Anno 1986
Numero 6
Data 17/03/1986
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 24 marzo 1986, n. 46, suppl. ord. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera t), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, l.r. n. 32/1999.
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 marzo 1986, n. 6

Intervento regionale per lo sviluppo ed il potenziamento della zootecnia.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 1

(2) 


[Allo scopo di favorire lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia gli Istituti e gli enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti a tasso agevolato ad ammortamento fino a 5 anni, di cui sei mesi di preammortamento, con il concorso regionale sugli interessi, per lacquisto di giovane bestiame femminile selezionato da reddito e di bestiame da carne destinato al macello.

Lammortamento del prestito avrà la durata indicata nellallegato specchio, essendo essa in funzione della specie e dellindirizzo produttivo cui il bestiame è destinato.

I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, con preferenza alle imprese familiari coltivatrici] .




(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 2

(3) 


[I prestiti di cui allart. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5, di cui 6 mesi di preammortamento, e saranno concessi nella misura dell80% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabili al 90% per le imprese familiari coltivatrici.

Il tasso dinteresse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura].



(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 3

(4) 


[La concessione di prestiti di cui allart. 1 della presente legge è subordinata al rilascio, da parte degli Ispettorati provinciali dellagricoltura competenti, del nulla-osta]


(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 4

(5) 


[La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso dinteresse praticato dallIstituto o Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dellart. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dallart. 2 della presente legge. Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli Istituti o enti, provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla-osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dallIstituto o Ente finanziatore. Il concorso regionale negli interessi sarà calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà dal primo mese successivo a quello derogazione del prestito]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 5

(6) 


[I prestiti di cui allart. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate dallart. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dellart. 56 della legge 27 ottobre 1970, n. 910 sino allammortamento della complessiva perdita che gli Istituti ed enti dimostreranno di aver sofferto dopo lesperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli Istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto, allatto della prima somministrazione, sullimporto originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 6

(7) 


[Il beneficio di cui allart. 1 della presente legge non è cumulabile con il contributo in conto capitale di cui allart. 8, lett. b), della L.R. 20 gennaio 1975, n. 7 ed è prioritariamente concesso per lacquisto di bestiame da riproduzione nato ed allevato presso gli allevamenti in selezione siti nel territorio pugliese scortati da certificato genealogico per la specie bovina, equina e suina ed anche da certificato dorigine per le specie bufalina, ovina, caprina e cunicola, nonché per le bovine di razza podolica]


(7) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 7

(8) 


[Per tutta la durata del prestito, il beneficiario resta impegnato al mantenimento in vita del soggetto acquistato. Nel caso di vendita o di prematura macellazione, il beneficiario è tenuto a restituire allIstituto o Ente finanziatore la quota parte del prestito, pari alla differenza tra la data della perdita del soggetto e quella della scadenza dellammortamento]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 8

(9) 


[Lonere per gli interventi di cui alla presente legge trova copertura sul cap. 1705180 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1986, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 dicembre 1985, che assume la seguente nuova denominazione «Limite dimpegno per la concessione del concorso regionale sui prestiti di esercizio fino a 5 anni di cui sei mesi di preammortamento per la zootecnia».

In sede di approvazione dei bilanci per gli esercizi successivi il Consiglio regionale fisserà annualmente il limite dimpegno]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Tabella


Tabella 


Durata massima dellammortamento

 

 

 

a)

bestiame da vita

 

 

- giovenche

5 anni

 

- bufale

5 anni

 

- puledre

5 anni

 

- agnello

3 anni

 

- capretto

3 anni

 

- scrofette

3 anni

 

- coniglie

2 anni

 

 

 

b)

bestiame da macello

 

 

- vitelli scolostrati destinati a vitello da ristallo

6 mesi

 

- vitelli da ristallo destinati a vitellone

1 anno

 

- bufalotti da ingrasso

1 anno

 

- puledri da ingrasso

1 anno

 

- agnelli destinati ad agnello pesante

6 mesi

 

- suinetti svezzati destinati alla produzione del suino magro

6 mesi

 

- tacchinotti

6 mesi