Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 10
Ricognizione periodi assicurativi ai fini pensionistici dei dipendenti dell' ERSAP.(1)
Art. 1La
ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli riscattati o in
corso di riscatto, del personale dellE.R.S.A.P., iscritto alla C.P.D.E.L. ai
sensi dellart. 77 della L.R.
19 marzo 1982, n. 12 e nella forma generale ed obbligatoria
stabilita dallart. 5 del R.D. 3 marzo 1938, n. 680, avviene senza oneri a
carico dei lavoratori interessati.
Tale
beneficio si estende anche ai lavoratori per i quali la ricongiunzione sia stata
già riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente legge.