Legge Regionale 26 marzo 1985, n. 11 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 13/ 72 sulla previdenza dei Consiglieri regionali.(1)
Art. 1(2) [Gli aventi diritto del
Consigliere o dell ex Consigliere deceduto dopo il completamento del
quinquennio contributivo e prima dell inizio del godimento dell assegno
vitalizio diretto hanno diritto a percepire l assegno di riversibilita, a
decorrere dalla data del decesso, nelle misure percentuali stabilite dall art.
18 della legge regionale 14 Novembre 1972, n. 13, per il coniuge e figli
superstiti o altri aventi diritto, sull assegno vitalizio che sarebbe spettato
al Consigliere in base agli anni di contribuzione.
Gli aventi diritto del
Consigliere o dell ex Consigliere deceduto anche per cause non di servizio
senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facolta a norma dell
art. 9, terzo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, di
continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio: il
diritto all assegno di riversibilita, nella misura di cui al comma precedente,
decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il
quinquennio e stato completato.]
Art. 2(3) [All art. 9 della legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13, integrato dall art. 2 della legge regionale
3 maggio 1977, n. 13, sono aggiunti i seguenti quinto, sesto e settimo
comma:
La facolta di chiedere il
versamento dei contributi previdenziali per il tempo effettivamente occorrente
completare il successivo quinquennio si prescrive nel termine di due anni dalla
data in cui il Consigliere rientri a far parte del Consiglio o subentri ad altro
Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto e i contributi dovranno essere
versati, pena la decadenza del diritto, entro due anni dalla comunicazione all
interessato della deliberazione dell Ufficio di Presidenza integrato di
accoglimento della domanda.
La facolta di versamento dei
contributi previdenziali, nella ipotesi di cui al terzo comma dell art. 9 della
legge regionale 14 Novembre 1972, n. 13, si prescrive per le persone aventi
diritto di cui all art. 14 della stessa legge regionale entro il termine di due
anni dalla data di decesso del Consigliere ed il relativo versamento, pena la
decadenza del diritto, deve essere effettuato entro un anno dalla data di
comunicazione agli interessati della decisione dell Ufficio di Presidenza
integrato di accoglimento della domanda.
L Ufficio del Consiglio
regionale preposto alla gestione del Fondo di Previdenza deve comunicare alle
persone interessate di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge la facolta
loro riservata dagli stessi articoli.]
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