Anno 1984
Numero 12
Data 04/03/1984
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 marzo 1984, n. 30.
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Legge Regionale 4 marzo 1984, n. 12

Formazione e gestione di un sistema informativo nel settore dell' edilizia residenziale pubblica.



Art. 1


1. La Regione provvede alla formazione e gestione di un sistema informativo nel settore delledilizia residenziale pubblica.

2. Il sistema informativo, anche ai fini dellattuazione dellart. 4, lett. f), della legge 5.8.1978, n. 457, provvede a fornire e gestire:

a)       lanagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie delledilizia residenziale pubblica;

b)      il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a) nonchè quello edilizio non abitativo di proprietà di enti pubblici ma suscettibile di destinazione a residenza;

c)       lanagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;

d)      lanagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi;

e)       lanagrafe delle imprese che hanno eseguito interventi costruttivi nellambito dei programmi di edilizia sovvenzionata con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge 22.10.1971, n. 865;

f)       il censimento delle quote del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica realizzate su aree incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o individuate ai sensi dellart. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Il censimento riguarda anche le case parcheggio quando siano cessate le cause per le quali sono state realizzate e quando il loro uso non sia più contingente, semprechè per tipologia e standards abitativi siano adeguate per la residenza permanente.




Art. 2


1.  Per lattuazione degli adempimenti di cui al precedente art. 1, lettera a) e b), la Regione cura lacquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a)       il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

b)      la verifica della legittimità di uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione ed utilizzazione del patrimonio residenziale pubblico;

c)       la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d)      la promozione di interventi atti a realizzare la piena e razionale utilizzazione della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dellutenza allinterno del patrimonio di edilizia residenziale;

f)       lesercizio delle funzioni di gestione sociale del patrimonio abitativo da parte dellutenza;

g)      lanalisi degli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle aree sulle quali insistono i fabbricati oggetto del censimento, al fine di consentire una migliore individuazione delle aree per gli interventi da programmare in rapporto anche alle risorse disponibili, alle tipologie edilizie da adottare ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.




Art. 3


1. Le anagrafi di cui al precedente art. 1, lett. c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche nonchè a fornire allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.




Art. 4


1. la rilevazione dei dati necessari per la formazione dellanagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c), nonchè dellanagrafe di cui al punto e), viene effettuata dalla Regione in collaborazione con gli I.A.C.P. provinciali. (2) 

2. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dellAssessore allEdilizia Residenziale Pubblica, stabilisce le procedure, gli strumenti e le modalità per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma precedente. 

3. Per lo svolgimento delle attività regionali riguardanti lattuazione dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica, il competente Assessorato viene strutturato in settori ed uffici, tecnici e amministrativi.  I settori e gli uffici sono individuati con provvedimento del Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare. 

4. (1)  LAssessorato allEdilizia Residenziale provvede altresì alla unificazione a livello regionale e alla elaborazione dei dati raccolti, trasmettendo al Comitato per lEdilizia Residenziale gli elementi conoscitivi necessari alla realizzazione dellanagrafe nazionale di cui allart. 3, lett. h), della legge 5.8.1978, n. 457.



(1) A seguito della sostituzione degli originari primo e secondo comma per effetto della l.r. 8/86, art. 8, l'originario terzo comma deve intendersi "comma 4".
(2) I commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli originari primo e secondo comma per effetto della l.r. 8/86, art. 8


Art. 5


1. Al fine di tener conto anche dei finanziamenti disposti e dei benefici concessi in attuazione di provvedimenti legislativi precedenti alla legge 5.8.1978, n. 457, la rilevazione e la memorizzazione dei dati relativi allanagrafe di cui al punto d) dellart. 1 verrà eseguita secondo le modalità stabilite dal Comitato per lEdilizia Residenziale per la realizzazione della corrispondente anagrafe nazionale.




Art. 6


1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione e dallEnte da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e/o non consentano laccesso nel proprio alloggio agli incaricati delle rilevazioni, si applicano le disposizioni di cui allart. 23, II comma, della legge 8.8.1977, n. 513, nonchè le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.




Art. 7


1. Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonchè gli altri enti pubblici e gli organi dellAmministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dellart. 23 della legge 8.8.1977, n. 513, a fornire alla Regione o allEnte da essa delegato, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.




Art. 8


1. All onere riveniente dall applicazione della presente legge, si fa fronte, per il 1984, con le disponibilita previste sul Cap. 01242 Spesa per l anagrafe della utenza del bilancio 1984 - Obiettivo 2 - Lavori Pubblici, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983.

2. Per gli anni successivi si fara fronte con gli stanziamenti che saranno previsti sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, i cui oneri, relativamente agli anni 1985 e 1986, trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984 - 1986 - Obiettivo 2 - Lavori Pubblici, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983, quale allegato al bilancio 1984.