Anno 1994
Numero 22
Data 22/06/1994
Abrogato
Materia Controlli amministrativi;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 8 luglio 1994, n. 93. La presente legge è stata abrogata dall'art. 5, l.r. 25 giugno 2002, n. 10, unitamente a tutte le disposizioni normative regionali nelle sole parti in cui prevedono forme di controllo e verifica, restando in capo alle strutture regionali competenti per materia tutte le altre funzioni correlate al ramo di amministrazione corrispondente ai compiti attribuiti ai diversi enti.
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Legge Regionale 22 giugno 1994, n. 22

Norme per l' esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


TITOLO 1

Organizzazione 





Art. 1

Oggetto e titolarità del controllo(2) 


[1. La Regione, ai sensi del primo comma dellart 130 della Costituzione e dellart 20 dello Statuto, esercita il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali.

2. Il controllo di cui al precedente comma 1 è esercitato da un organo regionale, istituito ai sensi della presente legge, in conformità con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n 142 «Ordinamento delle autonomie locali».

3 La Regione esercita, altresì, il controllo di legittimità sugli atti degli altri Enti regionali secondo le modalità stabilite nel Titolo V della presente legge] . 



(2) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 2

Articolazione dellorgano di controllo(3) 


[1. Lorgano regionale di controllo, ai sensi dellart 41 della legge 8 giugno 1990, n 142, si individua formalmente anche come Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni e delle Province  . (4) 

2. Si articola in cinque Sezioni con sedi nelle città di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, aventi competenze distinte per territorio e per materia, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli.

3. Lunitarietà di indirizzo delle cinque Sezioni, in particolare luniformità delle procedure e degli orientamenti, sono assicurate dagli adempimenti di cui ai successivi articoli 20 e 21] . 



(3) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02
(4) Il Comitato regionale di controllo è stato soppresso dall'art. 1, l.r. 25 giugno 2002, n. 10, la quale ha in pari tempo abrogato la presente legge.  


Art. 3

  Competenze della Sezione di controllo di Bari(5) 


[1. La Sezione di controllo di Bari esercita il controllo sugli atti:

a) della Provincia di Bari;

b) dei Consorzi ai quali partecipano le Province; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Regioni diverse, il controllo è esercitato solo se lAmministrazione consortile ha sede in Puglia;

c) dei Comuni e degli altri Enti locali a livello subprovinciale, riferibili alla provincia di Bari;

d) dei Consorzi tra Comuni; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Province diverse, il controllo è esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale ha sede lamministrazione consortile;

e) delle unioni dei Comuni della provincia di Bari di cui allart 26 della legge 8 giugno 1990, n 142;

f) delle Comunità montane, la cui sede è stabilita in uno dei Comuni della provincia di Bari;

g) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nellambito del territorio provinciale.

2. La Sezione di Bari, ai sensi della legislazione vigente, esercita, altresì, il controllo di legittimità sugli atti degli Enti regionali di cui al Titolo V della presente legge] . 



(5) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 4

Competenze delle Sezioni decentrate di Brindisi Foggia Lecce e Taranto(6) 


[1. Le Sezioni decentrate di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto esercitano il controllo sugli atti degli Enti aventi circoscrizioni nellambito del relativo territorio provinciale.

2. Sono sottoposti al controllo delle Sezioni gli atti:

a) delle province;

b) dei Comuni e degli altri Enti locali a livello sub-provinciale;

c) delle unioni di Comuni di cui allart 26 della legge 8 giugno 1990, n 142;

d) dei Consorzi tra Comuni; ove degli stessi facciano parte Comuni appartenenti a province diverse, la sede dellEnte consortile determina la competenza per lesercizio del controllo;

e) delle Comunità montane;

f) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nel territorio provinciale;

g) di tutti gli altri Enti pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione territoriale di cui sopra e che per legge sono soggetti a controllo in quanto Enti di interesse regionale con riferimento alle funzioni di cui allart. 117 della Costituzione.

3. Per gli atti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 2, il controllo è esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale trovasi il Comune sede della Comunità o dellIstituzione] . 



(6) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 5

Composizione(7) 


[1. Lorgano regionale di controllo è composto nei modi stabiliti dallart 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Consiglio regionale elegge quattro esperti effettivi e due supplenti, da nominare quali componenti delle Sezioni di controllo secondo le modalità fissate dalla presente legge.

3. Gli esperti, aventi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 dellart 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono scelti tra i residenti in uno dei Comuni della Regione.

4 Per quanto concerne gli esperti di cui al comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, dellart. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Presidente del Consiglio regionale provvede a richiedere agli Ordini professionali, territorialmente competenti, una terna di iscritti aventi i requisiti richiesti, fissando un termine per ladempimento.

5. Lelezione avviene con votazione separata per ciascuna delle quattro categorie di esperti da nominare componenti effettivi, nonché per la elezione dei due esperti da nominare componenti supplenti. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Le votazioni sono effettuate in ununica seduta.

7. In assenza o in carenza di proposte o designazioni da parte di soggetti terzi e decorso il termine di cui al precedente comma 4, gli organi istituzionali regionali competenti provvedono in via sostitutiva ad eleggere o nominare gli esperti sulla base delle specifiche disposizioni di cui allart. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142] . 



(7) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 6

 Costituzione(8) 


[1. Le Sezioni sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale, richiede al Commissario del Governo le designazioni di propria competenza.

3. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni del Commissario del Governo e dellelezione da parte del Consiglio regionale, provvede ai sensi del precedente comma 1, previa verifica dellassenza delle condizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali») e, in contradditorio con linteressato, dellassenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Con il provvedimento di costituzione il Presidente fissa la data di insediamento e di prima convocazione delle Sezioni ed individua, per ciascuna di esse, due funzionari regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali e direttive, incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di vice segretario. Questultimo sostituisce il segretario in caso di assenza e/o impedimento.

5. Il decreto di cui al precedente comma 1, è notificato agli interessati a cura del Presidente della Regione] . 



(8) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 7

Elezione del Presidente e del vice Presidente(9) 


[1. Nella seduta di insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, ciascuna Sezione, sotto la presidenza dellesperto effettivo più anziano di età eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il proprio Presidente fra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

2. Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.

3. A parità di voti risulta eletto il componente più anziano di età.

4. Con successiva votazione e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le Sezioni procedono allelezione del vice Presidente, tra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale]. 



(9) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 8

Elezioni del Presidente(10) 


[1. Il Presidente dellorgano di controllo:

a) rappresenta lorgano che presiede;

b) convoca il collegio e ne dirige i lavori;

c) ripartisce gli affari tra i componenti;

d) in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi provvede alla loro sostituzione con i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria;

e) sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni dellorgano;

f) cura i rapporti con gli organi regionali;

g) esercita le altre funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali in materia.

2. Al Presidente della Sezione di Bari compete specificatamente lattuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 20.

3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. In caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il componente effettivo più anziano di età.

5. Il Presidente ed il vice Presidente, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita] . 



(10) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 9

Funzioni dei componenti(11) 


[1. I componenti dellorgano di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti allordine del giorno, elaborano e formulano, sugli affari attribuiti loro dal Presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla stesura delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.

2. I componenti effettivi, nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo Presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

3. I componenti supplenti devono essere invitati a partecipare alle riunioni dellorgano di controllo e hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

4. Ai componenti supplenti compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti effettivi.

5. Ai componenti si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previste per gli amministratori] . 



(11) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 10

Durata in carica(12) 


[1. Lorgano di controllo dura in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i componenti ed esercita le sue funzioni sino allinsediamento del nuovo organo.

2. È rinnovato integralmente:

a) a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale;

b) nel caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei rispettivi componenti.

3. Il rinnovo dellorgano avviene entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata prevista dalla legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ed eleggere gli esperti di propria competenza, vi provvede, con proprio atto, il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza.

4. Le cariche di componenti dellorgano di controllo possono essere esercitate per non più di due mandati].



(12) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 11

Divieto di incarichi(13) 


[1. I componenti lorgano di controllo non possono esplicare incarichi di amministrazione attiva e non possono esercitare, comunque, consulenze e/o collaborazioni per conto degli Enti di cui agli artt. 3 e 4 e di quelli di cui ai Titoli V e VI della presente legge, nonché di enti o aziende da essi dipendenti e di aziende o imprese concessionarie o appaltatrici di servizi, lavori e forniture degli enti predetti, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo articolo 12.

2. Non possono far parte, altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi ente operante nellambito regionale i cui atti sono soggetti a controllo]. 



(13) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 12

 Decadenza(14) 


[1. I componenti lorgano di controllo decadono per cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge oppure qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un numero di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nellanno medesimo.

2. La causa della decadenza e contestata dal Presidente della Giunta regionale allinteressato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza.

3. Nel caso di presentazione delle deduzioni da parte dellinteressato, la decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che provvede nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti allordine del giorno.

4. Nella ipotesi di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente dellorgano di controllo ad optare tra la carica di componente della sezione e quella che ha causato lincompatibilità; se linteressato non provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.

5. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione richiedendo la tempestiva designazione del sostituto allorgano competente.

6. I componenti dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti collegi]. 



(14) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 13

 Sospensione e dimissioni(15) 


[1. Il Presidente della Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi allapplicazione, ai componenti dellorgano di controllo, delle disposizioni di cui allart 15 della legge 19 marzo 1990, n 455, come modificato dallart 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali»).

2. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, sono presentate al Presidente della Giunta regionale tramite il Presidente della Sezione di appartenenza.

3. Le dimissioni diventano operanti dal momento della loro presentazione]. 



(15) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 14

Reintegrazione dellorgano di controllo(16) 


[1. La sostituzione dei componenti delle Sezioni cessati dallincarico per cause diverse da quelle previste dal precedente art 10 avviene nei modi e nelle forme previste per la loro nomina.

2. Il Presidente della Giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dellincarico per morte, dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.

3. La sostituzione deve avvenire entro e non oltre i successivi 45 giorni]. 



(16) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 15

Scioglimento(17) 


[1. Le singole Sezioni dellorgano regionale di controllo vengono sciolte quando non possa essere assicurato il normale funzionamento per una delle seguenti cause:

a) persistenti violazioni di legge e/o omissioni di atti dovuti o gravi inadempienze;

b) reiterata adozione di decisioni riconosciute illegittime in sede giurisdizionale;

c) sospensione della maggioranza dei componenti a seguito dei provvedimenti previsti dal comma I del precedenti art. 13;

d) contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti.

2. Le cause che possono determinare lo scioglimento delle Sezioni devono essere contestate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su proposta dellUfficio di presidenza del Consiglio regionale, allorgano di controllo, che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide con lintervento di almeno due terzi e a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Verificandosi lipotesi di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo è esercitata, fino allinsediamento del nuovo organo, dalla Sezione con sede in Bari. Nellipotesi di scioglimento della Sezione con sede in Bari, la predetta funzione è esercitata dalla Sezione con sede in Foggia]. 



(17) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 16

Funzionamento dellorgano di controllo(18) 


[1. Le Sezioni decentrate stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono aver luogo in giorni diversi e per non più di quindici volte al mese per la Sezione di Bari e per non più di dieci volte al mese per le altre Sezioni decentrate.

2. Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione.

3. Lordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai componenti delle Sezioni, in uno con lavviso di convocazione, almeno quarantotto ore prima della data delladunanza.

4. Nello stesso termine, la documentazione riguardante gli argomenti allordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dellorgano di controllo.

5 Ogni argomento iscritto allordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione del funzionario istruttore, vistata dal dirigente dellufficio che ha curato listruttoria e dal dirigente responsabile della Sezione.

6. In caso di urgente necessità, i Presidenti possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.

7. Una copia dellordine del giorno deve essere depositata nellUfficio di segreteria dellorgano di controllo, a disposizione del pubblico per la consultazione] . 



(18) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 17

Adunanze dei collegi(19) 


[1. Per la validità delle sedute e necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza e con voto palese.

3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Non è ammessa lastensione dal voto.

5. Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali proprie dichiarazioni.

6. Le decisioni sono sottoscritte in originale dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

7. Le decisioni dellorgano di controllo discordanti con il contenuto della relazione istruttoria di cui al comma 5 del precedente art. 16 devono indicare i motivi per cui le indicazioni istruttorie non sono condivise.

8. Ladunanza si apre con la verifica del numero legale. Delladunanza andata deserta per mancanza di numero legale è fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli che abbiano preventivamente giustificato lassenza.

9. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata delladunanza qualora esso venga meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella successiva la trattazione degli argomenti residui.

10. La sopravvenuta mancanza del numero legale in corso di seduta deve essere fatta constatare a verbale.

11. I componenti delle Sezioni decentrate devono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono trattati argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano interessati parenti od affini entro il 4° grado] . 



(19) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 18

Verbale e pubblicità degli atti(20) 


[1. Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo, riportato in sintesi o con riferimento alla proposta del relatore, nonché le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti lorgano di controllo.

2. Il verbale è redatto a cura del segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario; viene depositato presso gli uffici della Sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.

3. Un elenco di tutte le deliberazioni adottate è depositato presso la segreteria dellorgano di controllo competente e può essere consultato da chiunque.

4. Ogni cittadino ha diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dalla segreteria dellorgano di controllo competente.

5. Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale, tranne che la richiesta sia fatta dai legali rappresentanti degli Enti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 o dai Consiglieri regionali o dai componenti gli organi di controllo. In tal caso la copia è rilasciata in esenzione di spese].

 



(20) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 19

 Indennità ai componenti lorgano di controllo(21) 


[1. Ai componenti lorgano di controllo è corrisposta una indennità lorda di lire 120.000 (centoventimila) per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

2. Al Presidente e vice Presidente di ciascun collegio è corrisposta, inoltre, una indennità mensile lorda di carica rispettivamente di lire 750.000 (settecentocinquantamila) e di lire 500.000 (cinquecentomila).

3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono al lordo delle ritenute di legge.

4. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delleventuale pedaggio autostradale. Gli stessi rimborsi competono per la partecipazione alle riunioni di cui al successivo art. 20.

5. Ai componenti lorgano di controllo che, previa autorizzazione, si recano fuori sede per partecipare a riunioni di coordinamento a livello nazionale, a convegni o incontri di studio a livello nazionale o internazionale è corrisposto il trattamento di missione previsto dalla normativa regionale per i dirigenti del massimo livello economico e funzionale.

6. Lautorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal Presidente della Giunta regionale per le missioni svolte nellambito del territorio nazionale e dalla Giunta regionale, previa intesa governativa ex art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed ex D.P.C.M. 11 marzo 1980, per le missioni al di fuori del territorio nazionale.

7. Al pagamento delle indennità previste dal presente articolo provvede il Servizio cassa economale istituito presso lufficio Provveditorato-economato della Regione attraverso gli Economi-cassieri competenti per circoscrizione territoriale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni («Disciplina dei servizi del settore provveditorato economato- contratti ed appalti»)].

 



(21) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


TITOLO 2

Coordinamento e raccordo con gli altri organi regionali 





Art. 20

Coordinamento(22) 


[1. Il Presidente della sezione di Bari, dintesa con il Presidente delle altre Sezioni decentrate o su richiesta del Presidente della Giunta regionale:

a) promuove e convoca, almeno una volta allanno, riunioni plenarie di tutti i componenti le Sezioni decentrate al fine di favorire il coordinamento dellattività dellorgano di controllo e di assicurare lomogeneità delle procedure;

b) promuove e convoca riunioni periodiche dei Presidenti e dei vice Presidenti per lesame di specifici argomenti connessi con lesercizio delle funzioni di controllo;

c) può promuovere, con la partecipazione congiunta degli enti controllati e dei componenti lorgano di controllo, conferenze per lesame di questioni riguardanti lattività di controllo.

2. Al fine di garantire lunitarietà di indirizzo nellesercizio della funzione di controllo e di favorire luniformità di valutazione in ordine allapplicazione di disposizioni di legge, eventuali problemi interpretativi sono sottoposti allesame dei componenti gli organi di controllo riuniti in seduta plenaria.

3. Le riunioni di cui al precedente comma possono essere convocate, oltre che ad iniziativa del Presidente della Sezione di Bari, anche ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale o dellassessore agli Enti locali ovvero su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni decentrate. Esse sono tenute nel capoluogo della Regione e presiedute dal Presidente della Sezione di Bari.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Sezione di Bari, che redige il verbale della riunione.

5. Ladunanza, la stesura del verbale e la pubblicità degli atti sono regolati dalle disposizioni, in quanto compatibili, dettate dagli artt. 17 e 18 della presente legge.

6. Gli indirizzi interpretativi che emergono dalle riunioni costituiscono punti di riferimento per tutte le Sezioni dellorgano di controllo regionale.

7. Alle riunioni di cui ai commi precedenti partecipano anche i dirigenti responsabili ed i segretari dei collegi dellorgano di controllo] . 



(22) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 21

Adunanza plenaria e relazione annuale(23) 


[1. Le Sezioni decentrate, in adunanza plenaria, elaborano una relazione sullattività svolta nellanno precedente da inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, a cura del Presidente della Sezione di Bari, al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.

2. La relazione, previo esame della competente Commissione consiliare, forma oggetto di apposito dibattito consiliare, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.

3. La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dellattività dellorgano di controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate; dove, inoltre, contenere, in allegato, un documento sulla situazione economico- finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli enti sottoposti a controllo.

4. Il Consiglio regionale, nellambito delle proprie competenze istituzionali, adotta i necessari provvedimenti per correggere le disfunzioni segnalate nella relazione sullattività svolta] . 



(23) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


TITOLO 3

Controllo 





Art. 22

Controllo preventivo di legittimità(24) 


[1. Le Sezioni esercitano il controllo preventivo di legittimità, previsto dallart. 130 della Costituzione, sulle deliberazioni degli Enti locali indicati nei precedenti artt. 3 e 4 e secondo le modalità indicate dagli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Esercitano altresì il controllo:

a) sugli atti fondamentali delle istituzioni di cui allart. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) sulle deliberazioni rientranti nelle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dellart. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, qualora siano adottati dal consiglio circoscrizionale nellesercizio di funzioni delegate dal Comune.

Gli atti di cui ai punti a) e b) sono sottoposti al controllo unitamente alle deliberazioni di approvazione.

3. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, gli atti privi di carattere dispositivo, nonché quelli delle aziende speciali di cui allart. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e gli atti delle istituzioni di cui al medesimo art. 23, ad esclusione di quelli previsti al comma secondo, punto a), del presente articolo]. 



(24) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 23

Pubblicazione ed esecutività(25) 


[1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, mediante affissione allAlbo pretorio nella sede dellente, per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro affissione allAlbo pretorio per la pubblicazione.

3. Le deliberazioni soggette o sottoposte al controllo di legittimità diventano esecutive prima del decorso del termine di cui allart 46 della legge 8 giugno 1990, n 142 se lorgano regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. Per specifiche ragioni di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati allorgano deliberante, immediatamente esecutivo] . 



(25) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 24

 Invio atti soggetti a controllo(26) 


[1. Gli atti soggetti o da sottoporre al controllo, unitamente agli allegati che ne fanno parte, sono trasmessi allorgano di controllo competente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, in duplice copia integrale autenticata, unitamente ad un elenco, in duplice copia, contenente lindicazione dellorgano deliberante, del numero e della dala dellalto nonché delloggetto del medesimo.

2. Una copia dellelenco viene restituita allente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di ricezione degli atti.

3. La trasmissione allorgano di controllo competente deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza.

4. Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi devono essere inviati allorgano di controllo entro cinque giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza, con contestuale affissione allAlbo pretorio per la pubblicazione. Non possono esplicare effetti prima della pubblicazione allAlbo e, nei casi previsti, della comunicazione al Prefetto. Entro lo stesso termine di cinque giorni dalladozione sono, altresì, inviate, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta provinciale o comunale attinenti alòle variazioni di bilancio adottate in via durgenza ai sensi dellart 32, comma 3°, della legge 8 giugno 1990, n 142.

5. Qualora la Giunta comunale o provinciale intenda sottoporre al controllo preventivo di legittimità propri atti a norma dellart. 45 della legge 8 giugno 1990, n 142, dove farne espressa menzione nella deliberazione di adozione degli atti stessi. Se, invece, liniziativa di sottoporre latto di Giunta al controllo è assunta dal Consiglio o dai Consiglieri, a norma del citato art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la richiesta deve pervenire alla Giunta entro dieci giorni dallaffissione allAlbo, a pena di decadenza. In tali casi latto deve pervenire allorgano di controllo competente, accompagnato da copia autentica della richiesta, entro gli ulteriori cinque giorni, a pena di decadenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità devono pervenire allorgano di controllo gli atti per i quali la richiesta di sottoposizione al controllo è disposta dal prefetto ai sensi dellart. 15 del D.L. 13 maggio 1991, n 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 («Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dellattività amministrativa»).

6. Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini, a pena di decadenza dellatto, vanno trasmessi allorgano di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio].  



(26) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 25

Termini per lesercizio del controllo(27) 


[1. Il controllo è esercitato nei termini di cui allart. 46 della legge 8 giugno 1990, n 142.

2. Il termine utile per lesercizio del controllo decorre dalla data di ricezione dellatto da parte dellorgano di controllo.

3. Qualora lorgano di controllo ritenga di dover richiedere allente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine può essere interrotto, ma non più di una volta. In tal caso, il termine per lannullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è disposta con ordinanza motivata.

5. Se entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio lente non fornisce gli stessi, latto si intende decaduto. La decadenza è dichiarata dalla Sezione.

6. Ai fini del computo del termine fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, per gli atti inviati a mezzo corriere, il timbro di ricezione dellorgano di controllo]. 



(27) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 26

Deliberazioni dellorgano di controllo(28) 


[1. Nellesercizio delle sue funzioni, lorgano regionale di controllo pronunzia:

a) deliberazione di presa datto per mancanza di vizi;

b) deliberazione motivata di annullamento per illegittimità;

c) richiesta motivata di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;

d) declaratoria di nullità per gli atti nulli di diritto;

e) non luogo a provvedere per gli atti di natura non provvedimentale e per quelli per i quali manca lespressa richiesta di cui al comma 1 dellart. 45 della legge 8 giugno 1990, n 142;

f) declaratoria di decadenza per gli atti decaduti per legge;

g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo entro il termine massimo di trenta giorni, ai sensi dellart 46, nono comma, della legge 8 giugno 1990, n 142;

h) nel procedimento per gli interventi sostitutivi, diffida a provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a quarantacinque giorni, agli atti dovuti per legge;

i) nomina del commissario «ad acta» per provvedere, entro il termine di trenta giorni, allemanazione di cui obbligatori in caso di inutile decorso del termine di cui alla precedente lett. h).

2. Le deliberazioni di annullamento devono essere congruamente motivate e devono indicare, anche con riferimento ai principi generali dellordinamento, le norme violate ed i vizi di legittimità riscontrati.

3. Qualora latto soggetto a controllo presenti errori od omissioni materiali, il Presidente del collegio invita lente interessato a regolarizzare latto in tempo utile per lesercizio del controllo; se lente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni riscontrate entro il termine previsto dalla legge per lesercizio del controllo, le Sezioni decidono sulla base degli atti trasmessi o pervenuti agli uffici.

4. Lamministrazione deliberante può, con richiesta a firma del legale rappresentante, chiedere il ritiro dellatto prima che sullo stesso sia intervenuta la deliberazione dellorgano di controllo.

5. La riproposizione eventuale del contenuto, di un atto annullato per illegittimità deve contenere il riferimento puntuale alla decisione di annullamento dellorgano di controllo e deve recare nuove e congrue motivazioni. Senza tali elementi il provvedimento è nullo di diritto] . 



(28) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 27

Comunicazioni delle deliberazioni dellorgano di controllo(29) 


[1. Le deliberazioni dellorgano di controllo che annullano o dichiarano la nullità dellatto controllato, ovvero che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate allente interessato entro e non oltre il terzo giorno non festivo successivo alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 25.

2. Ai fini del computo dei termini di cui al precedente comma 1 i giorni non lavorativi vanno considerati come festivi.

3. Il provvedimento, comprensivo di motivazione e dispositivo, deve essere inviato allente interessato entro venti giorni dalla adozione. Linvio deve essere effettuato tramite mezzo idoneo ad attestare la spedizione ed il ricevimento.

4. Qualora il termine di cui al precedente comma non venga osservato, i provvedimenti dellorgano di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la definitiva esecutività, fermo restando lesercizio, da parte dellAmministrazione interessata, del potere di autotutela, alla luce dei rilievi comunque formulati dallorgano di controllo dopo il termine su indicato] . 



(29) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 28

Pubblicazione delle deliberazioni dellorgano di controllo(30) 


[1. Le deliberazioni adottate dallorgano di controllo sono pubblicate dallente destinatario mediante pubblicazione allAlbo dellente per la durata di sette giorni consecutivi]. 



(30) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 29

Partecipazione degli enti locali(31) 


[1. Al fine di improntare il controllo alla più aperta collaborazione con gli enti locali e di acquisire la più completa conoscenza degli argomenti, le Sezioni possono invitare alle proprie sedute il rappresentante legale dellente interessato perché fornisca chiarimenti sullatto soggetto o sottoposto al controllo.

2. I rappresentanti legali degli enti devono essere sentiti dal collegio a loro richiesta.

3. I suddetti rappresentanti hanno facoltà di farsi assistere da funzionari dellente o da esperti nelle materie attribuite alla competenza degli enti locali e di chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza]. 



(31) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 30

Controllo sostitutivo(32) 


[1. I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono posti in essere da ciascuna Sezione, dufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

2. Lorgano di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, hanno omesso di compiere o ritardato un atto obbligatorio per legge o attuativo di impegni, assunti con precedente atto amministrativo, derivanti da leggi nazionali o regionali.

3. In caso di accertata omissione o ritardato, lorgano di controllo diffida lEnte a provvedere assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi durgenza, ed informa contestualmente il Presidente della Giunta regionale.

4. Decorso inutilmente il termine fissato, lorgano di controllo nomina, tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, un commissario ad acta, responsabile, entro un mese, delladozione ed approvazione del provvedimento.

5. Nellipotesi in cui lente non approvi il bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge, lorgano di controllo si avvale del potere sostitutivo conferitogli dalla legge nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dellart 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Per i conti consuntivi, lorgano di controllo, nelle ipotesi previste dal comma 10 dellart 46 della legge 8 giugno 1990, n 142, provvede alla nomina di un commissario per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, di due commissari per i Comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti, di tre commissari per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per la redazione del conto stesso.

7. I commissari sono nominati tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali. Gli atti posti in essere dal commissario sono soggetti agli ordinari controlli.

8. Al commissario, oltre al rimborso delle spose di viaggio ed allindennità di missione, è attribuito un compenso determinato con riferimento al tipo di atto per il cui compimento è stato nominato ed alla durata dellincarico. La Giunta regionale stabilisce criteri e parametri di riferimento per la determinazione del compenso. Il compenso è a carico dellente controllato, che provvede alla relativa liquidazione al commissario al termine dellincarico.

9. Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della Regione è esercitato dalla Giunta regionale in conformità alle norme che disciplinano le singole materie.

10. Sono, altresì, esercitati dalla Giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e tutela attribuito dalla legge statale alla Regione]. 



(32) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 31

Sospensione dei termini.(33) 


[1. I termini per lesercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni consecutivi da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31 agosto.

2. Entro il 31 maggio, il Presidente della Sezione di Bari, sentiti i Presidenti delle altre Sezioni provinciali decentrate, comunica al Presidente della Giunta regionale il periodo di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per tutti gli organi di controllo.

3. Il Presidente della Giunta regionale emette il relativo decreto entro il 10 giugno e lo trasmette a tutti gli enti interessati.

4. I termini per lesercizio del controllo sono altresì sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio] . 



(33) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 32

Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale(34) 


[1. Qualora il provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il Presidente della Sezione competente trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, fornendo, altresì, dettagliata relazione sulla questione e valutazioni sulla rilevanza della stessa ai fini delle determinazioni in ordine alla opportunità di costituzione della Regione.

2. La Giunta regionale delibera leventuale costituzione in giudizio.

3. Durante tutte le fasi del giudizio, lorgano di controllo e gli uffici scriventi sono tenuti a fornire ogni utile collaborazione nellattività di difesa da officiare in favore della Regione. In caso di condanna della Regione, lorgano di controllo può suggerire appello e, in mancanza, è tenuto ad adeguarsi allorientamento giurisdizionale.

4. La reiterata adozione di decisioni su analoghe fattispecie più volte annullate in sede giurisdizionale può comportare lattivazione delle procedure di scioglimento di cui al precedente art 15. A tal fine, tutte le decisioni dellorgano di controllo riformate in sede giurisdizionale sono trasmesse, unitamente alla relativa sentenza, a cura dellorgano di controllo medesimo, al servizio di controllo interno della Regione]. 



(34) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 33

 Responsabilità(35) 


[1. A norma dellart 58, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i componenti dellorgano di controllo sono personalmente o solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nellesercizio delle loro funzioni. Lazione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, a norma del quarto comma del citato art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142].  


(35) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 34

Conservazione degli atti(36) 


[1. Gli atti sottoposti al controllo sono archiviati, unitamente alle decisioni dellorgano di controllo, a cura degli uffici delle Sezioni decentrate per la durata di cinque anni, termine oltre il quale sono devoluti alla Croce rossa italiana, eccezione fatta per i regolamenti e i bilanci e fatta salva lapplicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n 1409 («Norme relative allordinamento ed al personale degli archivi di stato»).

2. È consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo strumenti e procedure automatizzate]. 



(36) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


TITOLO 4

Personale e uffici 





Art. 35

Uffici(37) 


[1. Ciascuna Sezione si avvale, per lespletamento dellattività istituzionale, di strutture operative costituite in base a criteri di funzionalità che, in conformità con lordinamento regionale vigente, tra laltro provvedono:

a) a svolgere le attività di supporto alla funzione di controllo, assicurando la trattazione degli atti e fornendo gli elementi di valutazione tecnico-giuridica per le decisioni;

b) a fornire alla Giunta regionale i rilievi statistici sullattività di controllo, nonché ad assicurare sistematici flussi informativi sullattività amministrativa degli enti locali, desunti dagli atti sottoposti a controllo.

2. Agli uffici di cui al precedente comma 1 si applica, per quanto non diversamente disposto, la normativa regionale sullordinamento degli uffici. Essi dipendono funzionalmente dallorgano di controllo per quanto concerne lesercizio delle attività di istituto di questultimo e dallassessore al Personale per quanto attiene allapprestamento degli uffici ed al governo del personale] .



(37) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 36

Personale(38) 


[1. La determinazione e la consistenza organica del personale, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sono previste dalla legge regionale sullordinamento degli uffici.

2. Nelle more dellapprovazione della nuova legge regionale sullordinamento degli uffici, in via provvisoria, gli organici del personale delle varie Sezioni sono fissati dalla Giunta regionale.

3. La gestione amministrativa delle strutture delle Sezioni decentrate è attribuita ai dirigenti.

4. I dirigenti responsabili delle Sezioni decentrate, unitamente ai segretari, partecipano alle riunioni di coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 20]. 



(38) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 37

 Segretario(39) 


[1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 4 del precedente art 6, nomina i funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario di ciascuna Sezione, nonché i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

2. Il segretario, la cui posizione funzionale è subordinata a quella del dirigente responsabile dellufficio della Sezione, assiste alla seduta del collegio, redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, il processo verbale e, anche con il relatore, la decisione dellorgano, cura linvio degli avvisi di convocazione, la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi delle deliberazioni di cui al 1° comma del precedente art 26 e le altre incombenze di legge.

3. Il segretario della Sezione di Bari attende in particolare alle incombenze previste dal precedente art 20.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del segretario e del vice segretario, il Presidente della Sezione chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale, fra quelli presenti in servizio ed assegnati alla Sezione decentrata]. 



(39) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 38

Incompatibilità del personale(40) 


[1. I funzionari regionali che sono componenti delle Assemblee degli enti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 non possono essere assegnati alle Sezioni che esercitano il controllo sugli atti degli enti di cui sono amministratori.

2. Per quanto concerne incarichi, consulenze e/o collaborazioni, ai funzionari regionali in servizio presso lorgano di controllo si applicano le disposizioni di cui allart. 11 della presente legge]. 



(40) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


TITOLO 5

Enti regionali 





Art. 39

Controllo sugli atti degli Enti regionali(41) 


[1. Ai sensi della presente legge, il controllo sugli atti delle U.S.L. (Unità sanitarie locali), degli enti ospedalieri di cui allart. 1, comma 13, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, degli Istituti autonomi case popolari, dellente Fiera di Foggia, dellente Fiera di Francavilla Fontana  (42) e di altri enti fieristici a carattere regionale, delle Aziende di promozione turistica, degli E.D.I.S.U. (Ente per il diritto allo studio universitario), nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, è disciplinato nel modo seguente: 

a) sono sottoposte allapprovazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti, i regolamenti, le emissioni di prestiti obbligazionari;

b) sono sottoposte allapprovazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti le piante organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ad assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi, gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 devono essere trasmesse al Consiglio regionale per il tramite dellAssessorato regionale competente per materia, entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per i provvedimenti concernenti il personale è competente lassessore al Personale.

3. Fermo restando il procedimento di cui al precedente Titolo III, il controllo viene esercitato dal Consiglio regionale nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dallAssessorato regionale competente per materia. Decorso infruttuosamente il termine suindicato senza la comunicazione dellavvenuto controllo, le deliberazioni diventano esecutive.

4. Nel caso di rinnovo del Consiglio regionale, il termine di cui al precedente comma 3 rimane sospeso dal quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il rinnovo.

5. Le deliberazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono sottoposte al controllo della Giunta regionale secondo le procedure ed i termini di cui al Titolo III della presente legge.

6. Sono sottoposti, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di legittimità della Sezione di Bari i seguenti atti: i bilanci di previsione e le relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi ed i piani delle attività annuali e/o pluriennali, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche; la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; la istituzione, i compiti e le norme sul finanziamento degli organismi statutari; la disciplina dei servizi e relative tariffe; la contrazione di mutui; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti, le concessioni, le convenzioni.

7. Gli atti adottati dagli enti regionali di cui al presente articolo, con esclusione di quelli indicali al comma 1, lett. a), che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati sottoposti al controllo di legittimità ai sensi dellart 44, c. 1, lett. a), della L.R. 4 maggio 1985, n. 25, sono restituiti, a cura della Presidenza del Consiglio, allAssessorato competente per materia entro quindici giorni dallentrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quindici giorni, lAssessorato invia il carteggio allorgano competente al controllo ai sensi della presente normativa]. 



(41) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02
(42) Riguardo all'ente Fiera di Foggia e all'ente Fiera di Francavilla Fontana vedi, anche, l'art. 44, l.r. 21 maggio 2002, n. 7


TITOLO 6

Norme finali e transitorie 





Art. 40

Avvalimento delle strutture dellorgano di controllo(43) 


[1. Qualora da leggi vigenti venga attribuito alla Regione lesercizio della funzione di controllo sugli atti di determinati enti, tale funzione è esercitata tramite la Sezione di controllo di Bari, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli] . 


(43) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 41

Controllo sugli atti degli enti regionali turistici(44) 


[1. Fino al loro scioglimento, agli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo si applicano le norme sul controllo degli atti dettate per gli altri enti regionali nel precedente Titolo]. 


(44) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 42

Prima costituzione dellorgano di controllo(45) 


[1. La prima costituzione dellorgano di controllo avviene entro sessanta giorni dalla dala di entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli esperti di propria competenza vi provvede, entro quindici giorni dal termine di scadenza, con proprio atto, il Presidente del Consiglio regionale.

2. Fino alla costituzione dellorgano di controllo di cui al precedente comma 1, le funzioni continuano ad essere svolte dal Comitato regionale e dalle Sezioni decentrate operanti ai sensi della L.R. 4 maggio 1985, n. 25 («Norme per lesercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti locali»)] . 



(45) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 43

 Abrogazioni(46) 


[1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 4 maggio 1985, n. 25 «Norme per lesercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali regionali»;

b) larticolo 23 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 «Riordinamento dellamministrazione turistica regionale in attuazione dellart. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

c) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 12 «Determinazione delle indennità dovute al Presidente e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione» e le successive modificazioni ed integrazioni: L.R. 17 gennaio 1980, n. 11; L.R. 21 giugno 1980, n. 74; L.R. 9 maggio 1984, n. 25; L.R. 21 giugno 1989, n. 9;

d) gli artt. 20 e 21 della L.R. 30 aprile 1980, n. 39, «Regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dellIstituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata»;

e) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge]. 



(46) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02


Art. 44

Norma finanziaria(47) 


[1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge si farà fronte, per lesercizio 1994, con lo stanziamento previsto al capitolo 0002040 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio].  


(47) Legge abrogata dalla. l. r. 10/02