Anno 1984
Numero 1
Data 07/01/1984
Abrogato
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 gennaio 1984, n. 1

Determinazione della tassa regionale di circolazione.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Articolo unico


[1. Laliquota della tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Puglia è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e penultimo comma dellart. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. La predetta aliquota è ulteriormente aumentata del 5% ai sensi del terzo comma dellart. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:

1) autobus ad uso privato;

2) autoscafi ad uso privato;

3) autoveicoli con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali ; (2) 

4) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa;

5) rimorchi ad uso abitazione;

6) autoveicoli attrezzati per campeggio;

7) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.

3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1984: le maggiori tasse dovute vanno versate in occasione del primo pagamento utile per tassa automobilistica effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge] (3) 



(2) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 19 marzo 1984, n. 15
(3) Comma così sostituito dal secondo comma dell'articolo unico, L.R. 19 marzo 1984, n. 15