Legge Regionale 7 gennaio 1984, n. 1
Determinazione della tassa regionale di circolazione.(1)
Articolo unico [1. Laliquota della tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Puglia è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e penultimo comma dellart. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. La predetta aliquota è ulteriormente aumentata del 5% ai sensi del terzo comma dellart. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:
1) autobus ad uso privato;
2) autoscafi ad uso privato;
3) autoveicoli con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali ; (2)
4) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa;
5) rimorchi ad uso abitazione;
6) autoveicoli attrezzati per campeggio;
7) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.
3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1984: le maggiori tasse dovute vanno versate in occasione del primo pagamento utile per tassa automobilistica effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge] (3)