Anno 1987
Numero 26
Data 07/09/1987
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 settembre 1987, n. 160, S.O. (*) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 48, comma 2, l.r. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera c), l.r. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata l.r. n. 17/2003).
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 26

Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per interventi socio - assistenziali collegati all' assistenza psichiatrica.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 19/2006, art. 70


Articolo unico


[1. Le Unita Sanitarie Locali della Regione assicurano, a partire dall 1 gennaio 1987, la continuita delle prestazioni socio – assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici, tenendo apposita contabilita separata .

2. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta o dell Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, assegna le somme occorrenti, con periodicita trimestrale, sulla base di richieste documentate che le Unita Sanitarie Locali inoltrano all Assessorato regionale ai Servizi sociali.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa criteri e modalita di erogazione degli interventi, a modifica od integrazione di quelli in vigore.

4. Alla spesa riveniente dall applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987: omissis]