Legge Regionale 22 dicembre 1986, n. 39
Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 e della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1.(1)
Art. 1(Sanatoria delle
decadenze)(2)
[1. Le imprese artigiane che non
hanno potuto fruire della sanatoria di cui all art. 13, ultimo comma, della
legge regionale 5.1.1985, n. 1, in quanto i termini di presentazione della
documentazione definitiva di spesa di cui al regolamento regionale 24.5.1979, n.
2, e del ricorso di cui all art. 29, quinto comma, del medesimo regolamento
venivano a scadere dopo l entrata in vigore della medesima legge regionale
5.1.1985, n. 1 possono egualmente provvedersi entro e non oltre il termine
perentorio di mesi tre, decorrenti dalla comunicazioni agli interessati da parte
del competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di
ritorno.
2. Le imprese artigiane che
sono incorse nella decadenza di cui al comma terzo, lett. c) ed all ultimo
comma dell art. 13 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai
relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti,
decorrenti dalla comunicazioni agli interessati da farsi dal competente
Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Le imprese artigiane che
sono incorse nella decadenza di cui all art. 11 ter, commi secondo e quarto,
della legge regionale 13.6.1978, n. 22, come modificata con gli articoli 7 e 8
della legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai relativi adempimenti
entro e non oltre i termini perentori ivi previsti, decorrenti dalla
comunicazione all interessato da parte del competente Assessorato con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Le domande di contributo
presentate da una medesima impresa artigiana alle Commissioni provinciali per l
artigianato fino al giorno precedente l entrata in vigore della legge regionale
5.1.1985, n. 1, e quelle giacenti alla medesima data presso il competente
Assessorato nelle quali non sia stato osservato da parte degli interessati il
disposto di cui all art. 12 della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e dell
art. 31 del regolamento regionale 24.5.1979, n. 2, possono egualmente essere
ammesse in istruttoria dal competente Assessorato sempreche dalla data della
prima domanda e l istruttoria della successiva intercorrano, secondo i casi, i
termini di tre o cinque,anni.
5. Sono parimenti ammesse a
contributo le spese per variazione di preventivi a suo tempo presentati ed
esistenti agli atti e sempreche le spese medesime siano relative all attivita
esercitata od a quella che l impresa intende esercitare.
6. Il termine di 180 giorni di
cui all art. 11 quater, commi terzo e quarto, aggiunto alla legge regionale
13.6.1978, n. 22, con l art. 8 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, si applica
altresì anche alle domande di contributo presentate fino al giorno precedente l
entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n. 1, ed a quelle giacenti
alla medesima data presso il competente Assessorato.
7. Le imprese artigiane possono
altresì provvedere alla sanatoria delle cause di decadenza previste dal presente
articolo, anche indipendentemente dalla richiesta dell
Assessorato.]