Legge Regionale 11 settembre 1986, n. 24 Istituzione di una commissione di indagine sull' attivita' dell' E.R.S.A.P.(1)
Art. 1(Istituzione e
finalita)(2) [1. E istituita una
Commissione Consiliare d indagine sulla attivita svolta dall ERSAP in
applicazione delle norme contenute nelle lettere l), m) ed n) dell art. 3 della
legge regionale 28/ 10/ 1977, n. 32.]
Art. 2(Composizione e
insediamento)(3) [1. La Commissione e composta
da tredici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla
consistenza dei gruppi.
2. L Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale e delegato a provvedere alla costituzione e insediamento
della Commissione d indagine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai
Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Presidente
del Consiglio.]
Art. 3(Poteri)(4) [1. La Commissione d indagine,
per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facolta di
chiedere l intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori
regionali, nonche dei funzionari responsabili di settori ed uffici dell
amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e
responsabili burocratici dell ERSAP.
2. La Commissione puo altresì
chiedere l intervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli
organismi, enti, aziende e/ o societa in cui l ERSAP risulta partecipe con
quote di capitale o azioni.
3. La Commissione puo
acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza
che possa essere opposto il segreto
d’ufficio.
4. La Commissione delibera a
maggioranza dei membri presenti all
atto della votazione.]
Art. 4(Elezione del Presidente -
Validita delle riunioni)(5) [1. I componenti la Commissione
eleggono, nella prima seduta, un Presidente e un Vicepresidente, a scrutinio
segreto, nonche a maggioranza assoluta per le prime due votazioni ovvero a
maggioranza relativa per le successive.
2. La Commissione si riunisce
previo avviso di convocazione da notificarsi almeno due giorni prima. In seconda
convocazione la seduta e valuta quale che sia il numero dei
presenti.]
Art. 5(Funzioni di
segreteria)(6) [1. Per l espletamento
delle incombenze di segreteria la Commissione si avvale dei funzionari e delle
strutture burocratiche del Consiglio regionale, giusta apposite decisioni
adottate dall Ufficio di Presidenza del Consiglio.]
Art. 6(Termini)(7) (8) [La Commissione relaziona al Consiglio regionale sullindagine svolta entro il 30 aprile1989. LUfficio di Presidenza dei Consiglio è delegato a concedere una proroga di ulteriori sei mesi, previa richiesta motivata, cui dovrà comunque essere allegata una relazione sullo stato dei lavori]
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