Legge Regionale 6 maggio 1986, n. 12
Modifica dell' art. 1 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 38.(1)
Art. 1(2)
[Lart. 1 della legge
regionale 22 agosto 1984, n. 38, è così modificato:
Lindennità di trasferta corrisposta ai
consiglieri regionali in missione è fissata in L. 55.800 per ogni giorno di
permanenza fuori del territorio regionale.
Tale importo è proporzionalmente ridotto nel
caso in cui la missione duri meno di 24 ore] .