Anno 1986
Numero 39
Data 22/12/1986
Abrogato
Materia Artigianato;
Note (*) Legge già implicitamente abrogata dall'art. 1 della l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr. 22/78 e 1/85 e successive modifiche e integrazioni"
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 22 dicembre 1986, n. 39

Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 e della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r 28/98, allegato A.


Art. 1

(Sanatoria delle decadenze)(2) 


[1. Le imprese artigiane che non hanno potuto fruire della sanatoria di cui all art. 13, ultimo comma, della legge regionale 5.1.1985, n. 1, in quanto i termini di presentazione della documentazione definitiva di spesa di cui al regolamento regionale 24.5.1979, n. 2, e del ricorso di cui all art. 29, quinto comma, del medesimo regolamento venivano a scadere dopo l entrata in vigore della medesima legge regionale 5.1.1985, n. 1 possono egualmente provvedersi entro e non oltre il termine perentorio di mesi tre, decorrenti dalla comunicazioni agli interessati da parte del competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui al comma terzo, lett. c) ed all ultimo comma dell art. 13 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti, decorrenti dalla comunicazioni agli interessati da farsi dal competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui all art. 11 ter, commi secondo e quarto, della legge regionale 13.6.1978, n. 22, come modificata con gli articoli 7 e 8 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti, decorrenti dalla comunicazione all interessato da parte del competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Le domande di contributo presentate da una medesima impresa artigiana alle Commissioni provinciali per l artigianato fino al giorno precedente l entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n. 1, e quelle giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato nelle quali non sia stato osservato da parte degli interessati il disposto di cui all art. 12 della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e dell art. 31 del regolamento regionale 24.5.1979, n. 2, possono egualmente essere ammesse in istruttoria dal competente Assessorato sempreche dalla data della prima domanda e l istruttoria della successiva intercorrano, secondo i casi, i termini di tre o cinque,anni.

5. Sono parimenti ammesse a contributo le spese per variazione di preventivi a suo tempo presentati ed esistenti agli atti e sempreche le spese medesime siano relative all attivita esercitata od a quella che l impresa intende esercitare.

6. Il termine di 180 giorni di cui all art. 11 quater, commi terzo e quarto, aggiunto alla legge regionale 13.6.1978, n. 22, con l art. 8 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, si applica altresì anche alle domande di contributo presentate fino al giorno precedente l entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n. 1, ed a quelle giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato.

7. Le imprese artigiane possono altresì provvedere alla sanatoria delle cause di decadenza previste dal presente articolo, anche indipendentemente dalla richiesta dell Assessorato.]



(2) Legge abrogata dalla l.r 28/98, allegato A.


Art. 2

(Norma finanziaria)(3) 


[Ai finanziamenti della maggiore spesa per gli interventi di cui alla presente legge, prevista in lire 300 milioni, si fa fronte con i fondi gia stanziati nel bilancio di previsione per il 1986 al cap. 0701120.]

(3) Legge abrogata dalla l.r 28/98, allegato A.


Disposizioni finali


[La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]