Anno 1985
Numero 39
Data 22/05/1985
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 giugno 1985, n. 73.
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 39

Modifica all'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30.(1) 


(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della  l.r. 30/77


Art. 1


Il secondo comma dell art. 6 della L. R. 5/ 9/ 1977, n. 30 e così modificato:

L equipe stabile, per l intero orario di lavoro, e costituita da tre unita: uno psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitario od ostetrica o infermiera professionale.




Art. 2

Norma transitoria.


Le UU.SS.LL. che abbiano in corso formali convenzioni per le figure professionali previste nel precedente articolo si avvalgono del predetto personale purché in servizio alla data del 31 dicembre 1983 sino allespletamento di procedure concorsuali secondo lordinamento in vigore. 


Art. 3

Disposizioni finanziarie.


Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità previste al cap. 1401060 «Consultori familiari, legge n. 405/1975 e legge n. 194/1978 «Interventi per laborto» legge regionale n. 30/1977» del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4