.R.
2 luglio 2008, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «2. È data
facoltà ai consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia di provvedere
alla liquidazione e al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici e/o
agli aventi titolo degli stati d'avanzamento lavori, degli eventuali stati
revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e
occupazionali nonché degli interessi legali e moratori relativi ai fondi
stanziati per l'esecuzione di opere pubbliche affidate in concessione ai
consorzi medesimi.». (15) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in
sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione
del secondo comma con l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.(16) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in
sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione
del secondo comma con l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.(17) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in
sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione
del secondo comma con l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.
Art. 10Conto di gestione(18) (19) [Le somme erogate a qualsiasi titolo, ad
eccezione delle sole spese generali che saranno accreditate direttamente al
concessionario, saranno fatte affluire su apposito conto di gestione, intestato
alla Regione ed istituito presso lIstituto di credito che svolge le funzioni di
Tesoriere del Consorzio concessionario.
La Regione Puglia si riserva linsindacabile
potere di sospendere lutilizzazione delle somme disponibili sul conto di
gestione e di recuperare eventuali somme erogate in eccedenza su qualunque
credito del Consorzio concessionario, anche se traente origine da altre
concessioni].
Art. 11Revoca della concessione (20) [Ove il concessionario dovesse incorrere in
violazioni o negligenze di particolare gravità, tanto in ordine alle condizioni
della concessione quanto a norme di leggi o di regolamenti, la Regione procederà
alla revoca della concessione.
Lo stesso potere di revoca sarà esercitato nel
caso in cui il concessionario per imperizia o altro suo comportamento
comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita della opera.
Nel caso di revoca il concessionario avrà
diritto al rimborso dellimporto dei lavori e delle forniture eseguite ed
utilizzabili e delle indennità espropriative legittimamente erogate o al cui
pagamento sia tenuto, oltre alla relativa aliquota di spese generali.
Il concessionario avrà inoltre diritto ad un
corrispettivo, sulla base delle disposizioni di legge che regolano le
prestazioni professionali degli Ingegneri, qualora la Regione si avvalga del
progetto delle opere, sempre che non sia stato provveduto allanticipazione
delle spese di progettazione, nel qual caso si procederà ad eventuali conguagli.
Resta in pregiudicato ogni azione risarcitoria a
tutela dellinteresse regionale in ordine alla revoca della concessione per
colpa grave del concessionario.
Nel caso di revoca la Regione potrà sostituirsi
al concessionario nei contratti da questi conclusi per lesecuzione delle opere
in concessione.
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare
i poteri di cui al presente articolo].
(20) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 12Fine del rapporto di concessione (21) [La verifica di tutti gli adempimenti connessi
con listituto della concessione avrà luogo non appena esauriti gli adempimenti
di collaudo finale dei lavori.
Di tanto ne comunicherà il concessionario con
dichiarazione del proprio legale rappresentante.
La dichiarazione, che dovrà contenere il
riepilogo delle spese sostenute per i vari titoli, farà esplicito riferimento
allacquisizione dei terreni, nonché alla avvenuta richiesta di volturazione dei
terreni e degli immobili acquistati, di quelli realizzati, a favore del demanio
regionale proprietario-ramo bonifiche.
Alla definizione del rapporto di concessione
provvede il Presidente della Giunta entro trenta giorni dal ricevimento della
dichiarazione di cui al presente articolo].
(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 13Definizione delle controversie (22) [Eventuali controversie e conflitti di competenza fra Regione e concessionario
saranno sottoposti ai vigenti organi di giustizia amministrativa se non sanabili
in via stragiudiziale].
(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 14Spese generali (23) [Laliquota di spese generali, nella misura forfettaria del 15%, sarà liquidata
al concessionario sugli importi assentiti in concessione e relativi maggiori
oneri, di cui all art. 6 che precede, risultanti in via definitiva alla chiusura
della concessione].
(23) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
TITOLO 4DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 15(24) [Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente Regolamento d’attuazione alla L.R. 31 maggio 1980, n. 54, trovano
applicazione le disposizioni contenute nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nella
legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel R.D. 25 maggio 1895, n. 850 e successive
modificazioni.]
(24) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 16(25) [LAssessore allAgricoltura e Foreste, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dal presente Regolamento. ]
(25) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
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