Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 47
Integrazione art. 8 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22: Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.(1) (2)
Articolo unico [Lart. 8 della legge
regionale 17 aprile 1979, n. 22, in attesa della revisione organica
della normativa vigente, è così integrato:
«Limitatamente allanno finanziario 1985, i
fondi disponibili, in carenza dellesercizio delle scelte librarie di cui al
precedente comma, possono essere utilizzati dalla Regione per lacquisto di
pubblicazioni di rilevante interesse regionale da destinare alle biblioteche
degli enti locali e/o di interesse locale con i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione
consiliare.
Quanto disposto dal precedente comma si estende
al provvedimento amministrativo relativo allesercizio finanziario 1984, invia
di definizione»].