Anno 1985
Numero 21
Data 20/04/1985
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 aprile 1985, n. 49.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 20 aprile 1985, n. 21

Incentivazione dell' associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. n. 32/1999.


CAPO 1

Disposizioni per i consorzi e le società consortili di imprese artigiane 





Art. 1

(2) 


[La Regione attua gli interventi di cui alla presente legge per incentivare lassociazionismo economico tra le imprese artigiane.

A tal fine esse possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, il consolidamento delle imprese medesime nonché di esercitare ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità di cui alla presente legge.

Ai soli fini dellapplicazione delle norme contenute nella presente legge, i termini consorzio e società consortile sono equivalenti] . 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.


Art. 2

(3) 


[Lo statuto del consorzio deve essere conforme agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presente legge.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e doveri, a tutte le imprese artigiane nonché a piccole imprese industriali nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Lesercizio finanziario del consorzio coincide con lanno solare.

Tutti i componenti gli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente senza alcun diritto a compenso, salvo quanto disposto dal successivo comma.

Ai componenti il collegio sindacale può essere attribuito, nella misura che sarà stabilita dal competente organo consortile, un compenso annuo variabile per tutta la durata della carica.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze della presente legge, conformare il loro statuto ai sensi, del primo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, comporta la decadenza dai benefici] . 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.


CAPO 2

Contributi di gestione 





Art. 3

(4) 


[Al consorzio costituito per lesercizio di una o più delle attività di cui allart. 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), p) e q), della legge 21 maggio 1981, n. 240, è concesso un contributo per le spese di gestione in ragione del 35% (trentacinquepercento) delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Il contributo non può comunque superare limporto di L. 30 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge e può essere concesso per un massimo di 3 anni.

La domanda per ottenere il contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata allAssessorato industria, commercio ed artigianato sotto comminatoria di decadenza:

- per lesercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- per lesercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dellanno precedente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dellatto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge con lindicazione nominativa e qualitativa delle imprese aderenti al consorzio;

b) certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore di mesi tre a quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, lindicazione del suo legale o dei suoi legali rappresentanti con la indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva firmata dal responsabile legale del consorzio ove si attesti il rispetto delle condizioni enunciate negli artt. da 1 a 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e dal quale risulti il numero delle imprese artigiane;

d) relazione illustrativa del programma che il consorzio intende realizzare;

e) copia del bilancio di previsione ](5) 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.
(5) Per la proroga dei termini, vedi il primo comma dell'art. 1, l.r. 11 marzo 1988, n. 10


Art. 4

(6) 


[Per ottenere la liquidazione del contributo di cui allarticolo precedente, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno copia autentica del bilancio del precedente esercizio finanziario, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati:

1) relazione del presidente del consorzio sullattività svolta;

2) relazione sottoscritta dai sindaci.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Qualora una impresa aderisca a più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.

Il contributo è liquidato con deliberazione della Giunta regionale] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.


CAPO 3

Contributi per investimenti 





Art. 5

(7) 


[Al consorzio sono concessi contributi finanziari in conto capitale per la realizzazione degli investimenti fissi e/o mobili nonché per acquisizione di nuove tecnologie finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati nellart. 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), e p) e q), della legge 21 maggio 1981, n. 240.

I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e non potranno comunque superare il complessivo importo di L. 300 milioni, per ogni consorzio e per ogni anno di applicazione della presente legge.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata allAssessorato industria commercio ed artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per lesercizio finanziario 1985, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- per lesercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il 30 settembre dellanno precedente.

Le spese da ammettere a contributo devono rispondere a criteri di logica economicità ed essere attinenti allattività esercitata o che si intende esercitare ovvero allobiettivo da realizzare.

La quantificazione della spesa va fatta con la massima precisione possibile perché, dopo che sia stata presentata la domanda, non possono essere ammesse a contributo spese maggiori di quelle preventivate.

Non possono parimenti essere ammesse a contributo spese derivanti da variazioni quantitative e/o qualitative, anche se comprese nei limiti del preventivo, se non preventivamente richieste dal consorzio e regolarmente autorizzate.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel precedente art. 3, sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio nonché quelli alla tabella A allegata alla presente legge.

Le voci di spesa ammissibili a contributo sono riportate nella tabella B allegata alla presente legge ] (8) 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.
(8) Per la proroga dei termini, vedi il primo comma dell'art. 1, l.r. 11 marzo 1988, n. 10


Art. 6

(9) 


[Spetta alla Giunta regionale ammettere a contributo le spese per la realizzazione degli investimenti di cui allart. 5, fissando termini, modalità e condizioni cui il consorzio beneficiario deve attenersi per ottenere la definitiva liquidazione del contributo.

La Giunta regionale, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, può disporre lerogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazione fiscalmente regolari in originali quietanzati ed in copie.

Laccertamento che liniziativa ammessa a contributo e avvenuta in conformità al progetto approvato dalla Giunta regionale è demandato agli uffici tecnici comunali, agli uffici tecnici dellAmministrazione regionale ed allAssessorato industria commercio ed artigianato.

Alla definitiva liquidazione del contributo si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega dellAssessore preposto al Settore artigianato] 



(9) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.


CAPO 4

Contributi per lattività di promozione commerciale e per lespletamento di studi e ricerche di mercato 





Art. 7

(10) 


[Al consorzio che ha per scopo lesercizio dellattività indicata alla lett. e) dellart. 6 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è concesso un contributo finanziario per lo svolgimento della relativa attività.(11) 

Il contributo è stabilito nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili. La misura percentuale del contributo è elevata dal 50% al 75% delle spese ammissibili per lattività promozionale del consorzio da svolgersi in tre esercizi finanziari anche non consecutivi.(12) 

Il contributo non potrà comunque superare limporto di L. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio di applicazione della presente legge, nei limiti del relativo stanziamento del bilancio.(13) 

Le spese che per la partecipazione a manifestazioni fieristiche possono essere ammesse a contributo sono esclusivamente quelle per:

- la spedizione delle merci o dei campioni;

- lassicurazione delle merci o dei campioni;

- il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti linizio della manifestazione ai tre giorni successivi la fine della manifestazione medesima;

- il posteggio presso lente espositore e per il suo allestimento;

- il materiale pubblicitario e lapprontamento di cataloghi;

- lo svolgimento di azioni pubblicitarie;

- lespletamento di studi e di ricerche di mercato.

Ai fini del comma precedente si intende per fieralincontro che si tiene in una determinata località e a data fissa o comunque prestabilita tra produttori, operatori commerciali e consumatori ovvero solo tra produttori ed operatori commerciali con lo scopo principale di concludere affari o quanto meno di avviare trattative commerciali]  



(10) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.
(11) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, l.r. 11 marzo 1988, n. 10
(12) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, l.r. 11 marzo 1988, n. 10
(13) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, l.r. 11 marzo 1988, n. 10


Art. 8

(14) 


[La domanda per ottenere il contributo di cui al precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata allAssessorato Industria Commercio Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per lesercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- per lesercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dellanno precedente.

Alla domanda devono allegarsi i documenti indicati nellart. 3, sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio, nonché il programma dellattività che il consorzio intende realizzare nellanno successivo ed il preventivo di spesa.

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al primo comma.

La Giunta regionale, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, può disporre lerogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

Per ottenere la liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui e assunto limpegno di spesa, i documenti giustificativi e le fatture debitamente quietanzate relative alle spese sostenute.

Il contributo è liquidato con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega con decreto dellAssessore preposto allAssessorato industria commercio artigianato.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi proporzionalmente alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.

Qualora un consorzio non ottemperi alla prescrizione di cui al quinto comma, la Giunta regionale dichiara la decadenza del consorzio inadempiente e revoca la precedente deliberazione ](15) 



(14) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.
(15) Per la proroga dei termini, vedi il primo comma dell'art. 1, l.r. 11 marzo 1988, n. 10


CAPO 5

Dellapprovazione dei progetti di aree attrezzate per lartigianato

(giurisprudenza)





Art. 9

(16) 


[I progetti presentati dai comuni e dai consorzi di imprese artigiane per lacquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate per lartigianato ovvero per insediamenti produttivi in aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale.(17) 

Ai sensi e per gli effetti dellart. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento di approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibili dei lavori.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibili cessano se le opere e i lavori non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data in cui il provvedimento di approvazione del progetto diviene esecutivo ai sensi di legge.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni nel caso di acquisizioni di immobili a sensi degli artt. 18, 19 e 20 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37, modificata ed integrata dalla L.R. 30 agosto 1979, n. 59, e dalla L.R. 30 gennaio 1982, n. 5.

I Consorzi di cui al primo comma possono essere destinatari dei benefici previsti dalla L.R. 12 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

I progetti presentati dai comuni, ai sensi dellart. 5 della presente legge ed agli effetti del primo comma del presente articolo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, degli spazi pubblicitari o destinati ad attività collettiva, a verde pubblico o parcheggio, sono ammessi a contributo nella misura percentuale del 50% e nellimporto massimo di L. 500 milioni per ogni Comune e per ogni anno di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio ] (18) 



(16) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, l.r. n. 32/1999.
(17) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 3, l.r. 11 marzo 1988, n. 10
(18) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 4, l.r. 11 marzo 1988, n. 10


CAPO 6

Disposizioni a favore delle cooperative e loro consorzi 





Art. 10

(19) 


[In favore delle cooperative e loro consorzi costituite tra imprese artigiane ed iscritte nellapposita sezione dellAlbo delle imprese artigiane i contributi in conto capitale di cui alla L.R. 13 giugno 1978, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nelle seguenti misure:

a) 60% delle spese ammissibili per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e di pertinenze connesse, nonché per lampliamento e/o ammodernamento di quelli esistenti, e, comunque, in misura non superiore a L. 150 milioni.

b) 60% delle spese ammissibili per lacquisto di immobili e di pertinenze connesse da adibire a nuovi laboratori artigiani ovvero allampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in misura non superiore a L. 150 milioni;

c) 60% delle spese ammissibili per lacquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica e di pertinenze connesse, per gli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici e fognanti, per la depurazione delle acque, dellaria e dellambiente nonché per ladozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e lintegrità dei lavoratori e, comunque, in misura non superiore a L. 150 milioni.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte della L.R. 13 giugno 1978, n. 22,, e del Reg. 24 maggio 1979, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni] 



(19) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.


CAPO 7

Disposizioni generali, finanziarie e finali 





Art. 11

(20) 


[I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e/o regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le provvidenze erogabili allo stesso titolo dalla CEE per effetto delle proprie politiche di intervento sempreché la figura giuridica dellimpresa beneficiaria e la tipologia dellinvestimento rientrino tra quelli previsti dalle norme comunitarie.

Nel corso delle agevolazioni di cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/o dalle norme statali e, ove queste manchino o siano carenti, non può essere superato limporto complessivo dellinvestimento.

Non sono invece compatibili con altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi nazionali e/o regionali] 



(20) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.


Art. 12

(21) 


[Sono esclusi per cinque anni dalla possibilità di poter fruire a qualsiasi titolo di ogni contributo regionale, anche futuro, i consorzi i quali, ammessi ai benefici della presente legge, espongono nella documentazione esibita situazioni o dati non rispondenti al vero oppure spese acquisti, forniture, somministrazioni in tutto o in parte non eseguite ovvero alterino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

Lesclusione è deliberata dalla Giunta regionale su proposta del competente assessore ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione medesima.

Il consorzio è altresì tenuto alla restituzione del contributo o dei contributi regionali eventualmente percepiti] 



(21) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.


Art. 13

(22) 


[I consorzi, sotto comminatoria di decadenza dai benefici tutti della presente legge e di restituzione dei contributi eventualmente percepiti, sono tenuti:

a) ad osservare tutte le direttive ed istruzioni che, ai sensi della legge medesima, possono essere impartite dallAssessorato industria, commercio, artigianato, nonché a consentire sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;

b) a corrispondere alle richieste dellAssessorato industria commercio artigianato, per quanto riguarda i dati circa loccupazione, la produzione le esportazioni ed a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;

c) a comunicare allAssessorato industria commercio artigianato lelenco nominativo di coloro che diventano soci o cessano per qualsiasi causa di essere tali entro e non oltre quindici giorni dalla eseguita iscrizione o cancellazione nel libro dei soci;

d) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali.

Spetta allAssessorato industria, commercio ed artigianato la trattazione degli affari di cui alla presente legge] 



(22) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.


Art. 14

(23) 


[Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte II - Spesa

Variazioni in diminuzione

-Cap. 0701060 - Provvidenze per lo sviluppo dell artigianato pugliese - Contributi in conto interessi per finanziamenti di cui all art. 1 - LR n. 22 del 13/ 6/ 1978 competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000

-Cap. 0701080 - Provvidenze per lo sviluppo dell artigianato pugliese. Contributo in conto interessi per prefinanziamenti di cui all art. 5 LR n. 22/ 78 competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000

-Cap. 0702140 - Contributo alle cooperative di garanzia per concorso nelle spese di primo impianto e funzionamento. Art. 4 LR 25/ 1/ 1974, n. 6 competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000

-Cap. 0702180 - Contributi ai consorzi di cooperative - Art. 9 LR 25/ 1/ 1974, n. 6 competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 1.000.000.000

totale variazioni in diminuzione

competenza L. 4.000.000.000 cassa L. 4.000.000.000

Parte seconda - Spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 0702200 - Incentivazione dell associazionismo economico LR 20 Aprile 1985, N. 21 competenza L. 4.000.000.000 cassa L. 4.000.000.000

Ai finanziamenti degli interventi di cui alla LR 12/ 8/ 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, da eseguirsi nelle aree attrezzate per l artigianato, si provvede per il corrente esercizio finanziario con lo stanziamento di L. 6 miliardi iscritto al Cap. 0702220 del bilancio di previsione 1985.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge per il 1986 e per gli esercizi successivi si fa fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell art. 19 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17, che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.] 



(23) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  l.r. n. 32/1999.


Tabella A

Documenti da allegare alla domanda per concessione di contributi in conto capitale.


[a) Copia autentica del bilancio di esercizio, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati:

relazione sottoscritta dai sindaci del consorzio nella quale siano illustrate e motivate le singole voci del conto profitti e perdite;

relazione del presidente del consorzio sullattività svolta nonché copia autentica del verbale di approvazione del bilancio da parte dellassemblea;

b) bilancio di previsione dellesercizio in corso;

c) pianta, prospetto a sezione quotata 1 : 100 dellimmobile da acquistare, costruire, ampliare od ammodernare, destinati o da destinare a sede delle attività consortili previste dalla presente legge, vistata dalla commissione edilizia comunale con lannotazione del numero e della data della concessione edilizia;

d) computo metrico estimativo, con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di costruzione ampliamento od ammodernamento di immobile con destinazione promiscua;

e) offerta irrevocabile od atto preliminare di compravendita con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di acquisto di immobile con destinazione promiscua;

f) elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle loro caratteristiche principali e del prezzo, franco stabilimento di produzione con lindividuazione della loro ubicazione in pianta;

g) elenco analitico delle spese di trasporto e montaggio qualora non siano già comprese nel prezzo di vendita;

h) relazione illustrativa con il riepilogo delle voci di spesa;

i) eventuale documentazione integrativa.] 




Tabella B

Le voci di spesa al netto di IVA, ammissibili al contributo, comprendono: 


[a) le opere murarie, di allacciamento ed assimilate; opere di recinzione e simili; opere murarie di installazione e sostegno di macchina; fabbricati con la destinazione dei singoli ambienti; opere murarie igienico-sanitarie, idriche per usi civili, fognanti di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine.

b) opere di infrastrutture specifiche, riguardanti in particolare gli allacciamenti stradali esterni allimmobile, gli allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti e telefonici;

c) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nonché le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio, ove le stesse non siano già comprese nel prezzo, nuovi di fabbrica, compresi quei mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alleffettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dellimmobile oggetto delle agevolazioni;

d) acquisto di attrezzature da laboratorio e/o di ufficio, di apparecchiature scientifiche tecnologiche, di biblioteche concernenti la documentazione di base e specifica, di impianti ausiliari.

e) acquisto brevetti e/o conoscenze tecnologiche;

f) utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa.

Nel caso di acquisto o costruzione di un immobile con destinazione promiscua, sono ammissibili a contributo solo le voci di spesa attinenti allattività esercitata dal consorzio o società consortile prevista dalla presente legge.

Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute per lacquisto o lesproprio del suolo sul quale insiste limmobile oggetto della richiesta di contributo medesimo.

Nel caso di acquisto di immobile da destinare a sede dellattività esercitata dal consorzio ai sensi della presente legge, il valore della costruzione o dellimmobile ai fini della concessione del contributo è determinato con perizia giurata al netto del valore del suolo.]