Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 39
Modifica all'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30.(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 30/77 Art. 1Il secondo comma dell art. 6
della L. R. 5/ 9/ 1977, n. 30 e così modificato:
L equipe stabile, per l
intero orario di lavoro, e costituita da tre unita: uno psicologo, un
assistente sociale e un assistente sanitario od ostetrica o infermiera
professionale.