Anno 1993
Numero 17
Data 13/08/1993
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 agosto 1993, n. 114, suppl. ord. (*) Vedi anche la l.r. 19 aprile 1995, n. 23 "Modifiche alla l.r. 13 agosto 1993, n. 17 'Organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti urbani"
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Legge Regionale 13 agosto 1993, n. 17

Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.(1) 


(1) Vedi la l.r. 30/86;  il Titolo V della l. r. 17/2000;  la l.r. 17/2007, art. 6 e la l.r. 36/2009


TITOLO 1

Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani 





Art. 1

Ambito di applicazione.(2) 


1. La presente legge definisce lorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili al riuso sia pre che post-consumo, nonché dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformità della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con Delib.C.R. della Puglia 30 giugno 1993, n. 251 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso.

2. I rifiuti oggetto della presente legge sono quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che recepisce il dettato della direttiva CEE n. 74/442 del 15 luglio 1975, modificata con direttive n. 91/156 del 18 marzo 1991. n. 76/403 e n. 78/319 del 20 maggio 1978. Il piano regionale di cui al comma 1 procede altresì alla concreta attuazione dei principi generali dettati dal citato D.P.R. n. 915 del 1982, che prevedono che lattività di smaltimento deve garantire la salute della collettività e del singolo, costituendo atto di pubblico interesse la salvaguardia dellambiente, del paesaggio, della salubrità dellarea, della flora, della fauna, del suolo e del sottosuolo e conferisce competenza obbligatoria dei Comuni, in forma singola o associata, nelle scelte attuative del piano in materia di promozione dei sistemi per il recupero, il trattamento e il riciclaggio e di disciplina delle autorizzazioni, contratti e gestioni delle attività economiche e di impresa necessarie.

3. Il piano regionale comprende:

- lanalisi statistica dei rifiuti classificati a norma del D.P.R. n. 915 del 1982, con relativa previsione di sviluppo;

- lanalisi delle più adeguate e affidabili tecnologie e sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani:

- i criteri generali per lorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata di competenza comunale o di Consorzi di comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili nei diversi ambiti del territorio regionale;

- la definizione del modello organizzativo dei servizi di raccolta differenziata, cernita, stoccaggio, trasformazione, recupero, smaltimento finale dei rifiuti nei diversi ambiti del territorio regionale, con lindividuazione dei bacini di utenza e della tipologia degli impianti;

- le condizioni fisico-territoriali-ambientali ed i criteri per la individuazione dei siti degli impianti;

- lanalisi dei costi per la realizzazione degli impianti e per la gestione dei modelli organizzativi previsti.

4. La presente legge stabilisce inoltre il procedimento amministrativo per la individuazione dei siti e la localizzazione degli impianti. 



(2) Articolo così modificato dalla l.r. 13/96, art. 1.


Art. 2

Piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani.


1. Il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani prevede la realizzazione di un sistema integrato di smaltimento costituito dallattivazione di specifiche raccolte differenziate, stazioni di trasferimento attrezzate, impianti di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti urbani, a servizio di definiti bacini di utenza.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita la realizzazione di impianti di stoccaggio definitive, trattamento o smaltimento finale di rifiuti urbani, se non in attuazione del piano regionale. 




Art. 3

Durata, modifiche o revisioni del piano regionale.


1. Il piano regionale è riferito al periodo 1993/2011.

2. Ogni tre anni la Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano. La relazione deve contenere indicazioni in merito:

a) alla verifica delle previsioni di piane in riferimento ai correnti dati demografici ufficiali pubblicati dallISTAT;

b) allandamento della realizzazione delle opere e dello svolgimento dei servizi previsti, nonché agli eventuali ostacoli oggettivi registrati in sede di attuazione del piano;

c) allaggiornamento dellanalisi statistica della composizione quantitativa e qualitativa dei rifiuti urbani prodotti e smaltiti nella Regione;

d) alle innovazioni tecnologiche di smaltimento o di recupero intervenute in materia di tutela dellambiente e della convenienza economica;

e) alla evoluzione della situazione economica e sociale dei bacini, con riferimento anche al processo di attuazione di programmi e progetti di carattere generale e settoriale che interagiscano con gli interventi del piano di cui alla presente legge.

3. Ove, sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, emerga la necessità di procedere a modifiche e revisioni del piano regionale, anche in tempi diversi rispetto a quelli della relazione triennale della Giunta regionale, le stesse vengono assunte con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le provincie ed i comuni interessati.

4. I comuni titolari del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano alla Regione ed alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati riferiti alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e raccolti nellanno precedente. I gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano agli enti suindicati, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, i dati riferiti alla quantità, qualità e provenienza dei rifiuti smaltiti nel semestre precedente, relazionando sullattività complessiva dellimpianto. Copia delle suddette comunicazioni semestrali sarà affissa per una durata minima di 15 gg. allalbo pretorio del comune sede dellimpianto di smaltimento. Le eventuali osservazioni scritte dei cittadini e delle associazioni degli stessi saranno trasmesse, per gli adempimenti di competenza, alla Regione Puglia e alla Provincia interessata.

5. il Sindaco del Comune nel cui ambito ricade la localizzazione del sito convoca, almeno ogni sei mesi, apposita Conferenza di bacino, quale strumento per verificare landamento dello smaltimento dei rifiuti. Fanno parte della Conferenza di bacino i Sindaci dei Comuni che conferiscono i rifiuti dello stesso bacino, un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio. (3) 



(3) Comma aggiunto dalla l.r. 13/96, art. 2.


Art. 4

Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti.(4) 


[1. Per le finalità indicate nel precedente articolo 3, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla evoluzione delle tecnologie di smaltimento e di recupero nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati, e con funzioni di proposta e parere alla Giunta regionale, è istituito il comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti .(5) 

2. Il comitato è presieduto dal dirigente del settore regionale competente per materia ed è costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:

a) ingegneria ambientale;

b) chimica ambientale;

c) scienze ambientali;

d) biologia;

e) geologia;

f) agraria;

g) economia del territorio;

h) materie giuridiche ambientali.  (6) 

3. Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate ad un funzionario di 8° livello in servizio presso lufficio regionale competente.

4. Il comitato di cui al presente articolo è nominato con delibera della Giunta regionale e dura in carica per un triennio.

5. Ai componenti il comitato sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dallart. 4 L.R. 12 agosto 1981, n. 45]. 



(4) Articolo già modificato dalla l.r. 17/2007, art. 6, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13
(5) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), 1, l.r. 18 luglio 1996, n. 13.
(6) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera b), 1, l.r. 18 luglio 1996, n. 13. . Il testo originario era così formulato: "2. Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale al ramo ed è costituito dal dirigente dell'ufficio regionale smaltimento rifiuti e da un esperto laureato ovvero docente universitario per ciascuna delle seguenti discipline: - ingegneria impiantistica; - ingegneria applicata; - chimica applicata; - biologia; - fisica; - agraria; - igiene; - merceologia; - geologia; - economia del territorio.". 


TITOLO 2

Disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani  





Art. 5

Svolgimento delle attività di raccolta.


1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita e trasporto fino alle stazioni di trasferimento e direttamente agli impianti di stoccaggio, trattamento o smaltimento finale, sono svolte dai comuni singoli, associati o consorziati con le modalità previste dallart. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I comuni approvano i regolamenti per la disciplina delle attività di cui al precedente comma secondo le norme previste dai commi 2 e 3 dellart. 12 della L.R. 3 ottobre 1986, n. 30




Art. 6

Raccolta differenziata rifiuti urbani pericolosi.(7) 


1. Ai sensi dellart. 3, primo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, i comuni sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi individuati come tali dalla normativa vigente nelle seguenti categorie:

- pile e batterie esauste;

- prodotti farmaceutici;

- prodotti e relativi contenitori etichettati con T (tossici) e F (infiammabili).

2. Allattività di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di tali rifiuti si applica la normativa vigente per i rifiuti urbani. I comuni effettuano la preselezione dei rifiuti urbani pericolosi mediante la individuazione di punti di conferimento e raccolta differenziati secondo la tipologia del rifiuto ed in particolare:

- per le pile e le batterie esauste, presso gli operatori specializzati e le organizzazioni commerciali disponibili;

- per i prodotti farmaceutici, presso le farmacie e le strutture sanitarie pubbliche;

- per gli etichettati T ed F, di norma, presso i grandi centri di commercializzazione degli stessi.

3. I comuni provvedono altresì ad attivare servizi di raccolta separata per i rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico.

4. Lattività di trattamento o stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui al presente articolo è disciplinata dal successivo art. 14. 



(7) Vedi anche la l.r. 13/96, art. 7


Art. 7

Raccolta differenziata di materiali utili.(8) 


 (Raccolta differenziata di materiali utili)

1. Ai sensi del comma 1 dellart. 9 quater della legge 9 novembre 1988, n. 475, i Comuni organizzano le attività di smaltimento dei rifiuti di cui allart. 1 della presente legge secondo le seguenti modalità:

-     separazione a partire dal conferimento della frazione umida da quella secca;

-     separazione dei flussi di rifiuti al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazione fin dalla produzione, distribuzione, consumo, raccolta;

-     riduzione della quantità e della pericolosità della azione non recuperabile da avviare allo smaltimento finale, assicurando garanzie di protezione ambientale;

-     promozione di attività informative e culturali a tutela dellambiente, della salute, della sicurezza dei cittadini favorendone la partecipazione alle attività di riduzione dei rifiuti e del recupero delle materie seconde per concorrere alla riduzione della quota residuale tal quale con lintento di ridurre lemergenza e la necessità di ulteriori siti da destinare a discarica o a impianto termodistruttore.

2. In adempimento al decreto del Ministro dellambiente 29 maggio 1991, le prescrizioni contenute nei piani regionali di cui al precedente art. 1 relative allesercizio della raccolta differenziata dei rifiuti di cui al d.p.r. n. 915 del 1982 costituiscono regolamentazione dei relativi servizi. ((•) )

         

3. Le amministrazioni provinciali, nellambito delle funzioni proprie di cui allart. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, indicono, per ciascun bacino di utenza individuato dal piano regionale, conferenze dei comuni al fine di assicurare lattivazione dei servizi di raccolta differenziata nel rispetto della regolamentazione di cui al comma precedente.

         

4. I Comuni, nellambito dei propri bacini, localizzano le aree per lo stoccaggio delle materie provenienti dalla raccolta differenziata. I centri di stoccaggio e prima lavorazione dei residui rivenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, possono nascere anche a seguito di proposta dei gestori del pubblico servizio di igiene urbana. ((•) )

         

5. In via sperimentale, fino allentrata in esercizio degli impianti di compostaggio previsti nel piano di cui allart. 1 le Province possono autorizzare la realizzazione e lesercizio di impianto di trattamento airobico di residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti presentati dai Comuni singoli o associati che rappresentino un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti. Lautorizzazione costituisce deroga alla norma di non frazionalità delle potenzialità di impianti a tecnologia complessa sancita dal comma 5 dellart. 9 della l.r. n. 17 del 1993. (9)



(•) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 3, l.r. 18 luglio 1996, n. 13
(•) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 3, l.r. 18 luglio 1996, n. 13.
(•) Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 3,l.r. 18 luglio 1996, n. 13
(•) Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 3, l.r. 18 luglio 1996, n. 13
(8) Vedi anche la l.r. 13/96, art. 7


Art. 8

Raccolta dei rifiuti ingombranti.


1. Nellambito dei propri regolamenti per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, i comuni provvedono altresì ad attivare un servizio di raccolta diversificata dei rifiuti ingombranti che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori comunemente usati per la raccolta dei rifiuti urbani, nonché ad assumere idonee iniziative per prevenire e punire labbandono dei rifiuti e per ripristinare le aree interessate dallabbandono stesso, anche ai sensi dellart. 9 del D.P.R. l0 settembre 1982, n. 915.

2. Le province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a ripulire i relitti delle strade di propria competenza dai rifiuti accumulati, convertendoli altresì in banchine di sosta attrezzate o alienandoli ai confinanti con vincolo di inglobamento con recinzione. 




TITOLO 3

Localizzazione, progettazione, realizzazione e gestione degli impianti 





Art. 9

Individuazione dei siti degli impianti.(9) 


  1. La localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere effettuata ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 559 e con losservanza dei criteri prescritti dal piano regionale nonché secondo le tipologie impiantistiche e i fabbisogni di smaltimento previsti dal piano stesso per ciascun bacino.

2. Per la individuazione dei siti in attuazione delle previsioni del piano regionale smaltimento r.s.u., le province promuovono accordi di programma ai sensi dellart. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra i comuni ricadenti in ciascun bacino di utenza.

3. La individuazione dei siti deve comunque essere effettuata dallamministrazione provinciale, anche in assenza di accordo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (10) 

4. In presenza di impianti di smaltimento di rifiuti urbani autorizzati ed in esercizio, il fabbisogno di bacino è calcolato sottraendo da quelle complessivo le quote smaltibili dai medesimi impianti, nei limiti dellautorizzazione concessa, ove compatibili con il Piano regionale.

5. Nellambito di ciascun bacino di utenza, le potenzialità e/o volumetrie riferite alle diverse tipologie impiantistiche da realizzare dovranno essere opportunamente accorpate. Le potenzialità di impianti a tecnologia complessa non potranno essere frazionate in più impianti, mentre le volumetrie delle discariche potranno essere distribuite al massimo in due siti distinti.

6. Contestualmente alla localizzazione degli impianti, le amministrazioni provinciali, nellambito delle funzioni di cui allart. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle previsioni temporali indicate nel piane regionale per la realizzazione degli impianti secondo le diverse tipologie, definiscono i termini entro i quali i singoli impianti dovranno essere progettati e realizzati.

7. I comuni e le amministrazioni provinciali, per gli adempimenti di cui al presente articolo, possono avvalersi degli studi, rilevazioni ed indagini effettuati dalla Regione per la redazione del piano regionale di smaltimento r.s.u.

         




(10) Il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/93, è stato prorogato al 31 luglio 1995 dalla l.r. 23/95, art. 1.
(9) Vedi anche la l.r. 13/96, art. 8


Art. 10

Enti competenti alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti.


1. Alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti individuati ai sensi del precedente art. 9, compresa lacquisizione delle aree e delle attrezzature necessarie, provvedono obbligatoriamente:

a)    il consorzio fra i comuni compresi in ciascuno dei bacini di utenza individuati dal piano regionale;

b)   il comune nel cui territorio è stabilita la localizzazione dellimpianto, se il consorzio non sia stato costituito nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune titolare è tenuto a rendere disponibile limpianto a servizio di tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni interessati in proporzione allentità dei rifiuti conferiti allimpianto da ciascun Comune, tenuto conto del quadro dei costi proposto allatto della richiesta di autorizzazione allesercizio che la competente Provincia approverà in sede di approvazione del progetto. I costi di gestione degli impianti dovranno indicare le modalità di revisione delle tariffe di smaltimento. (12) 

3. Il quadro economico di cui al comma 2 dovrà esplicitare i costi relativi alla gestione e quelli relativi agli ammortamenti. Dei costi relativi alla gestione fanno parte quelli per le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e della raccolta separata degli stessi. Tra i costi di gestione occorrerà tener conto dei costi socio-ambientali connessi con la gestione dellimpianto. Detti costi, determinati sulla base delle quantità di rifiuti conferiti, confluiranno in un apposito fondo del Comune sedi di impianto e sarà destinato alla bonifica e riqualificazione di siti inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, al recupero delle aree degradate, alla realizzazione di centri di socializzazione e di attrezzature per lo sport e il tempo libero. Lincidenza del costo non potrà superare due lire per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. (13) 

 4. Agli obblighi previsti dal presente articolo i comuni, singoli o consorziati, provvedono con le modalità indicate dallart. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 [5. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 9, i consorzi o i comuni obbligati alla realizzazione degli impianti provvedono alla elaborazione dei relativi progetti esecutivi ed alla presentazione degli stessi  allamministrazione provinciale competente per territorio per l approvazione ai sensi dell art. 6, lettera c), del DPR 10 settembre 1982, n. 915, dell art. 6 della lr 3 ottobre 1986, n. 30 e dell art. 3 bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441.](11)



(11) Comma abrogato dalla l.r. 13/96, art. 4.
(12) Comma così modificato dalla l.r. 13/96, art. 4.
(13) Comma così modificato dalla l.r. 13/96, art. 4.


Art. 11

Approvazione dei progetti e realizzazione degli impianti.(14) 


1. I progetti di cui al precedente art. 10 devono essere conformi alle caratteristiche indicate nel piano regionale e devono essere corredati della documentazione di cui agli allegati A o B della presente legge a seconda si tratti di stazioni di trasferimento, impianti di stoccaggio provvisorio, trattamento o smaltimento finale ovvero di discariche controllate.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto, lamministrazione provinciale competente per territorio approva lo stesso, previo accertamento dellidoneità delle soluzioni proposte anche in riferimento allefficienza della gestione ed alla continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Il provvedimento di approvazione del progetto stabilisce il termine entro il quale i lavori debbono essere iniziati ed ultimati.

3. Entro i successivi trenta giorni dalla data di approvazione, il consorzio dei comuni ovvero il comune interessato invia alla Regione la relazione generale del progetto con lindicazione degli estremi dellintervenuta approvazione dello stesso e delibera in ordine alla realizzazione e gestione dellimpianto mediante una delle modalità indicate dallart. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

  4. LEnte appaltante interessato dà notizia alla Regione della aggiudicazione dei lavori entro dieci giorni dalla data della stessa; entro i successivi trenta giorni, lAssessore allambiente nomina la Commissione di collaudo nei modi previsti dai commi 3, 5, 6 e 7 dellart. 59 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 Le stesse competenze vengono esercitate dallAssessore allambiente per tutte le opere di pertinenza dellAssessorato Regionale allambiente. (15) 



(14) Vedi anche gli artt. 7,8, 9, 10 e 11  della l.r. 13/96
(15) Comma  sostituito dalla l.r. 16/97, art. 39 e successivamente modificato dalla l.r. 25/98, art. 1


Art. 12

Esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani.


1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, in tutte le fasi indicate allart. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono gestite dai comuni e loro consorzi nelle ferme previste dallart. 22 delle legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lapprovazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani costituisce anche autorizzazione allesercizio, successivamente al collaudo favorevole dellopera.

3. Nel caso in cui, per lesercizio delle attività di smaltimento di cui al precedente primo comma, i comuni o loro consorzi ricorrano alla costituzione di società miste o allaffidamento in concessione ad enti od imprese specializzate, questi devono essere muniti di preventiva autorizzazione.

4. Le istanze di autorizzazione di cui al comma precedente devono essere presentate allamministrazione provinciale competente per territorio corredate della documentazione di cui allallegato C della presente legge. La sospensione o la cancellazione dallalbo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, istituito ai sensi dellart. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, comporta rispettivamente lautomatica sospensione e decadenza dellautorizzazione.

5. È fatta salva lapplicazione della disposizione di cui allart. 10, secondo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che liscrizione allalbo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti sostituisca lautorizzazione allesercizio delle attività di trasporto rifiuti.

6. La direzione tecnica degli impianti di smaltimento è affidata esclusivamente a personale dotato di diploma di laurea e di documentata capacità professionale nella specifica attività di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. 




Art. 13

Obbligo al conferimento.


1. I Comuni di ciascun bacino di utenza sono obbligati a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, ad esclusione di quelli pericolosi di cui al precedente art. 6, agli impianti di smaltimento ubicati nel bacino di utenza di cui fanno parte e posti al servizio dello stesso. ((18) )

 2. I sovvalli provenienti dagli impianti di compostaggio a servizio di bacini di utenza nei quali non sono presenti linee di incenerimento, possono essere sia smaltiti negli impianti di discarica controllata dello stesso bacino sia conferiti ad impianti di incenerimento in esercizio in bacini diversi.

[3. Ove ricorrano particolari temporanee esigenze connesse al corretto svolgimento del servizio di smaltimento, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali interessate, puo disporre il conferimento dei rifiuti urbani da parte di comuni, e per il tempo strettamente necessario, ad impianti di smaltimento situati al di fuori del rispettivo bacino di utenza individuato dal piano regionale.(16) 

 4. Negli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani operanti nel territorio è fatto divieto di smaltire rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e speciali prodotti in strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani, provenienti da altre Regioni.

 5. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, può disporre la deroga temporanea al divieto di cui al precedente comma 1, sulla base di specifici accordi interregionali, nel rispetto degli obiettivi generali stabiliti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia. (17) 



(16) Comma abrogato dalla l.r. 13/96, art. 5.
(17) Comma così sostituito dalla l.r. 13/96, art. 5.
(18) Comma così sostituito dalla l.r. 13/96, art. 5.


Art. 14

Rifiuti urbani pericolosi.


1. Alle attività di trattamento e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico, di cui al precedente art. 6, i comuni provvedono mediante conferimento agli impianti di incenerimento realizzati in attuazione del piano di cui alla presente legge o a quelli di stoccaggio e trattamento che saranno realizzati in attuazione del piane regionale di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, ovvero del programma di emergenza di cui allart. 5 della legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. Nelle more dellattivazione degli impianti di cui al precedente comma, i comuni provvedono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al presente articolo ovvero al conferimento degli stessi ad imprese specializzate autorizzate, ai fini della loro destinazione ad altri impianti autorizzati per lo smaltimento di tali rifiuti, ubicati sia nel territorio regionale che al di fuori dello stesso. 




TITOLO 4

Norme finali 





Art. 15

Chiusura delle discariche esistenti.


1. Nelle more della definizione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui allart 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, contestualmente allattivazione degli impianti di smaltimento previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, il comune dispone limmediata chiusura delle discariche esercitate in assenza di progetti approvati ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, della L.R. 3 ottobre 1986, n. 30 e della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2. La chiusura delle discariche consiste nella loro disattivazione e nellapprontamento, ove non già previsto, di misure finalizzate a:

a) isolare, con opportune opere di recinzione, il sito di discarica dallambiente circostante in modo da impedire laccesso a persone o animali;

b) ricoprire la superficie di discarica con opportune materiale per evitare fenomeni di combustione, emissione di cattivi odori e sviluppo di insetti;

c) assicurare una adeguata vigilanza al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e per lambiente.

3. È vietata lindividuazione di siti nei quali siano state attivate discariche in assenza di idonee ed efficaci misure di coibentazione ed isolamento, finalizzate ad evitare infiltrazioni e percolamenti nel suolo. Dette di scariche vanno chiuse secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. 




Art. 16

Poteri sostitutivi.


1. In caso di omissione o ritardo da parte degli enti obbligati per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 9, 3° e 6° comma, art. 10, 2° e 4° comma, art. 11, 2° e 3° comma e art. 15, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva con nomina di commissario ad acta. 




Art. 17

Garanzie finanziarie.


1. Fino alla effettiva operatività dellalbo nazionale della legge 29 ottobre 1987, n. 441 le società miste, gli enti e le imprese specializzate autorizzate per lesercizio degli impianti sono tenuti, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza della autorizzazione stessa, a prestare garanzie finanziarie idonee ad assicurare la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate dallimpianto, delle installazioni e delle attrezzature impiegate.

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce lentità e le modalità di presentazione delle garanzie e la specificazione degli obblighi che devono essere garantiti e dei rischi che debbono essere coperti, compreso il danno ambientale.

3. È a carico dei gestori degli impianti lonere delle analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso e fisico-chimiche sui prodotti effluenti, nonché del monitoraggio delle emissioni. I risultati delle analisi devono essere resi pubblici mediante affissione agli albi pretori dei comuni che ospitano gli impianti. 




Art. 18

Acquisizione risorse finanziarie.


1. Per la realizzazione degli impianti, i comuni obbligati, singoli, associati o consorziati, attivano ogni utile iniziativa per lacquisizione delle risorse finanziarie alluopo previste dalle vigenti leggi statali e da norme comunitarie, ovvero utilizzano propri mezzi di bilancio o dispongono laffidamento delle opere in concessione con finanziamento a carico del concessionario.

2. Nei casi in cui lesercizio degli impianti venga effettuato tramite concessionari, in qualunque modo siano state acquisite le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli impianti stessi, le relative convenzioni devono prevedere separati conti economici rispettivamente per lammortamento dei costi di realizzazione dellimpianto e per quelli desercizio. 




Art. 19

Riduzione della produzione dei rifiuti.


1. La Regione, le province, i comuni, nonché tutti gli enti, istituti, aziende ed amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela della Regione, delle province e dei comuni, privilegiano, per le necessità dei propri uffici, strutture, laboratori, etc., la utilizzazione di materiali e beni derivanti dal riciclaggio di materie prime seconde.

2. Gli enti di cui al comma precedente prevedono, nelle procedure di approvvigionamento di materiali e beni, specifiche clausole volte al fine suddette.

3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1985, n. 283 e successive norme di attuazione concernenti lobbligo, da parte delle amministrazioni pubbliche, di prevedere nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartacei lacquisto e lutilizzazione di prodotti ottenuti anche con limpiego di fibre di recupero.

4. I Comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e di volontariato, promuovono e/o praticano attività di studio, sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolta a conseguire la massima riduzione nella formazione dei rifiuti e la massima efficacia della raccolta differenziata.

5. I Comuni stessi promuovono e/o praticano attività ed iniziative rivolte a consolidare ed estendere il mercato delle materie prime secondarie, anche attraverso specifici accordi con i Consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica istituiti ai sensi dellart. 9-quater della legge 9 novembre 1988, n. 475.

6. Per le attività di cui ai due precedenti commi 4 e 5, i Comuni utilizzano i fondi alluopo espressamente previsti tra i costi di gestione al precedente art. 10. 




Art. 20

Osservatorio smaltimento rifiuti.(19) 


[1. Lufficio smaltimento rifiuti svolge i compiti di osservatorio, assicurando la raccolta e la divulgazione dei dati sulla produzione e smaltimento dei rifiuti e sul recupero ed impiego delle materie prime seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

2. Nellambito di detti compiti losservatorio raccoglie e tiene aggiornati i dati relativi ai costi di smaltimento ed alle tariffe applicate, assumendo iniziative e proponendo provvedimenti che tendano a ridurre le difformità tariffarie in ambito regionale.

3. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici e servizi è definita la struttura organizzativa e funzionale dellOsservatorio nonché della struttura per la gestione del catasto regionale dei rifiuti speciali di cui allart. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475]



(19) Articolo abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13


Art. 21

Sanzioni.


1. Le violazioni ai divieti di cui al comma 4 del precedente art. 13 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dellattività autorizzata per un periodo fine a sei mesi oppure con la revoca dellautorizzazione in caso di reiterata violazione.  




Art. 22

Norma transitoria.(20) 


[1. Per i comuni l obbligo di cui al primo comma dell art. 13 interviene alla scadenza dell autorizzazione provvisoria degli impianti cui il Comune stesso, sulla base di contratto in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce i propri rifiuti.]



(20) Articolo abrogato dalla l.r. 13/96, art. 6


Art. 23

Disciplina generale.


1. Per tutti gli aspetti inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani non disciplinati dalla presente legge, si rinvia alle leggi statali vigenti in materia ed alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30