Anno 1986
Numero 10
Data 18/04/1986
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 23 aprile 1986, n. 63. L'E.R.S.A.P. è stato soppresso dall'art. 35 della l.r. 19 giugno 1993, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993/95".
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Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 10

Ricognizione periodi assicurativi ai fini pensionistici dei dipendenti dell' ERSAP.(1) 


(1) Vedi la l.r.  19/89 ; vedi anche la l.r. 9/2003, art. 41


Art. 1


La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli riscattati o in corso di riscatto, del personale dellE.R.S.A.P., iscritto alla C.P.D.E.L. ai sensi dellart. 77 della L.R. 19 marzo 1982, n. 12 e nella forma generale ed obbligatoria stabilita dallart. 5 del R.D. 3 marzo 1938, n. 680, avviene senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

Tale beneficio si estende anche ai lavoratori per i quali la ricongiunzione sia stata già riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente legge. 




Art. 2


La ricongiunzione prevista dal precedente art. 1 si estende anche ai dipendenti dellEnte di sviluppo in Puglia e in Lucania comandati presso la Regione Puglia e inquadrati nei ruoli regionali in data anteriore a quelle dellentrata in vigore della L.R. 19 marzo 1982, n. 12




Art. 3


Lonere finanziario, conseguente allapplicazione dellart. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dai lavoratori di continuità del rapporto di lavoro presso lEnte di sviluppo di Puglia e Lucania, è posto a carico dellE.R.S.A.P., da far gravare sul bilancio regionale ai sensi dellart. 99 della L.R. 19 marzo 1982, n. 12, modificata ed integrata dalla L.R. 6 maggio 1982, n. 19




Art. 4


Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge, valutabili preventivamente in L. 1.600.000.000, si fa fronte con lo stanziamento già previsto al cap. 0405060 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1986 approvato con legge regionale 19 febbraio 1986, n. 4