Anno 1985
Numero 60
Data 08/06/1985
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 20 giugno 1985, n. 86.
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Legge Regionale 8 giugno 1985, n. 60

Delega ai Comuni e alla Comunita' Montana del Sub - Appennino Dauno Meridionale degli interventi previsti dall' art. 18 della legge 14- 5- 1981, n. 219.(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 20/2004


TITOLO 1





Art. 1

Finalità.


Con la presente legge la Regione Puglia, in attuazione dellart. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, stabilisce gli interventi per favorire la ripresa produttiva e lo sviluppo delle aziende agricole comprese nel territorio dei quattordici comuni della Provincia di Foggia riconosciuti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. 




Art. 2

Assegnazione contributi.


Ai soggetti che, alla data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, risultavano titolari del diritto di proprietà su fondi rustici, con priorità per gli emigrati che intendono rientrare ed esercitare attività agricole, possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali, comunque utilizzati per lesercizio dellagricoltura, anche se ubicati in agglomerati rurali o su aie comuni.

Gli stessi contributi possono essere concessi:

a) agli affittuari coltivatori diretti così come definiti dagli artt. 6 e 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ai mezzadri, ai coloni e compartecipanti e agli altri conduttori non proprietari, con le procedure previste dallart. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni;

b) ai comproprietari, ai titolari di diritti reali di godimento e ai possessori, mediante le procedure previste dallart. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono esclusi dai benefìci di cui sopra i fabbricati rurali che abbiano già usufruito, nella misura del 100% della spesa riconosciuta, dei contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

Dallimporto del contributo di cui ai precedenti commi va detratta leventuale somma già corrisposta ai sensi del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1980, n. 874.

I limiti massimi di superficie utile abitabile ammissibile a contributo, anche ai fini delladeguamento alle esigenze del nucleo familiare, sono quelli indicati allart. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai soggetti che, per la ricostruzione o la riparazione degli immobili indicati nei precedenti commi del presente articolo, abbiano già usufruito di contributi in misura inferiore al 100% della spesa, può essere assegnato un contributo integrativo fino alla totale copertura della spesa sostenuta, previa domanda da presentare entro i termini previsti dal successivo art. 10, che devono essere corredate di copia conforme autenticata del certificato di regolare esecuzione, dello stato finale dei lavori eseguiti, nonché dellatto di assegnazione del contributo definitivo. 




Art. 3

Alienazione ed acquisizione di immobili.


Per lalienazione degli immobili ricostruiti o riparati con i contributi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui allart. 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

I soggetti di cui al precedente art. 2, secondo comma, lett. a) che, avendo esercitato il diritto di prelazione anche tramite discendenti diretti, abbiano acquistato terreni con i fabbricati rurali insistenti sugli stessi o su aie comuni, dopo la data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, non decadono dal diritto allassegnazione dei contributi già spettanti al proprietario venditore.

Non decadono, altresì, dallo stesso diritto i coltivatori diretti che abbiano comunque acquistato i terreni con gli immobili rurali dopo i succitati eventi sismici.

Sono consentite donazioni fra coniugi non legalmente separati, tra parenti entro il quarto grado e tra affini entro il secondo grado, anche se poste in essere dopo gli eventi sismici innanzi citati è, comunque, prima dellerogazione a saldo del contributo spettante al donante.

I donatori, previa presentazione di apposita istanza rivolta al Sindaco, subentrano nel diritto allassegnazione del contributo spettante al donante o alla devoluzione di quello già assegnato al donante stesso.

Sono altresì consentiti gli atti di divisione, anche se comportanti conguagli per il definitivo assestamento delle proprietà, riguardanti terreni e/o fabbricati che, alla data degli eventi sismici del novembre e del febbraio 1981, risultavano in proprietà comune ed indivisa. 




Art. 4

Procedure per ricostruzione in altro sito.


I contributi di cui al precedente art. 2, primo comma, per motivi di funzionalità aziendale e sempreché le opere non siano in contrasto con le destinazioni di zona prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere utilizzati dai proprietari di immobili distrutti o da demolire, per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche per ricostruire gli stessi su altro terreno, di proprietà del richiedente o del coniuge non legalmente separato o di un altro componente il nucleo familiare, situato nellambito dei comuni terremotati della Provincia di Foggia o in Comune limitrofo non terremotato.

In entrambi i casi, la domanda di contributo va presentata al Comune nel cui territorio è ubicato limmobile danneggiato. Il Sindaco di questo Comune, oltre al provvedimento di assegnazione del contributo, rilascia anche lautorizzazione per lesecuzione dei lavori di demolizione. Listanza per ottenere la concessione ad edificare va presentata al Comune nel cui territorio sintende ricostruire, mentre laccertamento dellavvenuta regolare esecuzione delle opere, ai fini della liquidazione a saldo del contributo spettante, è di competenza del Comune che ha assegnato il contributo.  




Art. 5

Erogazione dei contributi.


I contributi in conto capitale previsti dal presente titolo vengono erogati dagli enti delegati, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, come segue:

a) anticipazione del 25% dellimporto assegnato, dopo lavvenuto inizio dei lavori e previa certificazione del Direttore dei lavori;

b) acconti fino all85% dellimporto assegnato, in base a stati di avanzamento lavori sottoscritti, con responsabilità, solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dallimpresa;

c) saldo dellimporto residuo spettante, dopo lultimazione dei lavori e lavvenuto accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura dellEnte che ha assegnato il contributo.

I documenti tecnici ed amministrativi da allegare allistanza di erogazione della rata di saldo sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici. 




TITOLO 2





Art. 6

Contributi per altre opere.


Per le opere di provvista dellacqua, di contenimento e di sostegno dei terreni e dei drenaggi a protezione di fabbricati rurali, nonché di sistemazione dei piazzali a servizio dei fabbricati, possono essere assegnati contributi in conto capitale fino allimporto massimo del 30% della spesa occorrente od occorsa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati.

Per la riparazione di strade poderali ed interpolerai, di canali di scolo non in terra, di cavalcassi, dimpianti irrigui fissi e di altre opere dinteresse collettivo, possono essere assegnati contributi in conto capitale pari allintera spesa occorrente e ritenuta ammissibile. Alla progettazione, direzione ed esecuzione delle opere provvede direttamente la Comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, vengono assegnati ai soggetti di cui al precedente art. 2, singoli od associati, con le procedure previste dallo stesso articolo.

Al ripristino degli impianti collettivi, di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici dinteresse intercomunale, provvede direttamente la Comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale. 




Art. 7

Terre franose.


Ai proprietari di terreni con destinazione agricola, gravemente dissestati a causa di frane conseguenti al terremoto, la cui coltivabilità non possa essere economicamente ripristinata, può essere corrisposto, per lacquisto di terreni limitrofi, una somma pari all80% del valore stimato in base allo stato di fatto che i terreni avevano anteriormente allevento tellurico, con lobbligo contestuale di accettare il vincolo della forestazione produttiva sui terreni non più utilizzabili da attuarsi a totale carico dei fondi regionali.

Alla stima dei terreni franosi e di quelli da acquistare provvede lIspettorato provinciale dellagricoltura di Foggia.

Le domande per ottenere i benefìci previsti dal presente articolo vanno presentate alla Comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale, che provvede anche ad assegnare i contributi e ad erogarli con la seguente modalità:

lintera somma assegnata dopo lavvenuta registrazione e trascrizione dellatto di acquisto dei terreni. 




Art. 8

Delega ai Comuni.


Le funzioni amministrative per lattuazione degli interventi di cui allart. 2, allart. 4 ed al 1° comma dellart. 6 della presente legge sono delegate ai quattordici Comuni danneggiati della Provincia di Foggia, territorialmente competenti, secondo le procedure stabilite dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni. 




Art. 9

Delega alla Comunità montana.(2) 


[Le funzioni amministrative per lattuazione degli interventi di cui al secondo e terzo comma dellart. 6 ed allart. 7 della presente legge sono delegate alla comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale, che svolge anche funzioni di coordinamento sullintera applicazione della presente legge.

Per le funzioni di istruttoria e di collaudo, lente delegato può avvalersi sia dellispettorato provinciale dellagricoltura di Foggia, sia degli organi tecnici regionali di sviluppo agricolo per la Puglia]



(2) Articolo abrogato dalla l.r. 12/99, art. 32


Art. 10

Termini e procedure.


Le domande di concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli vanno presentate agli Enti delegati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di perizia giurata e dei documenti previsti dallart. 3, 1° comma, del D.L. n. 19 del 28/2/84, convertito nella legge n. 80 del 18/4/1984.

Le domande di cui al precedente comma debbono essere integrate, entro il 30 giugno 1987, degli atti indicati al 2° comma dellart. 3 del citato DL n. 19 del 28/2/1984. ((3) )

Allesame delle perizie presentate ai sensi dellart. 2, dellart. 4 e del 1° comma dellart. 6 della presente legge provvedono le Commissioni comunali, elette ai sensi dellart. 14 della legge n. 219 del 14/5/81, che sono integrate da un funzionario tecnico dellIspettorato Provinciale della Agricoltura di Foggia.



(3) Il termine del 30 giugno 1987 è stato stabilito dalla l.r. 36/86, art. 1


Art. 11

Assegnazione dei fondi.


Allassegnazione agli enti delegati dei fondi necessari per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e per lesercizio delle funzioni delegate, comprensivi dellonere aggiuntivo del 2% per spese di funzionamento, provvede la Giunta regionale in base alle effettive esigenze che ciascun Ente delegato è tenuto a far presente entro il 30 giugno di ogni anno, mediante invio di apposito programma redatto ai sensi dellart. 6 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Gli enti delegati, entro 30 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Regione Puglia, per la necessaria approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle liquidazioni effettuate sulle somme loro accreditate. 




Art. 12

Pubblicazioni.


Tutte le provvidenze concesse dalla Regione Puglia agli enti delegati ai sensi della presente legge sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Tutti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono resi pubblici mediante affissione negli Albi della Comunità montana o dei comuni dovè sito il centro aziendale. 




Art. 13

Poteri sostitutivi.


In caso dinadempienza da parte dei comuni e della Comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale nellesercizio di una o più funzioni ad essi delegate, dette funzioni sono esercitate dallAssessore regionale allagricoltura, che si avvarrà dellUfficio tecnico dellispettorato provinciale dellagricoltura e dellEnte regionale di sviluppo agricolo per la Puglia di Foggia.

In caso dinadempienza anche da parte dei suddetti Uffici, nellesercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma le funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale tramite i propri organi. 




Art. 14

Disposizioni finanziarie.


Alle spese per lapplicazione della presente legge la regione Puglia provvederà con fondi statali, ripartiti ed assegnati dal C.I.P.E. in attuazione di quanto disposto dallart. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che saranno inseriti in apposito capitolo di bilancio recante la denominazione «Interventi in agricoltura in favore dei comuni terremotati della provincia di Foggia».