Anno 1986
Numero 30
Data 03/10/1986
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 ottobre 1986, n. 156, suppl. ord.
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Legge Regionale 3 ottobre 1986, n. 30

D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.(1) 


(1) Vedi  le ll.rr. 17/93 e  17/2000, Titolo VI . Vedi anche la l.r. 17/2007


Art. 1

(Campo di applicazione)(•) 


1. La presente legge detta norme attuative ed integrative, ai sensi dellart. 6, lett. f), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915, e nel quadro degli indirizzi emanati dal Comitato interministeriale di cui allart. 5 dello stesso Decreto, per le procedure di controllo e di autorizzazione in materia di smaltimento dei rifiuti.




Art. 2

(Definizione e classificazione dei rifiuti)


1. Le norme contenute nella presente legge si applicano ai rifiuti come definiti e classificati dallart. 2 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915.




Art. 3

(Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti)(2) 


[ 1. La Regione provvede, con losservanza dei principi generali, delle prescrizioni e delle modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915, alla elaborazione, predisposizione ed approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nonchè al suo aggiornamento normalmente ogni tre anni.

2.  Il piano deve prevedere:

a)       - i tipi e le quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale e la possibilità di estrazione dagli stessi di materie utilizzabili e di energia;

b)       i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi e alle quantità;

c)       le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;

d)      la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;

e)       le aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla demolizione;

f)        lorganizzazione dei nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonchè ladeguamento di quelli in atto;

g)       le gradualità di attuazione del piano e di adeguamento delle situazioni esistenti agli obiettivi stabiliti;

h)       le iniziative della Regione dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo e la utilizzazione, ad estrarne materie utilizzabili ed energia;

i)         la spesa necessaria per lattuazione del piano e gli eventuali interventi finanziari a carico della Regione.

3. Il piano deve tenere conto delle necessarie interazioni con il Piano regionale di risanamento delle acque, particolarmente per quanto attiene la definizione degli ambiti ottimali, di modo che sia assicurata la gestione unitaria di tutti i servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti, di depurazione dei liquami urbani, di fognatura e di acquedotto.

4. La Giunta regionale provvede alla elaborazione del progetto di pianificazione previa adozione di una delibera in cui siano stabiliti gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano stesso. Su tale delibera la Giunta regionale acquisisce il parere delle province, le quali sono tenute a rimettere il parere entro 40 giorni dalla richiesta.

5. Il progetto di piano è inviato ai Comuni ed alle Province che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

6. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per lapprovazione.

7. Ai sensi del combinato disposto dellart. 6, lettera b), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dellart. 2 della Legge 5 marzo 1982, n. 62, le indicazioni del piano regionale di cui ai punti c), d), e) del precedente secondo comma costituiscono norma di variante dei piani urbanistici dei Comuni interessati. Le varianti sono deliberate dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale;  in caso di inadempienza la Regione provvede alla indicazione dei siti nei successivi sessanta giorni. ]



(2) Articolo abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13


Art. 4

(Rilevamento statistico)


1. Ai fini del rilevamento statistico di cui all art. 6, lettera e), del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la Regione si avvale della Provincia, dei Comuni e dei loro Consorzi.

2. La Giunta regionale, tenendo conto delle direttive del Comitato interministeriale di cui all art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915,  stabilisce i tempi e le modalita del rilevamento, nonche i dati e gli elementi che gli enti di cui al precedente comma sono tenuti a comunicare alla Regione.

3. Sulla base del rilevamento relativo a ciascun anno solare, la Giunta regionale approva una relazione sullo smaltimento dei rifiuti e la trasmette al Comitato interministeriale.




Art. 5

(Delega di funzioni)(3) 


1.  Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:

a)       lapprovazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e lautorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

b)       lautorizzazione allesercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti ,anchepericolosi;

c)       le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

d)      lelaborazione, lapprovazione e laggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale. ((4) )

2.  Nellesercizio delle funzioni delegate, le Province devono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione.  

3. Il Consiglio regionale impartirà direttive vincolanti per lesercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento al personale necessario ed alle risorse occorrenti. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La delega ha effetto dalla data di pubblicazione della prima direttiva emanata ai sensi del precedente comma.

5.  Gli atti adottati nellesercizio delle funzioni delegate sono definitivi.

6. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale assume direttamente i singoli atti.

7. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dallesercizio della delega, si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nellapposito capitolo del Bilancio regionale.

9. Per lesercizio della delega di cui al presente articolo, le province si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti.



(3) La l.r. 17/2007, art. 6, commi 3, 4 e 5 così dispone:

“3. E’ confermata la delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltmento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione) e dell’articolo 23 della l.r. 17/2000.

4. A partire dal 1° luglio 2007 vengono esercitate dalle province le funzioni riguardanti il regime autorizzativo per l’importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, e successive modifiche e integrazioni e delle norme nazionali di recepimento. L'Assessorato regionale all’ecologia porta a compimento tutte le procedure di cui sopra, attivate presso i propri uffici entro il 30 giugno 2007. Per il secondo semestre dell’anno 2007 è istituito un tavolo tecnico Regione/Province, che si riunisce almeno una volta ogni due mesi, per affiancare il processo di delega delle funzioni di che trattasi.

5. Nelle more della emanazione degli atti statali inerenti ai criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per le attività di bonifica dei siti e di bonifica di amianto, la Regione provvede, in via transitoria, alla determinazione delle stesse garanzie mediante adozione di proprio atto regolamentare. “
(4) Comma così sostituito dalla l.r. 17/2000, art. 23



Art. 6

(Approvazione dei progetti)


1.  Sono soggetti ad approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti.

2. Le domande per lapprovazione dei progetti debbono essere presentate allAmministrazione provinciale, corredate dei progetti stessi e della documentazione di cui agli allegati A o B della presente legge.  Le domande e la documentazione prescritte debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio è prevista lubicazione dellimpianto.

3. Non può procedersi allapprovazione dei progetti:

a)       se la documentazione esibita non è conforme a quella indicata negli allegati;

b)       se limpresa, società od ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base della documentazione di cui al comma precedente, la necessaria idoneità tecnico-economica;

c)       se il titolare e/o legale rappresentante e/o il Presidente e/o gli amministratori, anche se non soci, e/o i soci dellimpresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in Legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936.

4. Ai soggetti indicati al precedente comma, lett. c), sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dellimpresa, società, o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dellinstallazione degli impianti.

5. I progetti sono approvati previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale e dalle norme regionali di attuazione.

6. Il provvedimento di approvazione deve, tra laltro, indicare:

a)       la denominazione dellente o ragione sociale dellimpresa, del titolare e/o legale rappresentante, nonchè la sede legale;

b)       la potenzialità, le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dellimpianto;

c)       la durata dei lavori di costruzione dellimpianto;

d)      le modalità, i termini e le condizioni cui lente o limpresa deve attenersi.

7. Con il medesimo o successivo provvedimento può essere disposto lo esercizio provvisorio dellimpianto per il necessario avviamento e per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici.

In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo.

8. Resta salva la normativa dettata dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27, concernente la materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse.




Art. 7

(Autorizzazioni)


1.  Sono soggetti ad autorizzazione:

a)       lesercizio, da parte di enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, nonchè di rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;

b)       lesercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);

c)       lesercizio di attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;

d)      lesercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti speciali;

e)       lesercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;

f)        lesercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;

g)       lesercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;

h)       lesercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate allAmministrazione provinciale , corredate dalla documentazione di cui agli allegati C, D, E, della presente legge.  Le domande stesse e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune sul cui territorio si deve esercitare lattività o deve aver inizio il trasporto.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 60 giorni dalla presentazione delle domande previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale, nonchè dalle norme regionali. Non può comunque procedersi al rilascio dellautorizzazione nei casi indicati nei commi 3° e 4° del precedente art. 6.

4. Il provvedimento di autorizzazione, oltre quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al precedente comma, deve tra laltro indicare:

a)       la denominazione dellente o la ragione sociale dellimpresa, nonchè la sede legale;

b)       il titolare e/o il legale rappresentante dellente o impresa, nonchè il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dellesercizio degli impianti e delle attività di cui al presente articolo;

c)       i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;

d)      la durata dellautorizzazione medesima;

e)       le modalità, termini e condizioni cui lente o impresa deve attenersi.

5. Il provvedimento di autorizzazione può sempre essere modificato od integrato ovvero può esserne sospesa lefficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare danno a persone ed a beni, pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse.




Art. 8

(Revoca dell autorizzazione)


1. Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo è tenuto:

a)       a comunicare alla Provincia ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e/o presidente e/o soci e/o amministratori dellimpresa, società od ente e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione degli impianti e/o nellesercizio delle attività di cui al precedente art. 7.

b)       a comunicare tempestivamente alla Provincia se, nei confronti di uno dei soggetti indicati al comma 3°, lett. c), ed al comma quarto del precedente art. 6, sia iniziata lazione penale o sia proposta ladozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi ivi citate;

c)       a comunicare alla Provincia entro il primo bimestre di ciascun anno, ed anche ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nellanno solare precedente, nonchè, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi allimportazione ed esportazione;

d)      ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;

e)       a non sospendere lattività dellimpianto senza esserne preventivamente autorizzata.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, la Provincia diffida il soggetto inadempiente stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.

3. Lautorizzazione è revocata:

-         quando le irregolarità non vengano eliminate entro il termine di cui al precedente comma;

-         in caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui al presente articolo;

-         quando comunque si manifestino situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica e/o per lambiente;

-         quanto sia venuto meno il requisito dellidoneità tecnico-economica o altro presupposto dellautorizzazione.




Art. 9

(Garanzie finanziarie)


1.  I soggetti autorizzati ai sensi del precedente art. 7, lett. b), d), e), f), g), h), esclusi gli enti pubblici, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza dellautorizzazione stessa, a prestare garanzie finanziarie idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate, delle installazioni, dei mezzi impiegati.

2. Relativamente agli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, le garanzie finanziarie devono essere altresì idonee ad assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dello esercizio dellimpianto per un tempo non inferiore a dieci anni e dei costi di trattamento finale o di stoccaggio definitivo.  Relativamente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, debbono assicurare almeno la copertura dei costi relativi alla bonifica dei mezzi impiegati.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità di presentazione delle garanzie e la specificazione degli obblighi che debbono essere garantiti e/o dei rischi che debbono essere coperti.




Art. 10

(Comitato Tecnico)


1.  Il Comitato tecnico per le risorse idriche di cui allart. 46 della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, ha funzione di consulenza tecnica della Giunta regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2.  Il parere del Comitato è obbligatorio sugli atti di individuazione delle aree idonee per lubicazione degli impianti di smaltimento.

3.  Per la funzione di cui al precedente comma il Comitato viene integrato da un medico igienista, un geologo, un chimico ed un ingegnere sanitario.

4.  Gli esperti di cui al precedente comma 2° sono nominati con le procedure di cui al 4° comma dellart. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, e durano in carica cinque anni.




Art. 11

(Controlli)


1.  Le funzioni di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono alle Province ai sensi dellart. 104 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dellart. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2.  Dette funzioni sono esercitate tramite ispezioni e prelievi di campioni allinterno degli stabilimenti, impianti o imprese, che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti.

3.  Il controllo è finalizzato alla verifica:

a)       della osservanza delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni del Comitato interministeriale, nonchè dalle norme regionali di attuazione;

b)       del possesso delle autorizzazioni di cui allart. 6 della presente legge e dellosservanza degli obblighi imposti con le medesime;

c)       della conformità dei tipi e delle quantità di rifiuti trasportati, trattati, stoccati o smaltiti, ai tipi ed alle quantità stabilite nel provvedimento di autorizzazione;

d)      della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, in quanto prescritti;

e)       della concordanza delle risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

4. Il controllo è altresì finalizzato alla rilevazione degli effetti che lesercizio dellimpianto o dellattività produce sullambiente, fisico o biologico, sulla salute della collettività e dei singoli, sulla pubblica igiene.

5. Salvi gli adempimenti di legge connessi allaccertamento di comportamenti sanzionati dagli artt. 24 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, le Province curano linformazione alla Regione del risultato dei controlli eseguiti.




Art. 12

(Rifiuti urbani, Obblighi dei Comuni, Regolamenti comunali)(5) 


[1.  Competono obbligatoriamente ai Comuni le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nonchè dei rifiuti speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di rifiuti urbani.  I Comuni esplicano le suddette attività direttamente, mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate autorizzate ai sensi dellart. 6, I comma, lett. a) e b), della presente legge.

2. I Comuni, entro sei mesi dallapprovazione del piano regionale di cui al precedente art. 3, adottano appositi regolamenti ai sensi dellart. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ovvero adeguano i regolamenti vigenti alle norme dello stesso Decreto, a quelle emanate dal Comitato interministeriale e a quelle regionali di attuazione; i regolamenti sono sottoposti al parere del Comitato di cui al precedente art. 10.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si provvede in via sostitutoria ai sensi di legge.

4. I regolamenti debbono stabilire tra laltro:

a)       i casi in cui i rifiuti speciali sono assimilati agli urbani, per quantità e qualità, nel rispetto dei criteri emanati dal Comitato interministeriale, e debbono essere conferiti obbligatoriamente al servizio pubblico;

b)       le norme per assicurare il corretto conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti al di fuori del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta.]



(5) Articolo abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13


Art. 13

(Obblighi del produttore dei rifiuti)


1.  I produttori dei rifiuti sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro due mesi dallinizio dellanno, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti nellanno solare precedente.

2. I produttori di rifiuti speciali, unitamente alle comunicazioni di cui al comma precedente, debbono indicare i processi tecnologici o comunque le attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti prodotti, nonchè, nel caso non provvedano direttamente allo smaltimento, i soggetti cui i rifiuti vengono conferiti.

3. Il produttore di rifiuti speciali deve accertarsi che i soggetti ai quali conferisce per lo smaltimento, siano autorizzati ai sensi del precedente art. 7.

4. Produttore dei rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento dei rifiuti urbani è il Comune per il territorio di competenza.




Art. 14

(Potere sanzionatorio)


1.  Le somme derivanti dallesercizio del potere sanzionatorio sono incamerate dalle Amministrazioni provinciali, secondo la competenza territoriale, con vincolo di destinazione alla copertura delle spese necessarie per lespletamento dei controlli di cui allart. 12 della presente legge.




Art. 15

(Norme transitorie e finali)


1.  Fino allapprovazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, le autorizzazioni di cui al precedente art. 7 sono rilasciate in via provvisoria.

2. Le attività e gli impianti già esercitati alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonchè quelli autorizzati e posti in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, debbono adeguarsi alle prescrizioni e caratteristiche stabilite dalle norme suddette entro il termine del 31 dicembre 1986, ovvero entro un minor termine stabilito dal piano regionale.

3. Le autorizzazioni di cui al precedente comma non hanno comunque validità oltre il termine indicato: i soggetti autorizzati sono tenuti, a pena di decadenza dellautorizzazione, a riproporre istanza, nei modi e nelle forme stabilite dai precedenti artt. 6 e 7, entro il 30 ottobre 1986.

4. Ai fini dellistruttoria delle istanze di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, le Amministrazioni provinciali possono richiedere lacquisizione di certificazioni, studi, elaborati, pareri ritenuti volta per volta necessari, anche se non compresi negli allegati alla presente legge.

5. Alle modifiche ed integrazioni della documentazione di cui agli allegati della presente legge, verificate necessarie o opportune anche allo scopo di conformarsi a norme di legge o atti di indirizzo del Comitato interministeriale di cui allart. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, provvede la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.




Art. 16

(Rinvio)


1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al DPR 10 settembre 1982, n. 915,  e alle disposizioni del Comitato interministeriale di cui all art. 5 dello stesso Decreto.