Anno 1977
Numero 30
Data 05/09/1977
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 ottobre 1977, n. 65
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Legge Regionale 5 settembre 1977, n. 30

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternita' e paternita' responsabili .(1) 


(1) Vedi il Reg. reg. attuativo 1/79. Vedi anche le ll.rr. 19/2006 e 7/2007


Art. 1

Istituzione del servizio.



La Regione Puglia promuove, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, listituzione di Consultori Familiari al fine di assicurare servizi di natura socio-psicologica e sanitaria per la famiglia, per la maternità e paternità responsabili e per linfanzia.

I Consultori Familiari sono un servizio di base, pubblico e gratuito e faranno parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità locali dei servizi sociali e sanitari.

I Consultori Familiari sono istituiti e gestiti dai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane nonchè da istituzioni o enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dalle norme della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della presente legge.




Art. 2

Finalità dei consultori familiari.



I Consultori Familiari hanno come scopi:

a)       lassistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabili e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b)      la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;

c)       la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dellintegrità fisica degli utenti;

d)      la tutela della salute della donna e del bambino, con particolare riferimento alle indicazioni per la prevenzione degli stati di morbosità perinatale ed infantile;

e)       lassistenza nella scuola e nelle altre istituzioni sociali e culturali per collaborare allarmonico sviluppo e all’educazione sessuale dei giovani;

f)       la divulgazione delle attività istituzionali di cui alla presente legge mediante lorganizzazione di corsi e conferenze nonchè lo svolgimento di indagini conoscitive socio-ambientali.




Art. 3

Interventi dei Consultori.


Per la realizzazione delle finalità di cui allarticolo precedente, i Consultori Familiari assicurano, direttamente o avvalendosi di altre strutture socio-sanitarie coordinate, una assistenza sanitaria e sociale in ordine:

1)      alleducazione sanitaria, psichica e sessuale, nonchè ad un’adeguata informazione sulla procreazione responsabile e sul controllo delle nascite;

2)      alluso dei contraccettivi e allidoneità e innocuità dei mezzi alluopo liberamente scelti dallutente nonchè alla loro prescrizione;

3)      alla consulenza di genetica medica e di endocrinologia per la individuazione e la prevenzione delle relative malattie nonchè alla effettuazione di visite prematrimoniali;

4)      allassistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di prevenzione, di interruzione della gravidanza, avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;

5)      alla promozione di corsi per la preparazione psicoprofilattica al parto;

6)      alla tutela della salute della gestante e del nascituro mediante visite e accertamenti sanitari periodici, con particolare riguardo alla individuazione e segnalazione delle gravidanze a rischio;

7)      alle indicazioni per la diagnosi della sterilità, dellinfertilità e dei disturbi della sfera sessuale;

8)      alle indicazioni per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e dellapparato genitale femminile;

9)      alle indicazioni per iniziative di medicina preventiva e di difesa della salute della persona e della coppia nonchè dellambiente socio-lavorativo;

10)  allassistenza sanitaria e sociale alla madre ed al bambino fin dai primi giorni di vita, anche ai fini della diagnosi precoce della malattia, della rieducazione funzionale e dellintegrazione sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;

11)  alleducazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino dei primi anni di vita, alligiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli incidenti domestici;

12)  allassistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 Maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti intersoggettivi nelle loro implicazioni di carattere sociale e psicologico, sia in ordine alleducazione e allo sviluppo armonico della personalità dei figli;

13)  allassistenza e consulenza ai fini della adozione e dellaffidamento dei minori;

14)  alla promozione di incontri, dibattiti, indagini, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali esistenti nel territorio ove opera il consultorio e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria competenza.




Art. 4

Programmazione.


La programmazione dei Consultori Familiari è definita dal Consiglio regionale, nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle condizioni socio-economiche della popolazione da servire.

La programmazione regionale prevede lintero fabbisogno di Consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali, con particolare riguardo alle strutture ed ai servizi consultoriali della disciolta Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dellInfanzia, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge.

Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un consultorio per ciascuna unità locale per i servizi sociali e sanitari.

Il Piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire la equilibrata diffusione territoriale del servizio.

Al momento dellentrata in vigore della presente legge, la esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudizio per listituzione di consultori pubblici.




Art. 5

Altri servizi consultoriali presenti nel territorio.


La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, autorizza la istituzione di consultori familiari da parte di istituzioni o Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro, sempre che rispondano a tutte le finalità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 e alla presente legge.




Art. 6

Operatori dei consultori.


Nello svolgimento delle proprie attività i Consultori familiari si avvalgono:

1)      di una equipe stabile;

2)      di consulenti nelle diverse specializzazioni mediche, psicologiche e sociologiche.

Lequipe stabile, per lintero orario di lavoro, è costituita da tre unità: uno psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitario od ostetrica o infermiera professionale. (2) 

Gli operatori del Consultorio devono essere in possesso dellabilitazione, ove prescritta, allesercizio professionale.

Sia per lequipe stabile che per le consulenze, i Consultori istituiti dai Comuni e loro Consorzi e dalle Comunità Montane si avvalgono essenzialmente del personale e delle strutture della soppressa ONMI, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base socio-sanitarie.

Gli esperti debbono partecipare allattività di gruppo della equipe.  Gli operatori del Consultorio sono tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 15.

I Consultori familiari possono inoltre avvalersi di consulenti ed esperti per specifiche necessità connesse con la propria attività a mezzo di apposite convenzioni.

Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio è assicurato dal personale degli Enti locali.



(2) Comma modificato dalla l.r. 39/85, art. 1. Vedi anche la l.r. 14/2004, art. 11 così come modificato dalla l.r. 1/2005, art. 33 e dalla l.r. 26/2006, art. 33


Art. 7

Piano regionale.


Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, nellambito della programmazione, il piano della rete dei consultori familiari della Regione, con lobiettivo di favorire la presenza di almeno un servizio consultoriale in ogni unità sanitaria locale.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, il Consiglio regionale deve assicurare la presenza di almeno un consultorio familiare ogni 50.000 abitanti e comunque tener conto della realtà territoriale e socio-ambientale.

Il piano di cui al 1° comma prevede i contributi per il finanziamento dei consultori interessati.

Il 15% della somma stanziata per il finanziamento dei consultori è destinato al finanziamento dei consultori che hanno conseguito lautorizzazione di cui al precedente art. 5.  In caso di mancata o parziale utilizzazione di tale percentuale, la somma disponibile sarà destinata al finanziamento dei consultori istituiti dai Comuni, loro consorzi e comunità montane.

In sede di approvazione del programma e del relativo piano di finanziamento il Consiglio regionale determina, sulla base dei finanziamenti annualmente assegnati alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 23.12.1975, n. 698, lentità delle assegnazioni da destinare, rispettivamente, allattuazione degli scopi previsti dalla presente legge, nonchè al finanziamento delle altre attività trasferite a seguito della soppressione dellONMI.

I consultori istituiti dagli Enti pubblici e privati devono integrarsi nellarticolazione territoriale del piano annuale fissato dalla Regione.

Nella predisposizione del piano annuale di intervento devono essere osservati i seguenti criteri:

a)       condizione socio-economica;

b)      carenze di strutture sociali e sanitarie;

c)       tasso di natalità, morbosità, mortalità perinatale e infantile;

d)      incidenza degli aborti;

e)       condizioni di viabilità e trasporti.




Art. 8

Richieste di contributi.


I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane nonchè gli enti pubblici e privati di cui al precedente articolo 5 che intendono ottenere la concessione di contributi per il funzionamento del consultorio familiare, devono produrre allAssessorato regionale alla Sanità, entro il 15 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:

a)       domanda diretta ad ottenere il finanziamento;

b)      programma relativo agli interventi da attuare;

c)       piano finanziario delle spese da sostenere;

d)      relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nellanno precedente.

In sede di prima richiesta di finanziamento dovranno essere prodotti, oltre alla documentazione di cui alle lettere a), b), e c) del comma precedente, latto istitutivo del consultorio familiare e la pianta planimetrica dei locali adibiti a sede del consultorio, fornita del parere dellUfficiale Sanitario territorialmente competente.

Il Presidente della Giunta regionale eroga, con proprio decreto, i contributi deliberati dal Consiglio nellapprovazione del programma e del relativo piano di finanziamento.




Art. 9

Rapporti dei Consultori con le altre strutture socio - sanitarie.


I Consultori, per gli esami di laboratorio di analisi e di radiologia e per ogni altra ricerca strumentale e clinica, devono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria, che sono tenuti a prestare la loro collaborazione.

Per le prestazioni altamente specializzate e normalmente non fruibili presso gli ospedali ed i presidi sanitari suddetti, i Consultori si avvalgono altresì di strutture specializzate che normalmente operano nella Regione Puglia o in altra Regione.

Il personale medico è tenuto a prescrivere i mezzi antifecondativi consigliati dallOrganizzazione Mondiale della Sanità.

I Consultori devono tenere schede nominative per ogni soggetto che si avvale del servizio, in cui sia riportata tutta la attività svolta. Tali schede sono coperte da segreto professionale e ne possono essere rilasciate copie solo su richiesta dellassistito, previo accertamento della sua identità.

I componenti del Consiglio di gestione e tutti gli operatori dei Consultori sono tenuti al segreto per i dati, i fatti e le informazioni raccolti nellesercizio delle loro funzioni relative al Consultorio.




Art. 10

Scheda socio-sanitaria.


La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, fornisce modelli unici di scheda socio-sanitaria ad uso di ogni Consultorio inserito nel piano regionale.




Art. 11

Gratuità del servizio e oneri delle prestazioni.


Le prestazioni effettuate nellambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente sul territorio della Regione.

Gli oneri delle prescrizioni di prodotti farmaceutici nonchè degli esami di laboratorio e di radiologia e di ogni altra ricerca strumentale e clinica sono posti a carico dellente o del servizio cui compete lassistenza sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti sprovvisti di ogni altra forma di assistenza.

La prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli antifecondativi, può essere effettuata direttamente dai medici dei Consultori a mezzo di un unico tipo di ricettario fornito dalla Regione.




Art. 12

Gestione sociale dei Consultori.


I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane assicurano ai propri Consultori una gestione che preveda la partecipazione di:

1)      tre rappresentanti degli organi di decentramento democratico o in mancanza del Consiglio comunale o dellAssemblea del Consorzio dei Comuni o delle Comunità Montane;

2)      tre cittadini utenti nominati dal Consiglio comunale o dalla Assemblea del Consorzio dei Comuni e della Comunità Montana, con voto limitato a due nomi;

3)      tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal Consiglio comunale o dallAssemblea del Consorzio comunale o della Comunità montana;

4)      due donne designate dalle organizzazioni femminili a dimensione regionale più rappresentative operanti nel territorio e nominate dal Consiglio comunale o dellAssemblea del Consorzio comunale o della Comunità Montana;

5)      tre rappresentanti degli organi collegiali delle scuole operanti nel territorio designati dagli stessi e nominati dal Consiglio comunale o dellAssemblea del Consorzio comunale e della Comunità Montana;

6)      un rappresentante degli operatori del servizio consultoriale nominato dal Consiglio comunale o dallAssemblea del Consorzio dei Comuni o della Comunità Montana su designazione dellAssemblea degli operatori medesimi.

Il regolamento del servizio consultoriale detta norme per una gestione funzionale, snella ed efficiente dei Consultori e prevede che gli stessi agiscano sulla base del lavoro di gruppo avvalendosi anche di esperti esterni o delle strutture esistenti nel territorio.  Deve inoltre prevedere che un membro dellequipe svolga le funzioni di coordinatore tecnico del servizio.

Il Consiglio di gestione del Consultorio ha il compito di stabilire le linee generali della attività del Consultorio stesso nellambito della normativa statale e regionale in materia e di facilitare il rapporto tra il Consultorio e gli organismi pubblici e privati comunque interessati al servizio di assistenza alla famiglia.

Il regolamento deve prevedere lobbligatorietà della verbalizzazione delle sedute del Consiglio di gestione.

I componenti del Consiglio di gestione sono personalmente responsabili del regolare funzionamento del Consultorio e delle omissioni o anomalie che impediscano la compiuta realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

La gestione dei consultori familiari pubblici passerà agli organi dei consorzi socio-sanitari delle unità locali dei servizi sanitari quando questi saranno istituiti.




Art. 13

Strutture del Consultorio.


Allapprestamento delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività del Consultorio provvede lente istitutivo il quale, nel caso si tratti di Comuni o loro consorzi o di Comunità Montane, è tenuto a convertire i servizi già di competenza dellONMI e trasferiti ai Comuni, per la realizzazione dei fini contemplati dalla presente legge.




Art. 14

Vigilanza e coordinamento.


La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza su tutti i Consultori Familiari previsti dalla presente legge.

Gli enti istitutivi riferiscono annualmente al Consiglio regionale sullattività svolta dai Consultori.

La Giunta regionale, a partire dallanno successivo allentrata in vigore della presente legge, trasmette annualmente al Consiglio regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della stessa.




Art. 15

Corsi di qualificazione e specializzazione degli operatori dei Consultori.


La Regione, nellambito dei piani annuali e triennali di formazione professionale di propria competenza, di intesa con i Consultori familiari e, fino alla loro istituzione, con i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane, programma e promuove corsi di qualificazione e aggiornamento professionale del personale addetto ai Consultori familiari.

Per lorganizzazione dei corsi suddetti la Regione si avvale dellUniversità e degli Enti ospedalieri regionali.

I predetti corsi devono essere interdisciplinari, sia in ordine alla qualifica dei partecipanti, sia in relazione ai contenuti degli insegnamenti e devono tendere a chiarire le varie competenze e le possibili interdipendenze socio-sanitarie dei problemi, nel rispetto dello spazio professionale dei singoli operatori. I corsi si concludono con il rilascio di un attestato di merito.

Al fine di assicurare il tempestivo funzionamento dei Consultori familiari, i corsi in materia, effettuati da istituti universitari o enti ospedalieri dallentrata in vigore della presente legge e fino allapprovazione del primo piano regionale, verificata dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare, la rispondenza dei contenuti alle indicazioni di cui al precedente comma, hanno la stessa validità dei corsi previsti dal presente articolo.

Le modalità di svolgimento dei corsi, i programmi e i contenuti formativi sono stabiliti con apposito regolamento proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale.

La Giunta espleta la vigilanza sul funzionamento dei corsi.




Art. 16

Disposizioni finanziarie.


Il servizio di cui alla presente legge è finanziato attraverso:

a) la quota annuale attribuita alla Regione Puglia dal fondo comune previsto dallart. 5 della legge 23 luglio 1975, n. 405, concernente «Istituzione dei consultori familiari»;

b) la quota annuale attribuita alla Regione Puglia del fondo speciale previsto dallart. 10 della legge 29 dicembre 1975, n. 698, concernente «Scioglimento e trasferimento delle funzioni della Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia» per quanto riguarda le strutture ed i servizi consultoriali del predetto ente, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge;

c) eventuali stanziamenti integrativi a carico della Regione da determinarsi con legge di approvazione del bilancio di previsione o di sue variazioni;

d) eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge per lesercizio 1977 si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 289 dello Stato di previsione della spesa del bilancio 1977, denominato «Istituzione dei consultori familiari (legge n. 405/1975)».

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti previsti ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Ai sensi dellart. 8 della legge regionale 3 giugno 1977, n. 20, la Giunta regionale introdurrà con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione per lesercizio 1977 le variazioni occorrenti per iscrivere allentrata e alla spesa le somme assegnate alla Regione Puglia in attuazione di quanto previsto nella legge 29 luglio 1975, n 405 e nella legge 23 dicembre 1975, n. 698.





Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.