Legge Regionale 19 febbraio 1986, n. 4 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986- 88 della Regione Puglia.
Art. 1(Stato di previsione dell
Entrata e della Spesa) 1. Il totale generale dell
entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1986 e approvato in
L. 8.087.540.730.476= in termini di competenza e in L. 9.778.681.484.431 in
termini di cassa. 2. Il totale generale delle
spese della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1986 e approvato in L.
8.087.540.730.476= in termini di competenza e in Lire 9.775.936.545.113= in termini di cassa.
3. Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e
proventi dovuti per l anno 1986 sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge. 4. E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1986 annesso alla presente
legge.
5. E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1986 in conformita delle
disposizioni di cui alla LR n. 17 del
30.5.1977 Norme sulla contabilita regionale>.
Art. 2(Quadro generale
riassuntivo) 1. E approvato il quadro
riassuntivo del Bilancio della Regione per l esercizio 1986 di cui alla Tabella
A della presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) 1. Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio
pluriennale per il biennio 1986- 88( all. n. 1 e n. 2).
Art. 4(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) 1. Sono considerate
obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD
18.11.1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge contabilita regionale, le spese
descritte nell allegato n. 3 annesso
alla presente legge.
2. La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal cap.
1601020 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatasi
insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell
art. 36 della legge di contabilita regionale.
Art. 5(Fondo di riserva per spese
impreviste) 1. La Giunta regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
regionale entro trenta giorni per la
convalida, con legge regionale, il
prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al cap. 1601080 e la
loro iscrizione in aumento dei capitali
di spesa, ovvero in nuovi capitoli ai sensi dell art. 37 della legge di
contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) 1. E determinato in
L. 100.000.000.000= per l esercizio 1986 il Fondo di riserva, per sopperire
a eventuali deficienze degli
stanziamenti di cassa.
2. Il Fondo di cui al
comma precedente e iscritto nello
stanziamento di cassa al
cap.1601040.
3. Il prelevamento di somme dal
Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la
integrazione delle rispettive dotazioni
di cassa sono disposte con delibera del Consiglio regionale non soggetta a
controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di contabilita
regionale e all art. 12 della legge n. 335 del 19.5.1976.
Art. 7(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici) 1. La Giunta regionale e
autorizzata ad introdurre, nel bilancio di previsione per l esercizio 1986, le
variazioni occorrenti per iscrivere nella entrata e nella spesa, istituendo - ove occorra - nuovi
capitoli, le somme con assegnazioni
vincolate a scopi specifici, dando alle
stesse la destinazione per cui sono state assegnate.
2. Il Consiglio regionale
stabilira con propria deliberazione programmatica la destinazione delle
ulteriori somme assegnate alla Regione a riparto della quota residua del Piano
Agricolo Nazionale.
Art. 8(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) 1. Alle spese per l
esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della
Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non
sia diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 9(Fondi
globali) 1. Con separati e
successivi provvedimenti legislativi in relazione alla emanazione di norme
regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme
occorrenti dai fondi globali previsti ai capp. 1602020 - 1602040 - 1602060 dello
stato di previsione della spesa, giusta gli allegati n. 7, 8 e 9 al bilancio
1986 e con le modalita previste dall art. 38 della legge di contabilita
regionale.
Art. 10(Classificazione della
spesa) 1. Per l anno 1986 le
spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della
legge di contabilita regionale. In
mancanza delle determinazioni di cui al sesto comma dell art. 9 della legge
n.335 del 19.5.1976, le spese della
Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle A, B e
C allegate alla presente legge( all. nn. 4, 5 e 6).
Art. 11(Autorizzazioni di spesa per
leggi regionali e statali attualmente in vigore) 1. Le autorizzazioni di
spesa per l esercizio 1986 concernenti leggi regionali e statali attualmente in
vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o
ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono
disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di
ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa
stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle
indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella
denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di
gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30.5.1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12(Residui
perenti) 1. E autorizzata l
iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa
della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1983
e precedenti per le spese di cui al terzo comma dell art. 71 della legge
regionale n. 17 del 30.5.1977, e negli esercizi 1984 e precedenti per le spese
di cui al secondo comma dello stesso art. 71, ai sensi dell art. 71 della LR n.
17 del 30.5.1977 e successive modificazioni e integrazioni, per gli importi che
si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio
1986.
Art. 13(Applicazione saldo finanziario
attivo) 1. E autorizzata l
applicazione al bilancio di previsione 1986 del presunto saldo finanziario
attivo al termine dell esercizio 1985 per l ammontare di L. 661.026.025.746=.
2. Il saldo finanziario attivo
presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura
delle seguenti spese:
1) per L. 125.600.000.000=
residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e
reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977 -
capp. di bilancio nn. 0001640 - 0003900 - 0003950 - 0102480 - 0104440 - 0203580
- 0203620 - 0203660 - 0203700 - 0309100 - 0409390 - 0603020 - 0703020 - 0802080
- 0904020 - 1009020 - 1104020 - 1206020 - 1305020 - 1403020 - 1503020;
2) per L. 52.469.500.000=
passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi
precedenti - Capitoli di bilancio nn. 0003320 - 0003340 - 0003910 - 0203760 -
0306090 - 0306092 - 0501300 - 1104040;
3) per L. 46.371.106.380= spese
iscritte nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 in
corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o
introitate nel corso dell esercizio 1985 e retro, in applicazione della
facolta di cui all art. 45 - IV comma della legge regionale n. 17 del
30.5.1977. Capitoli di bilancio nn. 0102420 - 0403060 - 0404100 - 0404120 -
0404140 - 0404160 - 0404180 - 0404200 - 0404260 - 0407100 - 0407410 - 0407415 -
0409910 - 1705080 - 1705140 - 1705220;
4) per L. 184.296.849.000=
spese iscritte nel bilancio dell esercizio finanziario 1986 in corrispondenza
del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte
a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime
a norma di legge - capitoli di bilancio nn. 0001380 - 0102100 - 0103020 -
0103040 - 0104390 - 0409900 - 0701120 - 0702020 - 0902040 - 0902080 - 0903020 -
1002030 - 1007020 - 1301040 - 1402220 - 1402380.
3. La restante quota, pari a
Lire 252.288.570.366= del saldo finanziario presunto delle gestioni 1985 e
precedenti e destinato alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte
nella parte II - Spesa del bilancio di previsione 1986 non specificatamente
identificate.
Art. 141. Al fine di migliorare la
qualita della vita, la Regione concede ai Comuni capoluoghi di provincia
contributi per la realizzazione di opere infrastrutturali idonee al
decongestionamento del traffico.
2. Per la individuazione degli
interventi sara redatto un programma pluriennale ai sensi dell art. 7 della LR
16/ 5/ 1985, n. 27, mentre i finanziamenti graveranno sui competenti capitoli di
bilancio dell Obiettivo 02 -Lavori Pubblici.
3. Per la realizzazione delle
opere si applicano le norme della LR 16/ 5/ 1985, n. 27.
Art. 15(Credito
Agrario) 1. Il concorso regionale negli
interessi previsto per le operazioni di cui all art. 11 della legge n. 910/
1966 e esteso anche ai prestiti per acquisto di materiali utili alla gestione
delle aziende agrarie posti in essere da enti abilitati all esercizio del
credito agrario in matura.
2. Il cap. 0401030 del bilancio
per l esercizio 1986 e il corrispondente dei futuri bilanci assume la seguente
denominazioni: Concorso regionale per operazioni di credito agrario di
esercizio - art. 11 - L. 910/ 66.
Art. 16(Produzione
tabacchicola) 1. Per la prima attuazione del
Piano Tabacchicolo regionale e stanziata al cap. 0408610 la somma di lire 11
miliardi, da utilizzare per misure di riordino e miglioramento della produzione
tabacchicola, con particolare attenzione alle forme associative.
2. Le azioni da sviluppare
saranno definite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le
Organizzazioni professionali legalmente riconocsciute, che potranno considerare le attivita svolte
nell annata agraria 1984 - 85.
Art. 17(Difesa del
suolo) 1. Il finanziamento recato dal cap. 0409920 della
Parte Spesa, e vincolato per un importo
pari a 5 miliardi di lire, in termini di competenza e cassa, per
interventi finalizzati alle azioni previste dall art. 18 della legge n.54/ 81.
Art. 18(Attuazione legge statale 21/
5/ 1981, n. 240) 1. La Regione Puglia, in
attuazione di quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge
21/ 5/ 1981, n. 240, eroga i contributi, per conto dello Stato, a favore delle
Societa consortili miste tra piccole e medie imprese industriali della Regione.
2. Le domande di concessione
dei contributi devono essere inoltrate al Presidente della Giunta e, per esso,
all Assessore all Industria.
3. Il Consiglio regionale
delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un Regolamento per l attuazione degli interventi
previsti nel presente articolo.
4. Per la concessione dei
contributi in parola si provvedera con i fondi statali ex legge 21/ 5/
1981, n. 240 di cui al cap. 0602040 -
Lire 1.305.261.000=.
Art. 19(Trasporti - LR 19/ 3/ 1982, N.
13) 1. Le autorizzazioni di
spesa per l esercizio 1986 relative alla LR 19/ 3/ 1982, n. 13 sono disposte
dalla presente legge negli importi massimi indicati in corrispondenza di ciascun
capitolo di spesa della Rubrica V - Trasporti - di cui all allegato stato di
previsione della spesa stessa.
Art. 20(Smaltimenti
liquami) 1. Nell attesa della
emanazione della normativa di cui all art. 2 - V comma - della legge 5/ 3/
1982, n. 62, in via eccezionale, la Regione concede al Comune di Bari un
contributo ulteriore di L. 2.000.000.000= previsto dal cap.0104392 del
bilancio di previsione 1986 a fronte
dell inquinamento determinato dal finale smaltimento delle acque provenienti
dagli impianti di depurazione di liquami urbani di Bari occidentale e di Bari
orientale, e risultanti dal trattamento di liquami conferiti da Comuni diversi
da quelli di Bari.
2. Il contributo di cui al
precedente comma dovra essere compensato in sede di approvazione in sede del
programma regionale di attuazione della legge 5/ 3/ 1982, n. 62.
Art. 21( LR 5 giugno 1985, n.
57) 1. Le dotazioni
finanziarie di cui all art. 8 della LR 5/ 6/ 1985, n. 57 sono determinate per
il 1986 in L. 850.000.000 e Lire
300.000.000 rispettivamente ai capp.
1303081 e 1303082.
Art. 22(Mutuo) 1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale
delle spese di cui si autorizza l
impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell
esercizio 1986 entro i limiti di cui al I comma dell art. 46 della legge
regionale 30/ 5/ 1977, n. 17 di cui e data dimostrazione nell elenco n. 10 annesso al
bilancio, la Regione Puglia e
autorizzata a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n.17
a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di
L.450.000.000.000=.
2. I mutui saranno stipulati ad
un tasso effettivo massimo del 16% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata
massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
3. E autorizzata a tal fine l
iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di
previsione della spesa e dell entrata
del bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1986.
4. La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con modalita previste dalla presente
legge.
5. Il pagamento delle
annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione
mediante la esclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la
durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In
via sussidiaria la Regione puo dare incarico al proprio Tesoriere del
versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di
ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo
stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni
altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse le somme necessarie
per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
6. L onere relativo alle rate
di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei
corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 75.886.466.424= a partire
dall esercizio finanziario 1987.
7. Esso fara carico ad
appositi capitoli di spesa che verranNo iscritti distinti per quota di rimborso
del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal
1987.
8. Nel caso in cui sede di
contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del
presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o
che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel
tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sull entita degli stanziamenti annui, così come la diversa
decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con leggi di
bilancio.
9. Le spese per l ammortamento
dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi,
rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell art. 36 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17.
10. La contrazione del mutuo di
cui al presente articolo e subordinata all approvazione del rendiconto della
Regione per il 1984 a sensi dell art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17. All.
Omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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