Anno 1984
Numero 18
Data 19/04/1984
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 aprile 1984, n. 64, S.O.
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Nessun allegato

Legge Regionale 19 aprile 1984, n. 18

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984 - 1986.



Art. 1

(Stato di previsione dell entrata e della spesa)


Il totale generale dell entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1984 e approvato in L. 7.568.744.896.486= in termini di competenza ed in L. 9.617.309.214.573= in termini di cassa.

Il totale generale delle spese della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1984 e approvato in L. 7.568.744.896.486= in termini di competenza ed in L. 9.602.762.328.898= in termini di cassa.

Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1984 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1984 annesso alla presente legge.

E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1984 in conformita delle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 1977 Norme sulla contabilita regionale .




Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)


E approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione per l esercizio 1984 di cui alla Tabella A della presente legge. 




Art. 3

(Bilancio pluriennale)


Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio pluriennale per il biennio 1984/ 86( All. n. 1 e n. 2). 


Art. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e dell articolo 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta Regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale.




Art. 5

(Fondo di riserva per spese impreviste)


La Giunta Regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione in aumento dei Capitoli di Spesa, ovvero in nuovi Capitoli ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale.


Art. 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


E determinato in L. 100.000.000.000= per l esercizio 1984 il Fondo di Riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il Fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 16104.

Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari Capitoli di Spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibera del Consiglio Regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di contabilita regionale e all art. 12 della legge n. 335 del 19/ 5/ 1976.




Art. 7

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)


La Giunta Regionale e autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1984, le variazioni occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.  


Art. 8

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.


Art. 9

(Fondi globali)


Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti al Cap. 16202 - 16204 dello stato di previsione della spesa, giusta l allegato n. 7 e n. 8 al bilancio 1984 e con le modalita previste all art. 36 della legge di contabilita regionale.


Art. 10

(Classificazione della spesa)


Per l anno 1984 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al VI comma  dell art. 9 della legge n. 335 del 19/ 5/ 1976, le spese  della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle A B C   allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6).




Art. 11

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)


Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1984, concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa.

Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.




Art. 12

(Riserva di fondi)


Parte dello stanziamento di cui al Cap. 02302  della parte 2 spesa del Bilancio 1984 in via presuntiva di L. 5 miliardi, sara utilizzato per la costruzione del teatro nella citta di Taranto denominato Teatro comunale Giovanni Paisiello .

L ammontare della spesa definitiva sara determinata dalla Giunta regionale previa presentazione da parte del Comune di Taranto del relativo progetto entro cinque mesi dal formale affidamento. 




Art. 13

(Residui perenti)


E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1981 e precedenti per le spese di cui al III comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977, e negli esercizi 1982 e precedenti per le spese di cui al II comma dello stesso articolo 71, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiusura dell esercizio 1983, ai sensi dell art. 71 della LR n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1984. 


Art. 14

(Applicazione saldo finanziario attivo)


E autorizzata l applicazione al bilancio di previsione 1984 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell esercizio 1983 per l ammontare di L. 525.507.589.524=.

Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

1) per L. 151.700.000.000=: Residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell art. 71 legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977.

- Capitoli di bilancio nn. 00164 - 00390 - 01205 - 01248 - 01444 - 02358 - 02362 - 02366 - 02370 - 03910 - 04939 - 06302 - 07302 - 09402 - 10902 - 11402 - 12402 - 13502 - 14302 - 15302.

2) per L. 26.003.000.000=: passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti - Capitoli di Bilancio nn. 00391 - 02376 - 05130 - 10806.

3) per L. 93.709.229.290=: spese iscritte nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1983 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o introitate nel corso dell esercizio 1983 e retro, in applicazione della facolta di cui all art. 45 - IV comma, della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977. Capitoli di bilancio: 01214 - 01242 - 01246 - 02342 - 04108 - 04306 - 04410 - 04412 - 04414 - 04416 - 04418 - 04420 - 04704 - 04706 - 04710 - 04736 - 04738 - 04740 - 04742 - 04743 - 04744 - 04745 - 04812 - 04920 - 06204 - 14106 –

 4) per L. 67.864.044.600=: spese iscritte nel Bilancio dell esercizio finanziario 1984 in corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge.

Capitoli di Bilancio: 01226 - 01228 - 01240 - 01302 - 01304 - 01438 - 01439p. - 02354p. - 03504 - 04230 - 04990 - 06102 - 06108 - 06112 - 06114 - 06116 - 06120 - 06128 - 06132 - 06140 - 06148 - 07112 - 08203 - 09208 - 09302 - 10203 - 10702 - 13104 - 14102 - 14222 - 14233 - 14234 - 14235 - 14238 - 15202 - La restante quota, pari a L. 186.231.315.634=  del saldo finanziario presunto delle gestioni 1983  e precedenti e destinato alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella parte II - SPESA - del bilancio di previsione 1984 non specificatamente identificate.

E autorizzata l applicazione separata al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 di una quota dell avanzo di amministrazione presunto della gestione 1983 e precedenti riguardanti le partite di giro per L. 15.000.000.000=  destinate totalmente alla copertura dei residui passivi  caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a bilancio 1984 sul Cap. 61551 e riguardanti le contabilita speciali, destinate alla copertura dei residui passivi caduti in perenzione di cui e stata prevista la reiscrizione nella parte spesa delle contabilita speciali del Bilancio 1984 sul Cap. 17051.




Art. 15

(Mutuo)


Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio 84 entro i limiti di cui al 1° comma dell art. 46 della legge  regionale 30/ 5/ 1977, n. 17 di cui e data dimostrazione nell elenco n. 11 annesso al Bilancio la Regione Puglia e autorizzata a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L.-342.400.000.

I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale massimo del 19,50%, annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

E autorizzata a tal fine l iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984.

La Giunta Regionale e autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantita dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione puo dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L onere relativo alle rate d ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 71.725.000.000= a partire dall esercizio finanziario 1985 e fino all esercizio finanziario 2019.

Essa fara carico ad apposti capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1985.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 5° comma, o  che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entita degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell art. 36 della Legge Regionale 30/ 5/ 1977, n. 17.

La contrazione del mutuo di cui al presente articolo, e subordinata all approvazione del rendiconto della Regione per il 1982 ai sensi dell art. 46 della LR 50/ 5/ 1977, n. 17.  




Art. 16

(Edilizia residenziale)


Il limite massimo di un mutuo concedibile in attuazione delle LLRR in materia di ERP  e i costi massimi ammissibili sono quelli fissati per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 15/ 8/ 78 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e vigenti al momento della comunicazione regionale all istituto mutuante della concessione del contributo.

 La norma di cui al precedente comma si applica anche ai programmi gia finanziati purche, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato stipulato l atto di erogazione e quietanza finale sui mutui principali gia concessi, a seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge.

 Tutte le risorse finanziarie destinate dalla normativa regionale recente agevolazioni finanziarie per la casa sono utilizzate per il soddisfacimento delle domande finora presentate ed ammissibili, secondo l ordine di priorita del tempo di presentazione.

 

Nel corso dell esercizio finanziario 1984 ed in ogni caso fino alla totale revisione della vigente legislazione regionale per la casa, sono sospese l emanazione dei bandi ivi previsti e la presentazione di domande di agevolazione.

 Per gli interventi di edilizia agevolata il modello ATT/ 4 - CER, ritualmente compilato e sottoscritto, e equipollente al certificato finale di collaudo tecnico - amministrativo.  Su richiesta di almeno un terzo dei soci delle cooperative edilizie, l Assessore regionale all ERP, in sostituzione del certificato ATT/ 4 - CER, nomina  il collaudatore delle opere, a spese della cooperativa,  scelto tra gli iscritti all albo regionale del collaudatori.

 E abrogato l ultimo comma dell art. 3 della  LR 29/ 8/ 79, n. 57.

 Le imprese e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi e gli altri soggetti attuatori anche in forma associata possono avvalersi, ai fini dell acquisizione delle aree edificabili incluse nei PEEP, della facolta prevista dallo art. 60, seconda parte, della legge 22/ 10/ 71, n. 865.

La Regione, con decreto del Presidente o dell Assessore all ERP, se delegato, anticipa alle cooperative ed alle imprese e loro consorzi, per la durata massima di un anno, a seguito di documentato inizio dei lavori e previa costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa per un valore pari al doppio della somma da anticipare, il 20% del mutuo concesso per alloggio, da recuperarsi direttamente dall istituto mutuante in sede di prima erogazione parziale del mutuo, sulla base di mandato irrevocabile all incasso in favore della Regione stessa, conferito all istituto mutuante dai soggetti beneficiari.](1) 

A tal fine e istituito apposito fondo di rotazione (cap. 01227) di lire quattromiliardi.  



(1) -comma abrogato dall’art. 2 della l.r. 8/86


Art. 17

(Edilizia Ospedaliera e Scolastica)


E autorizzata la spesa di 70 miliardi al Cap. 02305 dell obiettivo 2 - Lavori Pubblici per il completamento  di edilizia ospedaliera e scolastica ( LR 37/ 78) da  finanziarsi con una pari quota di mutuo previsto dal  Cap. 51210 dell Entrata 1984.


Art. 18

(Limiti di impegno ex LR n. 37/ 78)


I limiti d impegno trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del bilancio 1983, gia autorizzati per l anno 1983 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita di cui alla LR n. 37 del 12/ 8/ 78, graveranno a partire dal bilancio per l esercizio 1985 fino al 2019.


Art. 19

(Opere pubbliche - promesse di contributo)


Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari  1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981, possono essere utilizzate mediante l assunzione dell impegno della prima quota di ammortamento, nell esercizio 1984 con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio. 


Art. 20

(Manutenzione Opera di bonifica ed irrigazione)


Per le spese necessarie alla gestione e manutenzione delle opere di bonifica ed irrigazione per le quali e intervenuta la fase di collaudo finale dei lavori e che non trovano copertura ai sensi dell art. 13 della legge regionale n. 54/ 80,  la Regione puo concedere un contributo pari al 50%  delle stesse.

In alternativa a tale contributo la Regione puo autorizzare la contrazione di mutui di miglioramento fondiario, rimborsabili in un periodo sino a 15 anni, con il concorso regionale negli interessi secondo quanto previsto dall art. 12 della LR 54/ 81.

Ai conduttori di terreni, obbligati ai sensi dell art. 14 della LR n. 54/ 1980 ad eseguire o mantenere in efficienza le opere minori di bonifica ed irrigazione che non trovano finanziamento in base all art. 13 della stessa legge, puo essere  concesso, sulla spesa da sostenere, un contributo del 50%.

L onere relativo alla concessione dei contributi di cui al primo e terzo comma del presente articolo gravera per il 1984 sul Cap. 02213.

Per gli intereventi di cui al secondo comma e autorizzato per il 1984 un limite di impegno di L. 2.000 milioni che fara carico al Cap.04105  di nuova istituzione con la seguente denominazione Concorso regionale negli interessi su mutui  contratti per la gestione e manutenzione di opere  di bonifica e di irrigazione .

ALL. OMISSIS 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.